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Patentino per le attrezzature di lavoro: le abilitazioni dell'art. 73

Il patentino per le attrezzature di lavoro è l'abilitazione richiesta dall'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 a chi conduce muletti, piattaforme elevabili, gru a torre, escavatori e, dopo l'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, anche carroponte. Si ottiene con un corso teorico-pratico, verifica finale e attestato di abilitazione.

I corsi disponibili in questa area

Corso carroponte: la nuova abilitazione dell'Accordo 2025

Corso carroponte secondo il nuovo percorso dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025: manovre pratiche, imbracature e attestato di abilitazione. Chiedi un preventivo.

Durata:
10 ore
Aggiornamento:
quinquennale
Prezzo:
da 155,00 € + IVA

Cos'è il patentino per le attrezzature di lavoro e chi deve averlo?

Il cosiddetto patentino per le attrezzature di lavoro è, in termini giuridici, un'abilitazione specifica prevista dall'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 per la conduzione di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari. Non è una patente di guida rilasciata dalla Motorizzazione: è un attestato di abilitazione conseguito al termine di un corso con moduli teorici, prova pratica e verifiche documentate.

L'obbligo ricade su ogni operatore che manovra l'attrezzatura, anche in modo occasionale: il magazziniere che usa il muletto due volte a settimana, il manutentore che sale in piattaforma una volta al mese, il carpentiere che aziona la gru di cantiere. L'anzianità di servizio o l'esperienza pratica non sostituiscono mai il percorso abilitante.

Il datore di lavoro che adibisce alla conduzione personale privo di abilitazione risponde delle sanzioni del Titolo III del D.Lgs. 81/2008 e, in caso di infortunio, di profili di responsabilità penale. Anche l'operatore non abilitato è sanzionabile: la verifica dei titoli è quindi un interesse condiviso di azienda e lavoratore.

Quali attrezzature richiedono l'abilitazione dopo l'Accordo del 17 aprile 2025?

L'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 59/CSR) ha assorbito e sostituito l'Accordo del 22/02/2012, che per oltre un decennio ha disciplinato queste abilitazioni. L'elenco delle attrezzature è stato ampliato con tre novità: il carroponte, le macchine raccogli-frutta e i caricatori per la movimentazione di materiali.

Per le attrezzature già disciplinate — carrelli elevatori semoventi, piattaforme di lavoro elevabili, gru a torre, gru mobili e per autocarro, escavatori e altre macchine movimento terra — l'impianto resta quello consolidato: modulo giuridico-normativo, modulo tecnico e modulo pratico con verifiche intermedie e finale.

Le macchine raccogli-frutta interessano le aziende agricole con carri raccolta semoventi, mentre i caricatori per la movimentazione — diffusi in centri di riciclaggio, demolizioni e segherie — colmano un vuoto storico dell'elenco del 2012. Per tutte le nuove attrezzature valgono le stesse regole: corso abilitante, prova pratica e aggiornamento periodico.

Durate dei percorsi abilitanti secondo l'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025
AttrezzaturaCorso di abilitazioneAggiornamento
Carrelli industriali semoventi12 ore (8 teoria + 4 pratica)4 ore ogni 5 anni
PLE con stabilizzatori8 ore4 ore ogni 5 anni
PLE senza stabilizzatori8 ore4 ore ogni 5 anni
PLE di entrambe le tipologie10 ore4 ore ogni 5 anni
Gru a torre (rotazione in basso e in alto)14 ore4 ore ogni 5 anni
Escavatori idraulici10 ore4 ore ogni 5 anni
Carroponte10 ore (una tipologia di comando)4 ore ogni 5 anni

Come sono organizzati i corsi: moduli, prova pratica e verifiche

Ogni percorso segue la stessa architettura didattica: un modulo giuridico-normativo comune, un modulo tecnico dedicato alla specifica attrezzatura e un modulo pratico su macchina reale. Tra teoria e pratica si colloca una verifica intermedia; il modulo pratico si chiude con una prova di manovre che deve essere superata per ottenere l'attestato.

La parte pratica si svolge sempre in presenza, in un'area prove attrezzata oppure presso la sede aziendale quando dispone di spazi e macchine idonei. Sono richiesti la frequenza di almeno il 90% delle ore previste e il superamento di tutte le verifiche, che vengono documentate nel fascicolo del corso.

Per accedere alla conduzione servono inoltre la maggiore età e l'idoneità sanitaria alla mansione accertata dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008: alcolemia zero e assenza di assunzione di sostanze psicotrope rientrano nei controlli tipici per chi manovra mezzi di sollevamento.

Le docenze sono affidate a formatori con esperienza specifica sull'attrezzatura oggetto del corso; nelle prove pratiche ogni istruttore segue un piccolo gruppo di allievi, così ciascun partecipante matura tempo effettivo di manovra e non assiste soltanto alle esercitazioni degli altri.

Quando scadono le abilitazioni e come funziona l'aggiornamento?

Le abilitazioni non sono permanenti: l'Accordo 2025 conferma l'aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni, con contenuti in prevalenza pratici. Lasciar scadere il quinquennio senza aggiornarsi significa non poter più adibire l'operatore alla conduzione fino al completamento del percorso di rinnovo.

Chi ha conseguito l'abilitazione sotto l'Accordo del 2012 non riparte da zero: i titoli restano efficaci e si rinnovano con il solo aggiornamento, secondo le disposizioni transitorie dell'Accordo 2025. Per le attrezzature di nuova introduzione, come il carroponte, il regime transitorio fissa i termini entro cui gli operatori già in servizio devono abilitarsi.

Conviene censire in un unico scadenzario le abilitazioni di tutti gli operatori, insieme alle altre scadenze formative aziendali: la pagina sulle scadenze della formazione riepiloga periodicità e criteri di calcolo del quinquennio.

Come organizzare i corsi sulle attrezzature per la tua squadra

Per gruppi aziendali la formula più efficiente è il corso in sede: la prova pratica si svolge sulle vostre attrezzature, negli spazi reali di lavoro, con le stesse casistiche che gli operatori affrontano ogni giorno. In alternativa proponiamo calendari a date fisse presso aree prove convenzionate.

Se in azienda convivono più abilitazioni — muletto in magazzino, piattaforme per la manutenzione, carroponte in officina — è possibile pianificare le sessioni pratiche in giornate consecutive e ottimizzare i costi. Richiedi un preventivo indicando attrezzature, numero di operatori e sede di svolgimento.

Domande frequenti

Il patentino delle attrezzature è una patente rilasciata da un ente pubblico?

No. Si tratta di un attestato di abilitazione rilasciato dal soggetto formatore al termine del corso teorico-pratico, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 59/CSR) e s.m.i. Non è una patente di guida né un titolo rilasciato dalla Motorizzazione: certifica il superamento delle verifiche previste dal percorso abilitante dell'art. 73 del D.Lgs. 81/2008.

Cosa cambia con l'Accordo 2025 per chi ha già il patentino del 2012?

Le abilitazioni conseguite in base all'Accordo 22/02/2012 restano efficaci e si rinnovano con il normale aggiornamento quinquennale, secondo le disposizioni transitorie dell'Accordo 17/04/2025. Le novità principali riguardano l'estensione dell'elenco: carroponte, macchine raccogli-frutta e caricatori per la movimentazione di materiali entrano tra le attrezzature che richiedono un'abilitazione specifica.

L'esperienza pluriennale sull'attrezzatura esonera dal corso abilitante?

No. L'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 subordina la conduzione al possesso dell'abilitazione, senza eccezioni legate all'anzianità o all'esperienza. Un operatore esperto ma privo di attestato non può essere adibito alla manovra; l'esperienza torna però utile nel modulo pratico, dove le prove valutano proprio la padronanza delle manovre in sicurezza.

Serve la visita medica per condurre muletti, PLE o gru?

Sì. Oltre all'abilitazione, l'operatore deve possedere l'idoneità sanitaria alla mansione rilasciata dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008. Per chi manovra mezzi di sollevamento la sorveglianza sanitaria comprende di norma anche i controlli su alcol e sostanze psicotrope previsti dalle intese Stato-Regioni in materia.