Istituto Formazione Sicurezza
Preventivo

Corso sicurezza per il personale scolastico: docenti e ATA

Il corso sicurezza personale scolastico forma docenti e personale ATA come lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008: comprende la formazione generale e quella specifica sui rischi dell'ambiente scolastico. Il datore di lavoro è il dirigente scolastico, che deve garantirla, e si conclude con verifica e attestato.

Dati del corso in sintesi

Durata
12 ore
Modalità
Aula, Videoconferenza sincrona, E-learning
Aggiornamento
6 ore con periodicità quinquennale
Validità attestato
5 anni
Base normativa
Art. 37 D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 59/CSR); DM 382/1998 per la scuola
Verifica finale
Prevista, con frequenza minima del 90% delle ore

A chi è rivolto il corso

  • Docenti di ogni ordine e grado, di ruolo e con incarico a tempo determinato, in servizio nelle istituzioni scolastiche
  • Personale ATA: assistenti amministrativi, assistenti tecnici di laboratorio e collaboratori scolastici
  • Educatori, personale delle scuole paritarie e figure che operano stabilmente negli edifici scolastici
  • Personale neoassunto o trasferito che deve completare la formazione prima dell'inserimento nelle attività

Programma dettagliato del corso

Formazione generale sulla sicurezza nell'ambiente scolastico(4 ore)

  • Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione applicati agli edifici e alle diverse attività della scuola
  • Organizzazione della prevenzione nell'istituzione scolastica: dirigente datore di lavoro, RSPP, RLS, preposti e addetti alle emergenze
  • Diritti, doveri e sanzioni per i lavoratori ai sensi degli artt. 20 e 59 del D.Lgs. 81/2008 nel contesto scolastico
  • Il sistema istituzionale della prevenzione: ASL, Ispettorato nazionale del lavoro, INAIL, Vigili del Fuoco e organismi paritetici
  • Le fonti normative: dal Testo Unico all'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 e al regolamento DM 382/1998 sulle esigenze della scuola
  • Distinzione tra formazione, informazione e addestramento e valore dell'attestato come credito formativo della persona

Rischi specifici della scuola e misure di prevenzione(8 ore)

  • Rischio da videoterminale, illuminazione, microclima e postura nelle segreterie e negli uffici di direzione dei servizi generali
  • Rischio chimico e biologico nei laboratori scientifici e tecnici e nelle attività di pulizia svolte dai collaboratori scolastici
  • Movimentazione manuale dei carichi, sanificazione degli ambienti e uso corretto dei prodotti detergenti e delle schede di sicurezza
  • Rischio elettrico, scivolamenti e cadute nella gestione di aule, mense, cortili, corridoi e spazi comuni dell'edificio
  • Rischi delle attività di educazione fisica e uso in sicurezza delle palestre, degli attrezzi e delle superfici di gioco
  • Stress lavoro-correlato, gestione delle classi numerose e rischio di aggressione nelle relazioni con l'utenza e le famiglie
  • Gestione della sicurezza durante uscite didattiche, visite guidate e attività laboratoriali svolte fuori dall'edificio scolastico
  • Procedure di emergenza, piano di evacuazione e ruolo del personale nel presidio delle uscite durante le prove periodiche
  • Rischio da agenti fisici negli ambienti scolastici: rumore nelle palestre e nei refettori, microclima di aule e archivi
  • Dispositivi di protezione individuale e segnaletica di salute e sicurezza negli edifici e negli ambienti scolastici

Perché docenti e personale ATA sono lavoratori ai fini della sicurezza

Nella scuola il datore di lavoro è il dirigente scolastico, individuato dal DM 292/1996: a lui spetta garantire a tutto il personale la formazione dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Docenti e personale ATA rientrano nella definizione di lavoratore dell'art. 2 e vanno formati come in qualsiasi altra azienda.

L'obbligo non conosce eccezioni per il ruolo pubblico: la mancata formazione espone il dirigente alle sanzioni dell'art. 55 e indebolisce la posizione dell'istituto in caso di infortunio a scuola.

Come si svolge il corso sicurezza per il personale scolastico

Il percorso unisce la formazione generale, comune a tutti i settori, e la formazione specifica calibrata sul rischio dell'ambiente scolastico, di norma classificato in fascia media. La parte generale può svolgersi anche in e-learning; la parte specifica segue le modalità ammesse per la classe di rischio dell'istituto.

Gli esempi sono costruiti sulla vita reale della scuola: il laboratorio di chimica, la palestra, la segreteria al videoterminale, le pulizie con prodotti detergenti. Ogni figura riconosce i propri rischi e le procedure che la riguardano da vicino.

Attestato, frequenza minima e aggiornamento periodico

L'attestato è rilasciato a chi frequenta almeno il 90% del monte ore e supera la verifica finale, ed è conforme ai requisiti del D.Lgs. 81/2008. La formazione generale vale come credito permanente; la parte specifica va rinnovata con l'aggiornamento periodico indicato nella scheda dati.

Conserva gli attestati nel fascicolo della sicurezza dell'istituto: sono tra i primi documenti richiesti dagli organi di vigilanza, insieme al documento di valutazione dei rischi e alle nomine degli addetti alle emergenze.

Differenze tra docenti, personale ATA e collaboratori scolastici

Non tutti corrono gli stessi rischi. Il collaboratore scolastico maneggia prodotti chimici e movimenta arredi; l'assistente tecnico opera nei laboratori; l'assistente amministrativo lavora al videoterminale; il docente gestisce la classe e le emergenze. La formazione specifica valorizza queste differenze con esempi mirati.

Chi è designato nella squadra di emergenza aggiunge la formazione dedicata: per antincendio e primo soccorso è previsto il corso addetti alle emergenze, distinto da questo percorso di base.

Vincoli di erogazione da conoscere

  • Formazione generale ammessa anche in e-learning; la formazione specifica segue le modalità previste per la classe di rischio
  • Frequenza minima del 90% del monte ore e verifica finale documentata
  • Massimo 30 partecipanti per edizione in aula e videoconferenza

Stima per 1 partecipante: 150,00 € + IVA

Prezzi IVA esclusa. IVA e totale finale mostrati prima del pagamento.

Domande frequenti

Chi deve pagare e organizzare la formazione del personale scolastico?

Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato dal DM 292/1996. La formazione avviene durante l'orario di servizio e senza oneri per il lavoratore, a carico del bilancio dell'istituzione scolastica. Il dirigente programma le edizioni, verifica gli attestati e ne cura la conservazione nel fascicolo della sicurezza, così da poterli esibire in caso di controllo degli organi di vigilanza.

Un docente trasferito deve ripetere il corso nella nuova scuola?

La formazione segue la persona ed è documentata dall'attestato, quindi il credito acquisito non si azzera con il trasferimento. Nella nuova sede il dirigente verifica però la coerenza della formazione specifica con i rischi dell'istituto: se l'ambiente presenta rischi diversi o l'aggiornamento è scaduto, può essere necessaria un'integrazione. La formazione generale resta valida come credito permanente.

I supplenti brevi devono seguire la formazione sulla sicurezza?

Anche il personale con incarico a tempo determinato è lavoratore ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e ha diritto alla formazione. Per le supplenze molto brevi il dirigente garantisce almeno l'informazione sui rischi e sulle procedure di emergenza dell'istituto; la formazione completa è dovuta quando il rapporto ha una durata che consente un inserimento stabile nelle attività scolastiche.