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Preventivo

Corsi sicurezza sul lavoro: la guida completa agli obblighi formativi

Aggiornato il 15 luglio 2026

I corsi sicurezza sul lavoro obbligatori dipendono da ruolo, classe di rischio e mansioni: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, RLS, addetti alle emergenze e operatori di attrezzature. Questa guida riepiloga durate, periodicità e novità dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 e indirizza al corso corretto per ogni figura.

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Corso preposto: la formazione di chi sovrintende e vigila

Corso preposto a norma dell'Accordo Stato-Regioni 2025 e della legge 215/2021: percorso base e aggiornamento per capi squadra e capireparto. Chiedi un preventivo.

Corso spazi confinati: formazione per ambienti confinati e sospetti di inquinamento

Corso spazi confinati per addetti e preposti: ambienti confinati e sospetti di inquinamento, DPR 177/2011, DPI di terza categoria e pratica in presenza.

Corso formatori sicurezza: qualificarsi come docente secondo il DM 06/03/2013

Corso formatori sicurezza: prerequisiti, tre aree tematiche e sei criteri del DM 06/03/2013 per qualificarsi come docente, più il percorso per i docenti antincendio.

Corsi sicurezza sul lavoro: chi ha l'obbligo di formarsi

L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di formare ogni lavoratore e le figure specifiche dell'organizzazione: preposti, dirigenti, rappresentanti dei lavoratori, addetti alle emergenze. I corsi non sono quindi un prodotto unico ma una famiglia di obblighi distinti, ciascuno con durata, contenuti e periodicità propri.

La regola pratica è questa: prima si identifica il ruolo che la persona ricopre in azienda, poi la classe di rischio del settore, infine le eventuali mansioni speciali, dall'uso di attrezzature agli incarichi di emergenza. Da questi tre elementi discende l'intero piano formativo aziendale.

Un esempio concreto: un bar con tre dipendenti deve formare i lavoratori, designare e formare almeno un addetto antincendio e uno al primo soccorso, e il titolare deve assolvere il proprio obbligo formativo, eventualmente come datore di lavoro RSPP. Quattro adempimenti per un'attività minuscola.

L'inadempimento non è una formalità: la formazione mancante espone il datore di lavoro a sanzioni penali ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 e, in caso di infortunio, aggrava il profilo di responsabilità civile e penale dell'azienda.

Cosa cambia con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

L'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24/05/2025, ha accorpato e sostituito i precedenti accordi sulla formazione. Le novità principali riguardano quattro fronti.

  • Datore di lavoro: nasce un obbligo formativo autonomo anche quando non assume l'incarico di RSPP, con un modulo dedicato a compiti e responsabilità.
  • Preposti: il corso base sale a 12 ore, l'aggiornamento diventa biennale e l'e-learning è escluso: restano solo aula e videoconferenza sincrona.
  • Dirigenti: il corso base scende a 12 ore e compare un modulo aggiuntivo di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri.
  • Attrezzature: le abilitazioni ex Accordo 22/02/2012 confluiscono nel nuovo testo, con l'ingresso di carroponte, macchine raccogli-frutta e caricatori per la movimentazione dei materiali.

Gli attestati già conseguiti restano validi: il nuovo Accordo disciplina i corsi avviati dopo la sua entrata in vigore e fissa un regime transitorio per l'adeguamento, particolarmente rilevante per i datori di lavoro al primo obbligo. Il quadro completo è nella voce dedicata all'Accordo 2025.

Durate e periodicità per ruolo: la tabella dell'Accordo 2025

La tabella riepiloga il quadro delle durate minime e degli aggiornamenti per ciascun ruolo. Per contenuti, modalità ammesse e prezzi rimandiamo alle schede corso delle singole categorie.

Durate minime e periodicità di aggiornamento per ruolo (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 e norme speciali)
RuoloFormazione inizialeAggiornamentoFonte
Lavoratori4 ore generale + 4/8/12 ore specifica per rischio basso/medio/alto6 ore ogni 5 anniAccordo 17/04/2025
Preposto12 ore6 ore ogni 2 anniAccordo 17/04/2025
Dirigente12 ore (+6 ore modulo cantieri per imprese affidatarie)6 ore ogni 5 anniAccordo 17/04/2025
Datore di lavoro (non RSPP)Corso base: nuovo obbligo, vedi scheda corsoSecondo Accordo 2025Accordo 17/04/2025
Datore di lavoro RSPP16/32/48 ore per rischio basso/medio/alto6/10/14 ore ogni 5 anni per fasciaAccordo 17/04/2025
RSPPModulo A 28 ore + modulo B 48 ore (più specializzazioni) + modulo C 24 ore40 ore nel quinquennioAccordo 17/04/2025
ASPPModulo A 28 ore + modulo B 48 ore20 ore nel quinquennioAccordo 17/04/2025
RLS32 ore4 ore/anno (15–50 lavoratori); 8 ore/anno (oltre 50)Art. 37 D.Lgs. 81/2008
Addetto antincendio4/8/16 ore per livello 1/2/32/5/8 ore ogni 5 anniDM 02/09/2021
Addetto primo soccorso16 ore (gruppo A); 12 ore (gruppi B-C)6/4 ore ogni 3 anniDM 388/2003
Operatori attrezzatureDa 8 a 14 ore secondo l'attrezzatura4 ore ogni 5 anniAccordo 17/04/2025

Due vincoli valgono per tutti i corsi: frequenza minima del 90% delle ore e verifica finale documentata. In aula il numero massimo è di 30 partecipanti.

Le durate della tabella sono minimi di legge: nulla vieta percorsi più lunghi, ma un corso sotto il minimo non produce un attestato valido. Attenzione anche alle periodicità: il quinquennio decorre dalla data dell'attestato, non dall'anno solare, e l'aggiornamento del preposto segue ormai un ritmo biennale.

Formazione dei lavoratori: modulo generale e specifica per rischio

Ogni lavoratore segue un percorso in due parti. Il modulo generale copre concetti di rischio, danno, prevenzione e organizzazione della sicurezza aziendale, e costituisce credito formativo permanente: non si ripete cambiando datore di lavoro.

La formazione specifica dipende invece dalla classe di rischio del codice ATECO aziendale: basso per uffici, commercio e servizi; medio per trasporti, magazzinaggio e istruzione; alto per costruzioni, industria manifatturiera e sanità.

L'aggiornamento dei lavoratori ha cadenza quinquennale e contenuti che devono riflettere l'evoluzione dei rischi aziendali: nuove attrezzature, nuove sostanze, nuove procedure. Chi ha attestati emessi sotto l'Accordo del 2011 mantiene il credito e rinnova alla scadenza naturale.

L'Accordo 2025 dà rilievo anche alle forme di lavoro a distanza: per chi opera in lavoro agile esiste una formazione dedicata sui rischi domestici, il videoterminale e l'ergonomia della postazione.

Preposti e dirigenti: chi vigila e chi organizza

Il preposto sovrintende all'attività lavorativa e vigila sull'osservanza delle istruzioni: capireparto, capicantiere, capiturno. Dopo la legge 215/2021 l'individuazione è obbligatoria e la formazione è stata irrobustita: il corso preposti si svolge solo in aula o videoconferenza sincrona, con aggiornamento a cadenza biennale.

Il dirigente attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività: direttori di stabilimento, responsabili di funzione con poteri decisionali. Il corso dirigenti copre quadro giuridico, gestione e organizzazione della sicurezza, valutazione dei rischi e comunicazione; per i cantieri esiste il modulo aggiuntivo dedicato.

Un errore frequente è formare come preposto chi non lo è, o viceversa: la giurisprudenza guarda alle funzioni esercitate in concreto (principio di effettività, art. 299 D.Lgs. 81/2008). Se una persona coordina di fatto altri lavoratori, l'obbligo del corso preposti scatta anche senza nomina formale.

Datore di lavoro: il nuovo obbligo e il caso DL-RSPP

Fino al 2025 il datore di lavoro si formava solo se assumeva in proprio l'incarico di RSPP. L'Accordo Stato-Regioni 2025 introduce invece un corso base obbligatorio per tutti i datori di lavoro, dedicato a responsabilità, organizzazione della prevenzione e scelta dei collaboratori.

Chi assume anche l'incarico di RSPP segue il percorso DL-SPP graduato per rischio basso, medio o alto, con aggiornamenti quinquennali differenziati per fascia, come indicato nella tabella riassuntiva di questa pagina.

La scelta tra incarico diretto e RSPP esterno dipende da dimensione e complessità: l'incarico diretto è ammesso solo nei casi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/2008. La voce enciclopedica sul datore di lavoro aiuta a inquadrare la decisione prima di scegliere il corso.

RSPP, ASPP e RLS: le figure della prevenzione

Il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è il riferimento tecnico della sicurezza aziendale. Il percorso per svolgere l'incarico da professionista si articola nei moduli A, B e C, con specializzazioni settoriali per agricoltura, costruzioni, sanità e chimica e un monte ore di aggiornamento distribuito sul quinquennio.

L'ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) segue i moduli A e B ma non il C, riservato alla funzione di responsabile. Il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è eletto dai lavoratori e segue il percorso previsto dall'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/2008: il corso RLS è la porta d'ingresso al ruolo, con aggiornamento annuale legato alla dimensione aziendale.

Per RSPP e ASPP l'aggiornamento non è un singolo corso ma un monte ore da maturare nel quinquennio, documentabile anche con convegni e seminari qualificati nei limiti previsti. Conviene distribuirlo negli anni anziché concentrarlo a ridosso della scadenza.

Emergenze aziendali: antincendio e primo soccorso

In ogni azienda il datore di lavoro designa gli addetti antincendio e primo soccorso: non è una scelta, è l'art. 18 del D.Lgs. 81/2008. Per l'antincendio il DM 02/09/2021 classifica le attività in tre livelli, con esercitazioni pratiche obbligatorie anche per il livello più semplice.

Per il primo soccorso il DM 388/2003 divide le aziende nei gruppi A, B e C in base ad attività e dimensione, con aggiornamento triennale della parte pratica. È in corso la revisione del decreto: verificare eventuali aggiornamenti normativi prima di pianificare.

I due incarichi sono complementari e spesso ricadono su persone diverse per garantire copertura nei turni. Nei sopralluoghi degli organi di vigilanza la designazione senza formazione, o con formazione scaduta, è tra i rilievi più frequenti in materia di gestione delle emergenze.

Abilitazioni alle attrezzature di lavoro

Carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, gru a torre, escavatori e, dal 2025, il carroponte: per condurre queste attrezzature serve un'abilitazione specifica ex art. 73 del D.Lgs. 81/2008, con moduli teorici e prova pratica. L'abilitazione integra, non sostituisce, la formazione generale e specifica del lavoratore.

L'aggiornamento delle abilitazioni ha cadenza quinquennale e comprende una parte pratica. Chi utilizzava attrezzature entrate nell'obbligo solo con l'Accordo 2025, come il carroponte, deve pianificare l'abilitazione secondo le finestre transitorie del nuovo testo.

Come scegliere il corso giusto in tre passaggi

Primo: individua il ruolo formale della persona (lavoratore, preposto, dirigente, datore di lavoro) guardando all'organigramma reale, non ai titoli. Secondo: verifica la classe di rischio dal codice ATECO. Terzo: aggiungi gli incarichi speciali, dalle emergenze alle attrezzature.

Se il quadro resta incerto, il test guidato restituisce i corsi dovuti in base alle risposte, mentre i percorsi formativi mostrano sequenze già pronte per i casi ricorrenti: nuova azienda, nuovo assunto, formazione per settore o per classe di rischio.

Per gruppi numerosi conviene partire dal preventivo: l'analisi della richiesta include una verifica di congruenza tra ruoli dichiarati e corsi richiesti, che spesso fa emergere obblighi dimenticati, ad esempio l'aggiornamento del RLS, che è annuale e non quinquennale.

Modalità di erogazione: quando l'e-learning è ammesso

Non tutti i corsi si possono seguire online. L'e-learning è ammesso dove l'Accordo 2025 lo prevede espressamente, tipicamente per contenuti teorici a rischio più contenuto; la videoconferenza sincrona è equiparata all'aula in molti casi; le parti pratiche si svolgono sempre in presenza.

Ogni scheda corso di questo catalogo dichiara le modalità ammesse e i vincoli da rispettare, così la scelta organizzativa non compromette la validità dell'attestato.

Diffida dei corsi interamente online dove la norma richiede pratica in presenza: un attestato antincendio senza esercitazione pratica non è sanabile a posteriori, e il costo del corso rifatto supera sempre il risparmio apparente.

Pianificare le scadenze: il calendario della formazione aziendale

La formazione non finisce con il primo attestato. Un'azienda di dieci persone gestisce facilmente una dozzina di scadenze diverse tra aggiornamenti quinquennali, biennali, triennali e annuali. La voce sulle scadenze della formazione raccoglie il quadro completo delle periodicità.

Il metodo più solido è un registro unico: per ogni persona, ruolo ricoperto, corsi svolti, date degli attestati e prossima scadenza. In fase di preventivo aiutiamo a ricostruirlo partendo dagli attestati esistenti, così i rinnovi si programmano con mesi di anticipo.

Domande frequenti

Con quali criteri capisco quali corsi di sicurezza deve fare la mia azienda?

Servono tre informazioni: il ruolo di ciascuna persona (lavoratore, preposto, dirigente, datore di lavoro), la classe di rischio del codice ATECO e gli incarichi speciali come emergenze o attrezzature. Incrociando questi elementi con la tabella delle durate si ottiene l'elenco dei corsi dovuti; il test guidato del sito automatizza il ragionamento.

Gli attestati conseguiti prima dell'Accordo Stato-Regioni 2025 sono ancora validi?

Sì: i percorsi completati sotto la disciplina previgente conservano validità come crediti formativi. Gli effetti del nuovo Accordo si producono sui corsi successivi e sugli aggiornamenti, che seguono le nuove regole. Per i nuovi obblighi, come quello del datore di lavoro, l'Accordo prevede un regime transitorio con termini dedicati per l'adeguamento.

La formazione sicurezza può svolgersi fuori orario o essere addebitata al dipendente?

No su entrambi i fronti: l'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la formazione avvenga in orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori. Il tempo dedicato ai corsi è a tutti gli effetti tempo di lavoro retribuito, e i costi restano a carico del datore di lavoro.

Quante persone possono partecipare al massimo a un corso di sicurezza in aula?

Il limite generale fissato dall'Accordo Stato-Regioni 2025 è di 30 partecipanti per aula, applicato anche alla videoconferenza sincrona. Per le attività pratiche i rapporti istruttore-allievi sono più stringenti e dipendono dal tipo di esercitazione. Il rispetto dei limiti è condizione di validità dell'attestato, non un dettaglio organizzativo.

Cosa rischia il datore di lavoro che non forma i propri dipendenti?

La violazione degli obblighi formativi è sanzionata penalmente dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 con arresto o ammenda. In caso di infortunio, la formazione mancante pesa nei giudizi civili e penali e può incidere sull'azione di regresso INAIL. La formazione documentata è quindi anche la prima difesa dell'azienda.

Chi cambia azienda deve ripetere da capo tutti i corsi di sicurezza?

No. Il modulo generale è credito formativo permanente e non si ripete mai. La formazione specifica viene riconosciuta se la classe di rischio di provenienza è pari o superiore e i contenuti coprono i rischi della nuova mansione; in caso contrario si integra la sola parte mancante. Gli aggiornamenti seguono le scadenze originarie degli attestati.