Istituto Formazione Sicurezza
Preventivo

Corso preposto: la formazione di chi sovrintende e vigila

Il corso preposto è la formazione particolare aggiuntiva obbligatoria per chi sovrintende all'attività di altri lavoratori: capi squadra, capireparto, capiturno e capi cantiere. È prevista dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, con verifica finale e attestato.

I corsi disponibili in questa area

Corso preposto 12 ore: il percorso base Accordo 2025

Corso preposto 12 ore conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025: aula o videoconferenza sincrona, verifica finale e attestato. Date dedicate per le aziende.

Durata:
12 ore
Aggiornamento:
biennale
Prezzo:
da 180,00 € + IVA

Chi è il preposto e quando scatta l'obbligo del corso

Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici adeguati, sovrintende all'attività lavorativa altrui e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione (art. 2, comma 1, lettera e, del D.Lgs. 81/2008). Non è una qualifica contrattuale: è una funzione organizzativa concreta.

  • Capiturno e capireparto di produzione, manutenzione e controllo qualità nelle aziende manifatturiere
  • Responsabili di magazzino, di piazzale e team leader nei siti logistici e nei trasporti
  • Capi cantiere e assistenti tecnici nelle imprese edili, impiantistiche e di manutenzione
  • Store manager, responsabili di sala e capi servizio nel commercio e nella ristorazione

L'obbligo formativo segue il principio di effettività dell'art. 299: va formato anche il preposto di fatto, cioè chi esercita i poteri tipici della funzione senza investitura scritta. Dal 2021, inoltre, il datore di lavoro deve individuare formalmente i preposti, come richiede l'art. 18, comma 1, lettera b-bis, introdotto dalla legge 215/2021.

Corso preposto: cosa prevede l'Accordo Stato-Regioni 2025

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, ha trasformato la formazione del preposto da modulo aggiuntivo di 8 ore, com'era ai sensi dell'Accordo del 21 dicembre 2011, a corso autonomo con monte ore ampliato e contenuti dedicati a vigilanza, comunicazione e gestione delle non conformità.

La novità più incisiva riguarda le modalità: la formazione dei preposti si svolge esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona. L'e-learning asincrono non è ammesso, nemmeno in parte, perché la funzione di vigilanza richiede confronto diretto, esercitazioni e casi pratici discussi con il docente.

Chi era già formato secondo le regole precedenti conserva il credito formativo: le nuove disposizioni si applicano ai corsi avviati dopo l'entrata in vigore dell'Accordo e ai successivi rinnovi. I dettagli sul provvedimento sono nella voce dedicata all'Accordo Stato-Regioni 2025.

Percorso base e aggiornamento: come sono organizzati i corsi

Il percorso si articola in due tappe. Il corso base copre il ruolo del preposto nel sistema di prevenzione, l'individuazione dei fattori di rischio e le tecniche di vigilanza operativa. L'aggiornamento rinnova le competenze con cadenza almeno biennale, come impone l'art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/2008 modificato dalla legge 215/2021.

Entrambi i corsi prevedono registro delle presenze, frequenza minima del 90% delle ore, verifica finale documentata e un massimo di 30 partecipanti per edizione. L'attestato è rilasciato ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 59/CSR) e s.m.i. e riporta contenuti, durata ed esito della verifica.

Il preposto non va confuso con il dirigente, che organizza l'attività attuando le direttive del datore di lavoro: per quel ruolo esiste un percorso distinto, descritto nella sezione corsi per dirigenti. Chi cumula le due funzioni deve completare entrambi i percorsi formativi.

Compiti e responsabilità del preposto dopo la legge 215/2021

La legge 215/2021 ha riscritto l'art. 19 del D.Lgs. 81/2008: il preposto deve intervenire per modificare i comportamenti non conformi dei lavoratori e, se le sue disposizioni restano inattuate, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Deve inoltre interrompere temporaneamente la lavorazione quando rileva carenze dei mezzi e delle attrezzature che espongono a un pericolo grave e immediato.

Il preposto che viola gli obblighi di vigilanza dell'art. 19 risponde delle sanzioni penali dell'art. 56 (arresto o ammenda), mentre l'omessa formazione espone il datore di lavoro a quelle dell'art. 55. Nei procedimenti per infortunio la giurisprudenza valorizza l'effettività: la vigilanza mancata pesa su chi dirigeva concretamente le operazioni.

Per questo il corso non si limita alla teoria: allena il preposto a riconoscere il momento in cui deve agire, a documentare le segnalazioni e a sostenere un richiamo senza generare conflitto con la squadra. La descrizione completa della figura è nella voce enciclopedica sul preposto.

Formazione preposti in azienda: settori ed esempi concreti

Formiamo preposti in contesti molto diversi: il capoturno di uno stabilimento alimentare che gestisce linee di confezionamento, il responsabile di piazzale di un'azienda logistica con carrelli e ribalte, il capo commessa di un'impresa di facility management con squadre distribuite presso i clienti.

Le esercitazioni sono costruite sui rischi del comparto dei partecipanti e si integrano con la formazione dei lavoratori già svolta, che resta un obbligo distinto. Per le aziende multi-sede la videoconferenza sincrona consente edizioni uniche con preposti collegati da stabilimenti diversi.

Se in azienda ci sono più preposti con date di formazione disallineate, conviene censire gli attestati e programmare finestre comuni di rinnovo: lo strumento di riferimento è lo scadenzario della formazione, che riepiloga le periodicità di tutte le figure.

Domande frequenti

Chi deve frequentare il corso per preposti in azienda?

Deve frequentarlo chiunque sovrintenda all'attività di altri lavoratori con poteri di iniziativa: capiturno, capireparto, capi squadra, responsabili di magazzino, capi cantiere, store manager. Vale il criterio di effettività dell'art. 299 del D.Lgs. 81/2008: conta la funzione realmente esercitata, non la qualifica scritta nel contratto. Il datore di lavoro deve inoltre individuare formalmente i preposti ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b-bis.

Il corso preposto sostituisce la formazione generale e specifica da lavoratore?

No. La formazione del preposto è particolare e aggiuntiva: presuppone che la persona abbia già completato la formazione generale e specifica prevista per tutti i lavoratori dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008. I due percorsi hanno contenuti, scadenze e attestati distinti e vanno pianificati entrambi nello scadenzario aziendale della formazione.

Cosa cambia per i preposti con l'Accordo Stato-Regioni 2025?

L'Accordo del 17 aprile 2025 ha reso la formazione del preposto un corso autonomo con monte ore ampliato rispetto al modulo aggiuntivo del 2011, ha escluso l'e-learning imponendo aula o videoconferenza sincrona e ha confermato il rinnovo con cadenza rafforzata introdotto dalla legge 215/2021. Le durate esatte sono riportate nelle schede dei singoli corsi.

Serve il corso preposto anche nelle piccole imprese con pochi dipendenti?

Sì, se esiste una persona che di fatto sovrintende al lavoro altrui: la dimensione aziendale non esonera. In un'officina con quattro addetti, il collaboratore anziano che coordina gli altri e impartisce istruzioni è preposto e va formato. In assenza di preposti individuati, la funzione di vigilanza resta interamente in capo a datore di lavoro e dirigenti, con le relative responsabilità.