Corso sicurezza per il dirigente scolastico datore di lavoro
Il corso sicurezza dirigente scolastico forma il capo d'istituto nel suo ruolo di datore di lavoro, individuato dal DM 292/1996. Attua il nuovo obbligo formativo dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 per il datore che non è RSPP e copre responsabilità, organizzazione della prevenzione e rapporti con l'ente proprietario dell'edificio.
Dati del corso in sintesi
- Durata
- 16 ore
- Modalità
- Aula, Videoconferenza sincrona, E-learning
- Aggiornamento
- 6 ore con periodicità quinquennale
- Validità attestato
- 5 anni
- Base normativa
- Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 59/CSR); DM 292/1996 e art. 2, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Verifica finale
- Prevista, con frequenza minima del 90% delle ore
A chi è rivolto il corso
- Dirigenti scolastici titolari e reggenti di istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
- Coordinatori e responsabili di scuole paritarie individuati come datori di lavoro dell'attività
- Dirigenti neoassunti che devono assolvere il nuovo obbligo formativo del datore di lavoro
- Responsabili di enti di formazione e strutture educative con personale dipendente
Programma dettagliato del corso
Modulo giuridico-normativo del datore di lavoro nella scuola(8 ore)
- L'individuazione del dirigente scolastico come datore di lavoro secondo il DM 292/1996 e il regolamento DM 382/1998
- La ripartizione degli obblighi tra istituzione scolastica ed ente locale proprietario dell'edificio ai sensi dell'art. 18, comma 3
- Gli obblighi non delegabili dell'art. 17: valutazione di tutti i rischi e designazione del responsabile del servizio di prevenzione
- Responsabilità civile, penale e amministrativa del dirigente e limiti dei poteri di spesa nell'autonomia scolastica
- La delega di funzioni ex art. 16: requisiti di validità, limiti e rapporti con il direttore dei servizi generali e amministrativi
- Il sistema sanzionatorio del Titolo I, la prescrizione obbligatoria e la vigilanza di ASL, Ispettorato del lavoro e Vigili del Fuoco
- La posizione di garanzia del dirigente nei confronti di lavoratori, studenti equiparati e utenza presente nell'edificio scolastico
Modulo gestionale della prevenzione nell'istituzione scolastica(8 ore)
- Organizzazione del servizio di prevenzione e protezione e collaborazione efficace con l'RSPP interno o esterno alla scuola
- Valutazione dei rischi negli edifici scolastici: aule, laboratori, palestre, mense, cortili, archivi e spazi esterni
- Gestione delle emergenze: piano di evacuazione, prove periodiche e nomina degli addetti antincendio e al primo soccorso
- Sorveglianza sanitaria del personale, rapporti con il medico competente e gestione dei giudizi di idoneità alla mansione
- Programmazione e controllo della formazione di docenti, personale ATA e studenti equiparati impegnati nei percorsi PCTO
- La consultazione dell'RLS e la riunione periodica di prevenzione prevista dall'art. 35 del Testo Unico
- Rapporti con l'ente locale per gli interventi strutturali e la manutenzione programmata degli edifici scolastici
- Gestione documentale della sicurezza: nomine, attestati, scadenzario della formazione e verbali delle prove di evacuazione
- Redazione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e gestione del rischio da interferenze con imprese esterne
Perché il dirigente scolastico è il datore di lavoro della scuola
Il DM 292/1996 individua nel capo d'istituto il datore di lavoro ai fini della sicurezza, ruolo poi consolidato dal regolamento DM 382/1998. Il dirigente esercita i poteri decisionali e di spesa dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 nei limiti dell'autonomia scolastica, e su di lui gravano gli obblighi non delegabili dell'art. 17.
Con l'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 anche il datore che ha nominato un RSPP deve formarsi: il dirigente scolastico, che tipicamente si avvale di un responsabile esterno, rientra pienamente in questo nuovo obbligo.
Cosa spetta alla scuola e cosa all'ente locale proprietario
La scuola non possiede l'edificio in cui opera. L'art. 18, comma 3 pone gli interventi strutturali e di manutenzione a carico dell'ente locale proprietario: il Comune per gli istituti del primo ciclo, la Provincia o Città metropolitana per le scuole superiori. Il dirigente resta obbligato a segnalare le carenze e a gestire i rischi residui.
Questa ripartizione è il cuore della posizione di garanzia del dirigente: risponde dell'organizzazione della sicurezza, non della solidità delle strutture altrui, purché documenti richieste e solleciti all'ente proprietario.
Come è strutturato il corso e come si ottiene l'attestato
Il percorso alterna un modulo giuridico e uno gestionale, calati sulle specificità della scuola: dai laboratori alle prove di evacuazione, dalla programmazione della formazione ai rapporti con l'ente locale. È fruibile in aula, in videoconferenza sincrona o in e-learning, con verifica finale obbligatoria in ogni modalità.
L'attestato è rilasciato ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 59/CSR) e s.m.i. a chi rispetta la frequenza minima e supera la prova. La periodicità dell'aggiornamento è indicata nella scheda dati e decorre dalla data dell'attestato.
In cosa differisce dalla formazione del personale e degli studenti
Il dirigente è la posizione di garanzia originaria e segue il percorso del datore di lavoro. Il personale scolastico si forma come lavoratore, mentre gli studenti in PCTO ricevono la formazione da lavoratore equiparato: tre percorsi distinti, con attestati non interscambiabili.
Rispetto al corso base del datore di lavoro di altri settori, qui l'accento cade sulle regole proprie della scuola: individuazione ex DM 292/1996, rapporti con l'ente locale e gestione delle emergenze con presenza di minori.
Vincoli di erogazione da conoscere
- Verifica finale dell'apprendimento obbligatoria in ogni modalità di erogazione
- Frequenza minima del 90% del monte ore per l'ammissione alla verifica
- Massimo 30 partecipanti per edizione in aula e videoconferenza
Stima per 1 partecipante: 240,00 € + IVA
Prezzi IVA esclusa. IVA e totale finale mostrati prima del pagamento.
Domande frequenti
Il dirigente scolastico deve formarsi anche se la scuola ha un RSPP esterno?
Sì. Con l'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 il nuovo obbligo formativo del datore di lavoro prescinde dalla nomina di un RSPP. Il dirigente scolastico, che di norma si avvale di un responsabile esterno, deve comunque completare il percorso dedicato su responsabilità, organizzazione della prevenzione e sistema istituzionale. La collaborazione con l'RSPP non sostituisce la formazione personale del datore di lavoro.
Il dirigente risponde del crollo o dei difetti strutturali dell'edificio scolastico?
Gli interventi strutturali e di manutenzione degli edifici sono a carico dell'ente locale proprietario ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 81/2008. Il dirigente scolastico risponde dell'organizzazione della sicurezza e ha l'obbligo di segnalare tempestivamente le carenze all'ente. Documentare richieste e solleciti è essenziale: dimostra di aver esercitato la propria posizione di garanzia nei limiti dei poteri effettivi.
Un dirigente reggente su più istituti deve formarsi per ciascuna sede?
La formazione del datore di lavoro è legata alla persona, non alla singola sede: un attestato valido copre il dirigente in tutte le istituzioni che dirige. Cambia però la gestione operativa, perché ogni istituto ha un proprio documento di valutazione dei rischi, un proprio piano di emergenza e proprie nomine. Il reggente deve presidiare separatamente l'organizzazione della sicurezza di ciascuna scuola affidata.