Corso di sicurezza per lavoratori: formazione generale e specifica
Il corso di sicurezza per lavoratori è obbligatorio per ogni dipendente ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008: comprende la formazione generale, valida come credito permanente, e la formazione specifica graduata sul rischio aziendale basso, medio o alto. Al termine viene rilasciato un attestato conforme all'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025.
Formazione generale lavoratori: il modulo base previsto dall'art. 37 D.Lgs. 81/08, valido come credito permanente. Anche in e-learning: iscrivi subito i neoassunti.
Corso sicurezza rischio basso per lavoratori di uffici, commercio e studi professionali: formazione specifica art. 37 con attestato. Disponibile anche in e-learning.
Corso sicurezza rischio medio per logistica, trasporti, agricoltura e PA: formazione specifica art. 37 in aula o videoconferenza. Richiedi date e preventivo.
Corso sicurezza rischio alto per edilizia, industria e sanità: formazione specifica art. 37 con casi reali e attestato. Pianifica ora la formazione in azienda.
Aggiornamento formazione lavoratori ex art. 37: rinnova in tempo l'attestato dei tuoi dipendenti, anche in e-learning, con verifica finale. Richiedi il calendario.
Formazione sicurezza smart working: corso specifico per lavoratori agili su videoterminali, ergonomia domestica e rischio elettrico. Online con attestato art. 37.
Durata:
4 ore
Aggiornamento:
quinquennale
Prezzo:
da 75,00 € + IVA
Chi ha l'obbligo del corso di sicurezza per lavoratori?
L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di formare ogni lavoratore subordinato ed equiparato: dipendenti a tempo indeterminato o determinato, apprendisti, somministrati, tirocinanti, stagisti e soci lavoratori. L'obbligo scatta con il primo lavoratore in organico e riguarda ogni settore, dallo studio professionale al cantiere edile.
La formazione va erogata prima dell'adibizione alla mansione, in occasione del trasferimento o del cambio mansione e quando si introducono nuove attrezzature o sostanze. Chi non adempie risponde ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 81/2008, che prevede l'arresto da due a quattro mesi o un'ammenda; in caso di infortunio si aggiungono responsabilità penali e l'azione di regresso INAIL.
Formazione generale e formazione specifica: come si compone il percorso
Il percorso è costituito da due moduli distinti e complementari. La formazione generale introduce i concetti di rischio, danno, prevenzione e l'organizzazione aziendale della sicurezza: costituisce credito formativo permanente e non va mai ripetuta, nemmeno cambiando datore di lavoro.
La formazione specifica affronta invece i rischi effettivi della mansione e cresce di durata al crescere della classe di rischio dell'azienda. L'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 conferma la gradazione su tre livelli e l'obbligo di aggiornamento periodico per mantenere efficace l'attestato.
Percorso formativo dei lavoratori secondo l'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025
Modulo
Durata
Aggiornamento
Formazione generale
4 ore
Non previsto: credito permanente
Specifica rischio basso
4 ore
6 ore entro 5 anni
Specifica rischio medio
8 ore
6 ore entro 5 anni
Specifica rischio alto
12 ore
6 ore entro 5 anni
Come si individua la classe di rischio con il codice ATECO
La classe di rischio non dipende dalla mansione del singolo lavoratore ma dal codice ATECO prevalente dell'azienda, ricondotto alle macrocategorie di rischio definite in allegato all'Accordo Stato-Regioni. Uffici, commercio e servizi ricadono di norma nel rischio basso; trasporti, logistica, agricoltura e pubblica amministrazione nel medio; costruzioni, industria manifatturiera pesante e sanità nell'alto.
Un esempio pratico: l'impiegata amministrativa di un'impresa edile segue in linea generale la formazione di rischio alto come i colleghi di cantiere. Solo se la valutazione dei rischi dimostra che non accede mai alle aree operative, il datore di lavoro può ricondurla al percorso di rischio basso.
Il codice ATECO si legge sulla visura camerale o sul certificato di attribuzione della partita IVA. Nei casi dubbi — attività plurime, sedi con lavorazioni diverse — la scelta va motivata nel documento di valutazione dei rischi, individuando gruppi omogenei di lavoratori con esposizioni comparabili.
Aula, videoconferenza o e-learning: quale modalità è ammessa
La formazione generale e la specifica per il rischio basso possono svolgersi anche in e-learning, su piattaforma con tracciamento degli accessi, tutor qualificato e verifiche intermedie. È la soluzione più usata da studi professionali e negozi, perché azzera i costi di trasferta e consente di formare i neoassunti senza attendere la partenza di un'aula.
Le specifiche di rischio medio e alto richiedono invece aula o videoconferenza sincrona: i contenuti su attrezzature, movimentazione e agenti pericolosi esigono interazione diretta con il docente, casi reali e possibilità di domande immediate. Ogni edizione rispetta il limite di 30 partecipanti previsto dalla normativa.
In ogni modalità i docenti possiedono i requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 sulla qualificazione del formatore per la sicurezza, con esperienza maturata nel comparto dei partecipanti.
Come organizzare i corsi in azienda senza fermare l'attività
La pianificazione parte dall'elenco del personale incrociato con gli attestati esistenti: chi ha crediti validi, chi deve solo aggiornarsi, chi parte da zero. Su questa base si compongono gruppi per classe di rischio e si scaglionano le date, così i reparti non restano mai scoperti in contemporanea.
Per i neoassunti la soluzione più efficiente abbina modulo generale e specifica in un unico percorso d'ingresso, prima dell'avvio operativo. Ogni edizione produce registro presenze, esiti delle verifiche e attestati individuali da archiviare nel fascicolo del lavoratore: sono i documenti richiesti in caso di ispezione o di audit dei committenti. Per un piano su misura richiedi un preventivo.
Scadenze e aggiornamento: quando rinnovare la formazione dei lavoratori
La formazione specifica va rinnovata periodicamente con il corso di aggiornamento, uguale per tutte le classi di rischio. Il termine decorre dalla data dell'attestato del corso base: superarlo espone alle stesse sanzioni della formazione mai erogata, perché l'obbligo formativo si considera non assolto.
Per pianificare le scadenze conviene tenere uno scadenzario unico che includa anche antincendio, primo soccorso e abilitazioni alle attrezzature: la tabella delle scadenze formative riepiloga tutte le periodicità. Al superamento della verifica finale, con frequenza di almeno il 90% delle ore, rilasciamo l'attestato ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 59/CSR) e s.m.i.
Domande frequenti
Chi deve frequentare il corso di sicurezza per lavoratori?
Tutti i lavoratori subordinati ed equiparati ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008: dipendenti, apprendisti, somministrati, tirocinanti, stagisti e soci lavoratori di cooperative. L'obbligo prescinde dal tipo di contratto e dall'orario: anche un part-time di poche ore settimanali va formato prima dell'adibizione alla mansione, con modulo generale e modulo specifico per la classe di rischio aziendale.
La formazione svolta presso un precedente datore di lavoro è ancora valida?
La formazione generale vale per sempre come credito formativo permanente e non va ripetuta. La formazione specifica resta valida se documentata da attestato, se la classe di rischio della nuova azienda è equivalente o inferiore e se l'aggiornamento periodico non è scaduto. Il nuovo datore di lavoro deve comunque integrare la formazione sui rischi propri della nuova mansione.
Cosa rischia l'azienda se i dipendenti non sono formati?
L'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 punisce il datore di lavoro con l'arresto da due a quattro mesi o con un'ammenda per ogni violazione dell'obbligo formativo. In caso di infortunio la mancata formazione aggrava la posizione penale, consente l'azione di regresso INAIL e può integrare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Come si determina se l'azienda è a rischio basso, medio o alto?
Si parte dal codice ATECO dell'attività, ricondotto alle macrocategorie di rischio allegate all'Accordo Stato-Regioni. Commercio, uffici e servizi ricadono in genere nel basso; trasporti, agricoltura, istruzione e PA nel medio; costruzioni, sanità e industria pesante nell'alto. La classificazione va poi confrontata con la valutazione dei rischi, che può motivare percorsi differenziati per mansioni solo amministrative.