Corso primo soccorso aziendale: formazione DM 388/2003 per gruppi A, B e C
Il corso primo soccorso è obbligatorio per gli addetti designati in ogni azienda con almeno un lavoratore, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 81/2008 e del DM 388/2003. Durata e aggiornamento dipendono dal gruppo di classificazione (A, B o C); la parte pratica si svolge sempre in presenza, con attestato finale.
Corso primo soccorso gruppo A per industrie, cave, cantieri e aziende agricole ex DM 388/2003: docenza medica, pratica in presenza, attestato. Richiedi date.
Corso primo soccorso gruppo B C per negozi, uffici, officine e ristoranti: teoria con docente medico e pratica in presenza ex DM 388/2003. Prenota il corso.
Aggiornamento primo soccorso gruppo A: retraining pratico obbligatorio ex DM 388/2003 per addetti di industrie, cave e cantieri. Rinnova l'attestato in tempo.
Aggiornamento primo soccorso gruppo B C: esercitazioni pratiche in presenza per rinnovare l'attestato degli addetti ex DM 388/2003. Fissa la data per il team.
Corso BLSD adulto e pediatrico per usare il DAE in azienda: manovre salvavita secondo le linee guida IRC-ERC e il DM 18/03/2011. Richiedi una data.
Durata:
5 ore
Aggiornamento:
retraining biennale (DM 18/03/2011 e disposizioni regionali)
Prezzo:
da 100,00 € + IVA
Chi impone l'obbligo degli addetti al primo soccorso e a chi si applica
L'art. 45 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a organizzare il primo soccorso aziendale secondo le disposizioni del DM 388/2003: designazione degli addetti, presidi sanitari e raccordo con il sistema di emergenza territoriale. L'obbligo scatta con il primo lavoratore assunto e riguarda ogni attività, dalla microimpresa artigiana allo stabilimento industriale.
La designazione avviene ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e il lavoratore individuato non può rifiutarla se non per giustificato motivo, come prevede l'art. 43, comma 3. La mancata formazione degli addetti è sanzionata penalmente dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 con arresto o ammenda a carico del datore di lavoro.
Gruppi A, B e C: come il DM 388/2003 classifica le aziende
Il decreto non gradua l'obbligo sulla mansione ma sulla pericolosità dell'azienda o della singola unità produttiva. L'art. 1 del DM 388/2003 individua tre gruppi in base ad attività svolta, numero di lavoratori e indice infortunistico INAIL di inabilità permanente. Dal gruppo dipendono durata del corso, cadenza dell'aggiornamento e dotazioni di presidi.
Classificazione delle aziende e formazione degli addetti secondo il DM 388/2003
Gruppo
Criteri di appartenenza
Corso base
Aggiornamento (triennale)
A
Attività industriali soggette a obbligo di notifica o rapporto (normativa Seveso), centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende estrattive e minerarie, lavori in sotterraneo, fabbricazione di esplosivi; aziende con oltre 5 lavoratori in gruppi tariffari INAIL con indice di inabilità permanente superiore a 4; aziende agricole con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato
16 ore
6 ore
B
Aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori, non rientranti nel gruppo A
12 ore
4 ore
C
Aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori, non rientranti nel gruppo A
12 ore
4 ore
Un dettaglio spesso trascurato: la classificazione si applica per unità produttiva, non solo per ragione sociale. Un'impresa con sede amministrativa e stabilimento separati può avere due gruppi diversi. Le aziende di gruppo A, inoltre, devono comunicare la propria appartenenza all'ASL territorialmente competente.
Quale corso primo soccorso serve alla tua azienda
Per le realtà a maggior rischio è previsto il corso per il gruppo A, con un modulo dedicato ai rischi specifici del comparto. Tutte le altre aziende seguono il corso per i gruppi B e C. In entrambi i casi la docenza è affidata a personale medico, che per le esercitazioni può avvalersi di infermieri.
Il numero di addetti da formare non è fissato dal decreto: va dimensionato nel documento di valutazione dei rischi considerando turni, ferie, sedi distaccate e lavorazioni isolate. Il criterio prudente è garantire almeno un addetto presente e operativo in ogni turno e in ogni unità produttiva, come per gli incarichi antincendio.
Le edizioni possono essere organizzate in azienda, con scenari costruiti sui tuoi reparti, oppure in aula interaziendale per le realtà che devono formare una o due persone. La formazione dell'addetto si somma a quella ordinaria dei lavoratori prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008: sono obblighi distinti, con attestati e scadenze separate.
Perché la parte pratica si svolge solo in presenza
Il DM 388/2003 destina un intero modulo all'addestramento pratico: rianimazione cardiopolmonare su manichino, tamponamento emorragico, posizionamento dell'infortunato, simulazione della chiamata al 112/118. Sono gesti motori che nessuna piattaforma può trasferire: per questo la pratica si svolge esclusivamente in aula, con attrezzature dedicate e istruttori al fianco dei partecipanti.
La parte teorica può essere erogata anche in videoconferenza sincrona, dove le disposizioni regionali lo consentono, mantenendo interazione diretta con il docente medico. Ogni edizione rispetta il limite di 30 partecipanti e produce registro presenze e verifica finale documentata, requisiti indispensabili per la validità dell'attestato.
Aggiornamento triennale: mantenere operativa la squadra di emergenza
L'art. 3 del DM 388/2003 impone la ripetizione periodica della formazione, almeno per la capacità di intervento pratico: le manovre salvavita si deteriorano rapidamente senza esercizio. Sono previsti percorsi distinti per l'aggiornamento gruppo A e per l'aggiornamento gruppi B e C.
La scadenza decorre dalla data dell'attestato precedente: conviene inserirla nello scadenzario unico aziendale insieme ad antincendio e formazione dei lavoratori, come suggerisce la tabella delle scadenze formative. Un attestato scaduto equivale, per gli organi di vigilanza, a un addetto non formato.
Nelle aziende con più addetti conviene sfalsare le date dei rinnovi, così la copertura dell'emergenza non dipende mai da un'unica sessione formativa. Il turnover va monitorato con la stessa attenzione: quando un addetto formato lascia l'azienda, la designazione e la formazione del sostituto vanno pianificate prima dell'uscita, non dopo.
Defibrillatore in azienda: quando aggiungere il corso BLSD
Sempre più imprese installano un DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) e formano i propri addetti con il corso BLSD. Non si tratta di un obbligo generalizzato del D.Lgs. 81/2008, ma di una misura di miglioramento che la valutazione dei rischi può raccomandare, specie in siti isolati o ad alta affluenza di pubblico.
Attenzione infine al quadro normativo: è in corso l'iter di revisione del DM 388/2003, che potrà modificare classificazioni, durate e contenuti. Le informazioni di questa sezione riflettono il decreto vigente: prima di pianificare la formazione conviene verificare eventuali aggiornamenti normativi, che segnaliamo nella pagina dedicata al D.Lgs. 81/2008.
Domande frequenti
Come faccio a sapere se la mia azienda è di gruppo A, B o C?
Si verifica prima l'attività: se rientra tra quelle elencate dall'art. 1 del DM 388/2003 (Seveso, centrali termoelettriche, estrattive, sotterraneo, esplosivi) l'azienda è di gruppo A. Poi si controlla il gruppo tariffario INAIL: con oltre 5 lavoratori e indice di inabilità permanente superiore a 4 si è comunque in gruppo A. Altrimenti conta l'organico: 3 o più lavoratori gruppo B, meno di 3 gruppo C.
Un lavoratore può rifiutare la nomina ad addetto al primo soccorso?
No, salvo giustificato motivo: l'art. 43, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i lavoratori designati non possono rifiutare l'incarico se non per ragioni oggettive e documentabili, ad esempio una condizione di salute incompatibile con le manovre richieste. La designazione va formalizzata per iscritto e accompagnata dalla formazione prevista dal DM 388/2003 prima dell'assunzione effettiva del ruolo.
Quanti addetti al primo soccorso devono essere presenti in azienda?
Il DM 388/2003 non fissa un numero minimo: la quantità va determinata nel documento di valutazione dei rischi in funzione di organico, turni, articolazione delle sedi e tipologia di lavorazioni. Il criterio operativo è assicurare la presenza di almeno un addetto formato e immediatamente disponibile in ogni turno di lavoro e in ogni unità produttiva, coprendo anche ferie, malattie e trasferte.
Il medico competente può tenere il corso di primo soccorso aziendale?
Sì: il DM 388/2003 richiede che la formazione sia svolta da personale medico e il medico competente aziendale è tra le figure più indicate, perché conosce i rischi specifici valutati nel DVR. Per la parte pratica il docente medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato, come consentito dall'art. 3 del decreto.
La revisione del DM 388/2003 cambierà i corsi già svolti?
L'iter di revisione del decreto è in corso e potrà ridefinire classificazione dei gruppi, durate e contenuti della formazione. Fino all'entrata in vigore del nuovo provvedimento restano pienamente validi il DM 388/2003 e gli attestati rilasciati in sua conformità; le eventuali disposizioni transitorie chiariranno il regime dei corsi già svolti. Conviene verificare gli aggiornamenti normativi prima di pianificare nuove edizioni.