Corso antincendio per addetti: livelli 1, 2 e 3 del DM 02/09/2021
Il corso antincendio è obbligatorio per gli addetti alla lotta antincendio designati dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008. Il DM 02/09/2021 lo articola in tre livelli legati al tipo di attività, con esercitazioni pratiche sempre in presenza e attestato dopo verifica finale.
Corso antincendio livello 1 per addetti di uffici, negozi e attività a basso rischio: teoria, prova pratica con estintori e attestato. Iscrivi i tuoi addetti.
Corso antincendio livello 2 per alberghi, scuole, officine e attività soggette a controllo VVF: pratica con estintori, naspi e idranti. Richiedi date e preventivo.
Corso antincendio livello 3 per ospedali, aziende Seveso e attività dell'allegato IV del DM 02/09/2021: teoria ed esercitazioni su fuochi reali. Chiedi un preventivo.
Aggiornamento antincendio livello 1 per addetti già formati: richiami di prevenzione e prova pratica con estintori. Rinnova l'attestato in tempo, chiedi le date.
Aggiornamento antincendio livello 2 con esercitazioni su estintori, naspi e idranti: rinnova gli addetti di alberghi, scuole e officine. Richiedi il calendario.
Aggiornamento antincendio livello 3 per addetti di ospedali, stabilimenti Seveso e grandi strutture: richiami teorici ed esercitazioni su fuochi reali. Contattaci.
Idoneità tecnica antincendio per le attività dell'allegato IV DM 02/09/2021: percorso propedeutico ed esame presso i Vigili del Fuoco. Richiedi un preventivo.
Durata:
16 ore
Prezzo:
su preventivo
Chi deve designare gli addetti antincendio in azienda?
La designazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze è un obbligo del datore di lavoro previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008. Vale per ogni azienda con almeno un lavoratore: anche uno studio professionale con un solo dipendente deve individuare chi interviene su un principio di incendio.
Il lavoratore designato non può rifiutare l'incarico se non per giustificato motivo, come stabilisce l'art. 43, comma 3, dello stesso decreto. La mancata designazione o la mancata formazione degli addetti è punita con arresto da due a quattro mesi o ammenda ai sensi dell'art. 55; se l'incendio provoca danni alle persone, si aggiungono responsabilità penali individuali.
Gli addetti non sostituiscono i soccorsi pubblici: intervengono sul principio di incendio, danno l'allarme e guidano l'esodo in attesa dei Vigili del Fuoco. Per questo la loro formazione privilegia la rapidità di valutazione e la conoscenza dei luoghi di lavoro, più che le tecniche professionali di spegnimento.
Corso antincendio: cosa prevede il DM 02/09/2021
Dal 4 ottobre 2022 la formazione degli addetti è disciplinata dal DM 02/09/2021, uno dei tre decreti che hanno mandato in pensione il DM 10/03/1998. Il decreto classifica le attività in tre livelli e associa a ciascuno un corso codificato nell'allegato III: 1-FOR, 2-FOR e 3-FOR, con contenuti e durate crescenti.
Le novità principali sono due. Le esercitazioni pratiche sono diventate obbligatorie per tutti i livelli, compreso il primo, e non possono mai svolgersi a distanza. L'aggiornamento è dovuto con periodicità quinquennale ai sensi dell'art. 5 del DM 02/09/2021, mentre il vecchio regime non fissava una scadenza uniforme a livello nazionale.
Il decreto ha inoltre fissato per la prima volta i requisiti dei docenti, elencati nell'allegato V: chi conduce la parte pratica deve avere qualificazione specifica ed esperienza documentata. I corsi frequentati sotto il DM 10/03/1998 restano validi come formazione di base, ma vanno rinnovati secondo le nuove scadenze.
Quale livello scegliere? Le attività dell'allegato III
Il livello non dipende dal numero di dipendenti ma dal tipo di attività svolta. Il punto di partenza è la valutazione dei rischi: se l'azienda è soggetta ai controlli di prevenzione incendi dell'allegato I al DPR 151/2011 ricade almeno nel livello 2; se compare nell'allegato IV del decreto, gli addetti passano al livello 3.
Livelli di formazione antincendio secondo l'allegato III del DM 02/09/2021
Livello
Attività tipiche
Corso dedicato
Livello 1 (ex rischio basso)
Uffici, studi professionali, negozi di vicinato, laboratori artigiani senza fiamme libere o sostanze infiammabili
Corso 1-FOR — /formazione/antincendio/livello-1/
Livello 2 (ex rischio medio)
Alberghi fino a 200 posti letto, scuole fino a 300 presenze, autorimesse, officine, magazzini soggetti a controllo VVF, cantieri con fiamme libere
Corso 2-FOR — /formazione/antincendio/livello-2/
Livello 3 (ex rischio elevato)
Attività dell'allegato IV: ospedali, alberghi oltre 200 posti letto, stabilimenti Seveso, centrali termoelettriche, cantieri in sotterraneo
Corso 3-FOR — /formazione/antincendio/livello-3/
Per le attività dell'allegato IV c'è un adempimento ulteriore: gli addetti devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica tramite esame presso il Comando dei Vigili del Fuoco, come previsto dall'art. 3 della Legge 609/1996.
Come si organizza la squadra antincendio aziendale
Né il D.Lgs. 81/2008 né il DM 02/09/2021 fissano un numero minimo di addetti: il dimensionamento discende dalla valutazione dei rischi e dal piano di emergenza, obbligatorio nei luoghi di lavoro con oltre dieci lavoratori o soggetti a controllo dei Vigili del Fuoco.
Copertura di ogni turno di lavoro e di ogni sede o reparto, considerando ferie, malattie e trasferte del personale designato.
Coerenza con il piano di emergenza: chi dà l'allarme, chi usa i presidi, chi guida l'esodo verso il punto di ritrovo.
Coordinamento con gli addetti al primo soccorso: molte aziende formano figure distinte per non concentrare i compiti su una sola persona.
Dal 2015, con la modifica dell'art. 34 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti antincendio anche quando affida l'incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) a un esterno, purché frequenti il corso del livello corretto e ne informi preventivamente il rappresentante dei lavoratori.
Attestato, verifica finale e aggiornamento periodico
Ogni corso si chiude con una verifica dell'apprendimento; per il livello 3 l'allegato III prevede una valutazione articolata su teoria e pratica. L'attestato, rilasciato con frequenza di almeno il 90% delle ore previste, è conforme ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e del DM 02/09/2021 e riporta livello, contenuti e data del corso.
La data è decisiva perché fa partire il conteggio verso l'aggiornamento. Conviene censire gli attestati di tutta la squadra in un unico scadenzario, insieme alle altre scadenze della formazione: un addetto con attestato scaduto equivale, per l'organo di vigilanza, a un addetto non formato.
Le sessioni rispettano il limite di trenta partecipanti per aula e prevedono registri di presenza firmati: documenti che l'azienda conserva ed esibisce in caso di ispezione, insieme agli attestati e alla lettera di designazione controfirmata da ciascun addetto.
Domande frequenti
Quanti addetti antincendio deve avere un'azienda?
La normativa non fissa un numero minimo: il datore di lavoro dimensiona la squadra in base alla valutazione dei rischi, ai turni, alle dimensioni dei locali e al piano di emergenza. Il criterio pratico è garantire la presenza di almeno un addetto formato in ogni momento di attività, per ogni sede, anche durante ferie e assenze.
I corsi antincendio svolti prima del 2022 con il DM 10/03/1998 valgono ancora?
Sì, restano validi come formazione di base: le vecchie classi di rischio basso, medio ed elevato corrispondono in linea generale ai livelli 1, 2 e 3. Restano però soggetti all'obbligo di aggiornamento dell'art. 5 del DM 02/09/2021; chi si era formato da oltre cinque anni doveva aggiornarsi entro il 4 ottobre 2023.
Un lavoratore può rifiutare la nomina ad addetto antincendio?
Solo per giustificato motivo, come prevede l'art. 43, comma 3, del D.Lgs. 81/2008: ad esempio una condizione di salute incompatibile con i compiti di emergenza. In assenza di un motivo fondato la designazione è vincolante; il datore di lavoro deve però garantire formazione adeguata, attrezzature idonee e un numero di addetti proporzionato.
Il datore di lavoro può fare da addetto antincendio nella propria azienda?
Sì. L'art. 34, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/2008, modificato nel 2015, consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di prevenzione incendi ed evacuazione, anche se il ruolo di RSPP è affidato ad altri. Deve frequentare il corso del livello richiesto dalla sua attività e informare preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La parte pratica del corso antincendio si può fare online?
No, in nessun caso. Il DM 02/09/2021 richiede esercitazioni pratiche in presenza per tutti e tre i livelli, con uso reale di estintori e, dal livello 2, di naspi e idranti su campo prove. Solo la parte teorica può essere erogata in videoconferenza sincrona con docente qualificato; l'e-learning asincrono non è ammesso.