Formazione per la patente a crediti: come incide sui crediti
La formazione per la patente a crediti ha un doppio ruolo: è un requisito per il rilascio e una leva per aumentare o reintegrare i crediti. Senza gli attestati già dovuti la patente non viene concessa (art. 27 del D.Lgs. 81/2008); per il nuovo corso del datore di lavoro c'è tempo fino al 19 maggio 2027.
Dati del corso in sintesi
- Durata
- 4 ore
- Modalità
- Videoconferenza sincrona, E-learning
- Base normativa
- Art. 27 D.Lgs. 81/2008; DM 132/2024; Accordo Stato-Regioni 17/04/2025
- Verifica finale
- Prevista, con frequenza minima del 90% delle ore
A chi è rivolto il corso
- Datori di lavoro di imprese di cantiere che devono mappare gli obblighi formativi aziendali
- Responsabili del personale e uffici formazione che pianificano i corsi per la qualificazione
- Consulenti e responsabili sicurezza che assistono le imprese nella domanda di patente
Programma dettagliato del corso
La formazione come requisito di rilascio della patente(1.5 ore)
- Gli obblighi formativi richiamati dall'art. 27 tra i requisiti per il rilascio
- Formazione del datore di lavoro anche quando non riveste il ruolo di RSPP
- Formazione di dirigenti e preposti dopo l'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025
- Formazione generale e specifica dei lavoratori in funzione della classe di rischio
- Addestramento all'uso di attrezzature e dispositivi di protezione di terza categoria
- Verifica della validità e dell'aggiornamento degli attestati prima della domanda
- Registro degli attestati e tracciabilità della formazione erogata in azienda
- Coinvolgimento delle imprese affidatarie e subappaltatrici nella filiera formativa
- Il nuovo obbligo formativo del datore di lavoro e il modulo cantieri per i dirigenti delle imprese affidatarie introdotti dall'Accordo 2025
Come la formazione ulteriore incide sul punteggio(1.5 ore)
- I criteri premiali del DM 132/2024 legati alla formazione
- Distinzione tra formazione obbligatoria minima e formazione volontaria aggiuntiva
- Percorsi specialistici su rischi specifici come elemento di qualificazione dell'impresa
- Documentazione degli attestati da conservare e rendere disponibile in caso di controllo
- Pianificazione pluriennale della formazione per mantenere e accrescere i crediti
- Selezione dei percorsi effettivamente valorizzati dai criteri del regolamento
- Formazione come indicatore di affidabilità verso committenti e coordinatori
- Programmazione pluriennale del budget formativo dell'impresa di cantiere
- Formazione aggiuntiva dei lavoratori e formazione linguistica dei lavoratori stranieri tra i criteri del DM 132/2024, con i rispettivi tetti
- Certificazione e qualifica di Mastro Formatore Artigiano come ulteriori voci premiali legate alla formazione
Il ruolo della formazione nel reintegro dei crediti(1 ore)
- La frequenza di specifici corsi come strumento di reintegro previsto dall'art. 27
- Coordinamento tra piano formativo e recupero del punteggio dopo una decurtazione
- Registrazione delle attività formative ai fini della verifica da parte dell'Ispettorato
- Formazione e investimenti volontari come azioni combinate di reintegro
- Costruzione di un calendario formativo coerente con le scadenze di cantiere
- Priorità formative in funzione della gravità della decurtazione subita
- Integrazione tra formazione di reintegro e piano di miglioramento della sicurezza
- La Commissione territoriale INL-INAIL dell'art. 7 del DM 132/2024 e la valutazione della formazione dei responsabili e dei lavoratori del cantiere
Perché senza formazione la patente non viene rilasciata
Tra i requisiti dell'art. 27 figura l'assolvimento degli obblighi formativi di tutte le figure aziendali. Se manca anche solo un attestato già dovuto, ad esempio quello del preposto o dei lavoratori, la dichiarazione resa all'Ispettorato risulta incompleta e la patente non può essere concessa. Il corso del datore di lavoro introdotto dall'Accordo 2025 è invece esigibile solo dal 19 maggio 2027, termine dei ventiquattro mesi transitori.
La formazione va inoltre mantenuta valida nel tempo: gli aggiornamenti scaduti equivalgono, sul piano sostanziale, a un obbligo non assolto. Prima della domanda conviene quindi ricostruire lo storico degli attestati e verificare le scadenze di ciascuna figura.
La formazione che fa crescere i crediti
Il DM 132/2024 riconosce criteri premiali anche di natura formativa: investire in percorsi ulteriori rispetto al minimo di legge concorre all'incremento del punteggio. Non ogni corso pesa allo stesso modo, come mostra la tabella.
| Voce | Crediti | Gruppo e tetto |
|---|---|---|
| Formazione aggiuntiva dei lavoratori | 6, con maggiorazione se coinvolge lavoratori stranieri | Lettera a), massimo 30 crediti |
| Certificazione di Mastro Formatore Artigiano | 3 | Lettera a), massimo 30 crediti |
| Qualifica di Mastro Formatore Artigiano | 2 | Lettera b), massimo 10 crediti |
| Formazione linguistica per lavoratori stranieri | 2 | Lettera b), massimo 10 crediti |
Esempio: un'impresa edile con molti operai stranieri organizza corsi di italiano tecnico di cantiere e un percorso aggiuntivo su lavori in quota per buona parte delle squadre. Documentati e caricati sul portale, i due interventi possono generare crediti in entrambi i gruppi, entro i tetti previsti e il massimo complessivo di cento.
Per un'impresa di cantiere ha senso costruire un piano che vada oltre l'obbligo: formazione su rischi specifici, addestramento pratico, qualificazione degli operatori di attrezzature. È l'approccio che distingue chi subisce l'adempimento da chi lo usa come leva competitiva.
Formazione e reintegro dopo una decurtazione
Quando il punteggio si riduce, l'art. 7 del DM 132/2024 consente di recuperare fino a quindici crediti dopo la valutazione di una Commissione territoriale INL-INAIL. La Commissione considera la formazione dei responsabili delle violazioni e dei lavoratori del cantiere, oltre agli investimenti in sicurezza.
Il percorso aiuta a coordinare il piano formativo con l'eventuale recupero dei crediti, evitando corsi ridondanti o attestati inutilizzabili. Per la parte procedurale del reintegro si rimanda alla scheda sul recupero dei crediti decurtati.
Come usare questo percorso in azienda
L'obiettivo è darti una mappa: quali corsi sono requisito, quali incrementano il punteggio, quali servono al reintegro. Al termine puoi costruire un calendario formativo coerente con le scadenze di cantiere e con la posizione della patente.
Il percorso non sostituisce i corsi abilitanti, che restano obbligatori e distinti, ma ti aiuta a orchestrarli. Per verificare l'intero fascicolo documentale prima della domanda, prosegui con i requisiti della patente.
Vincoli di erogazione da conoscere
- Percorso informativo-operativo in videoconferenza sincrona o e-learning
- Non sostituisce i corsi abilitanti obbligatori, di cui illustra il quadro complessivo
Stima per 1 partecipante: 90,00 € + IVA
Prezzi IVA esclusa. IVA e totale finale mostrati prima del pagamento.
Domande frequenti
Quali corsi servono per ottenere la patente a crediti?
L'art. 27 richiede che siano assolti gli obblighi formativi di tutte le figure aziendali coinvolte nel cantiere: datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, con la formazione generale e specifica dovuta; il nuovo corso del datore di lavoro diventa esigibile dal 19 maggio 2027. A questi si aggiungono, dove pertinenti, gli addestramenti sull'uso di attrezzature e dispositivi. Non esiste un corso unico intitolato alla patente: la qualificazione nasce dalla somma degli attestati validi e aggiornati di ciascuna figura.
La formazione volontaria fa davvero aumentare i crediti?
Sì, entro i limiti fissati dal DM 132/2024. Il regolamento attribuisce crediti alla formazione aggiuntiva dei lavoratori e alla formazione linguistica dei lavoratori stranieri, ciascuna dentro un gruppo con un proprio tetto, e l'incremento resta soggetto al massimo di cento crediti. Conviene quindi pianificare la formazione aggiuntiva con criterio, privilegiando i percorsi effettivamente valorizzati dal regolamento e utili ai rischi reali dell'impresa.
Un attestato scaduto blocca il rilascio della patente?
Sul piano sostanziale sì: un aggiornamento scaduto equivale a un obbligo formativo non assolto, e tra i requisiti dell'art. 27 c'è proprio la regolarità della formazione. Prima di presentare la domanda conviene ricostruire lo storico degli attestati di ogni figura e verificarne le scadenze. Rimettere in regola gli aggiornamenti arretrati è spesso la prima azione da compiere per poter dichiarare il possesso del requisito formativo.