Istituto Formazione Sicurezza
Preventivo

Corso dirigenti sicurezza sul lavoro: obblighi e percorsi

Il corso dirigenti sicurezza è obbligatorio per chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa, come previsto dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008. L'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 disciplina corso base, modulo aggiuntivo per i cantieri e aggiornamento periodico, con attestato finale.

I corsi disponibili in questa area

Corso dirigenti 12 ore: la formazione base Accordo 2025

Corso dirigenti 12 ore ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 2025: aula, videoconferenza o e-learning, verifica finale e attestato. Scopri programma e date.

Durata:
12 ore
Aggiornamento:
quinquennale
Prezzo:
da 190,00 € + IVA

Chi è il dirigente per la sicurezza secondo il D.Lgs. 81/08

L'art. 2, comma 1, lettera d, del D.Lgs. 81/2008 definisce dirigente la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. È una nozione sostanziale, non contrattuale.

Rientrano tipicamente nella definizione il direttore di stabilimento, il direttore operations, il responsabile del personale con poteri su assunzioni e appalti, il direttore di una struttura sanitaria privata, il direttore di filiale della grande distribuzione. Per l'art. 299 conta l'esercizio di fatto: un quadro che dirige una funzione con autonomia decisionale è dirigente ai fini prevenzionistici.

La figura è analizzata in dettaglio, con la casistica sulla delega di funzioni, nella voce enciclopedica sul dirigente. Qui trovi invece i percorsi formativi con programmi, modalità e prezzi per gruppi aziendali.

Corso dirigenti sicurezza: le novità dell'Accordo 2025

L'Accordo del 21 dicembre 2011 prevedeva per i dirigenti un percorso di 16 ore in quattro moduli. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 59/CSR) ha ridisegnato il corso, con la durata indicata nella scheda del percorso base, mantenendo l'articolazione per aree tematiche: quadro giuridico, organizzazione, valutazione dei rischi, comunicazione e consultazione.

Due conferme importanti: per i dirigenti resta ammesso l'e-learning, a differenza di quanto stabilito per i preposti, e resta l'aggiornamento periodico quinquennale. La novità assoluta è il modulo aggiuntivo per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri, introdotto in attuazione dell'art. 97 del D.Lgs. 81/2008.

La formazione svolta secondo l'Accordo del 2011 conserva validità come credito: l'adeguamento alle nuove regole avviene con il primo rinnovo utile. Il quadro completo delle novità è nella voce sull'Accordo Stato-Regioni 2025.

I tre percorsi formativi per i dirigenti

  • Corso base dirigenti: il percorso completo su deleghe, organizzazione della prevenzione, valutazione dei rischi e gestione degli appalti
  • Modulo cantieri: l'integrazione introdotta nel 2025 per i dirigenti delle imprese affidatarie che operano nei cantieri del Titolo IV
  • Aggiornamento dirigenti: il rinnovo periodico su novità normative, giurisprudenza e strumenti gestionali

L'ordine corretto parte sempre dal corso base; il modulo cantieri si aggiunge solo quando l'impresa assume il ruolo di affidataria; l'aggiornamento decorre dalla data dell'ultimo attestato conseguito. Per organizzazioni complesse prepariamo un piano formativo unico che copre tutte le posizioni dirigenziali.

Le durate e le periodicità di ciascun percorso sono riportate nei box dati delle rispettive schede, insieme a prezzi per fascia di partecipanti e modalità disponibili. In fase di preventivo verifichiamo anche gli attestati esistenti, per evitare di ripetere formazione ancora valida come credito.

Obblighi e responsabilità: cosa rischia il dirigente non formato

Il dirigente condivide con il datore di lavoro gli obblighi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008: dalla fornitura dei dispositivi di protezione alla vigilanza sull'osservanza delle procedure, fino alla gestione delle emergenze. Con la delega di funzioni ex art. 16 può assumere obblighi ulteriori, se la delega ha data certa, poteri di spesa adeguati e accettazione scritta.

La mancata formazione dei dirigenti è punita dall'art. 55, comma 5, con arresto o ammenda a carico del datore di lavoro. Ma il rischio maggiore è processuale: dopo un infortunio, una formazione assente o generica indebolisce la posizione del dirigente e dell'azienda, anche ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001.

Un esempio ricorrente nelle aule giudiziarie: il direttore di stabilimento che aveva ricevuto una delega ampia ma non era mai stato formato sulla valutazione dei rischi. In quei casi la difesa fatica a dimostrare che il delegato possedeva i requisiti di competenza richiesti dall'art. 16, e la responsabilità risale la catena gerarchica.

Aula, videoconferenza o e-learning: come si frequenta

I percorsi per dirigenti si adattano alle agende direzionali: aula presso la sede aziendale per i comitati di direzione, videoconferenza sincrona per i gruppi multi-sede, e-learning su piattaforma tracciata per chi preferisce moduli fruibili in autonomia, con tutor dedicato e verifica finale di apprendimento.

Fa eccezione il modulo cantieri, che eroghiamo solo in aula o videoconferenza sincrona per lavorare su documenti reali: piani di sicurezza, verbali di coordinamento, verifiche di idoneità delle imprese esecutrici. In ogni modalità l'attestato è rilasciato ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 59/CSR) e s.m.i.

Il dirigente non è l'unica figura apicale con obblighi formativi: con l'Accordo 2025 anche il datore di lavoro ha un percorso dedicato, descritto nella sezione formazione datore di lavoro, mentre chi vigila direttamente sulle squadre segue i corsi per preposti.

Domande frequenti

Quali figure aziendali rientrano nella definizione di dirigente per la sicurezza?

Rientra chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, con poteri gerarchici e funzionali adeguati (art. 2, comma 1, lettera d, del D.Lgs. 81/2008). Esempi tipici: direttore di stabilimento, direttore operations, responsabile del personale con poteri organizzativi, direttore di struttura sanitaria privata, direttore di filiale della grande distribuzione. La qualifica contrattuale dirigenziale non è necessaria.

Un quadro senza contratto da dirigente deve fare il corso dirigenti sicurezza?

Sì, se esercita di fatto poteri organizzativi e decisionali su persone, budget o processi: il D.Lgs. 81/2008 adotta un criterio funzionale, ribadito dall'art. 299 sull'esercizio di fatto delle funzioni. Un quadro che dirige una funzione con autonomia di spesa e potere di organizzare il lavoro altrui è dirigente ai fini prevenzionistici e va formato come tale.

Il dirigente delegato ex art. 16 ha bisogno di una formazione aggiuntiva?

La delega di funzioni trasferisce obblighi e responsabilità, ma non prevede per legge un corso ulteriore rispetto alla formazione dirigenti. Proprio per questo la delega valida richiede che il delegato possieda requisiti di professionalità ed esperienza: una formazione completa e aggiornata è il primo elemento che la giurisprudenza verifica quando valuta la tenuta della delega dopo un infortunio.

Quali sanzioni rischia l'azienda se i dirigenti non sono formati?

La violazione degli obblighi formativi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 è punita dall'art. 55, comma 5, con l'arresto o con l'ammenda a carico del datore di lavoro. Il dirigente non formato espone inoltre l'organizzazione a contestazioni di colpa organizzativa in caso di infortunio, con possibili ricadute sulla responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.