Corso addetti alle emergenze a scuola: squadra antincendio
Il corso addetti emergenze scuola forma i componenti della squadra antincendio dell'istituto secondo il DM 02/09/2021, con la parte pratica in presenza. Prepara alla gestione dell'evacuazione e si coordina con gli addetti al primo soccorso, designati dal dirigente scolastico e formati secondo il DM 388/2003.
Dati del corso in sintesi
- Durata
- 8 ore
- Modalità
- Aula, Videoconferenza sincrona
- Aggiornamento
- 5 ore con periodicità quinquennale
- Validità attestato
- 5 anni
- Base normativa
- DM 02/09/2021 (formazione antincendio), artt. 43-46 D.Lgs. 81/2008; primo soccorso ex DM 388/2003
- Verifica finale
- Prevista, con frequenza minima del 90% delle ore
A chi è rivolto il corso
- Docenti e personale ATA designati dal dirigente scolastico come addetti alla squadra antincendio
- Collaboratori scolastici incaricati della gestione dell'evacuazione e del presidio delle uscite di emergenza
- Personale scolastico designato addetto al primo soccorso che deve coordinarsi con la squadra antincendio
- Preposti all'evacuazione e referenti per la sicurezza dei singoli plessi e succursali dell'istituto
Programma dettagliato del corso
Modulo teorico: prevenzione incendi e gestione dell'emergenza a scuola(5 ore)
- L'incendio e la prevenzione: principi della combustione, sostanze estinguenti ed effetti dei prodotti della combustione
- Misure di protezione attiva e passiva negli edifici scolastici, compartimentazioni, porte tagliafuoco e vie di esodo
- Il piano di emergenza ed evacuazione dell'istituto e i compiti operativi assegnati ai componenti della squadra di emergenza
- Procedure di allarme, chiamata dei soccorsi e gestione degli alunni, anche con disabilità, durante le fasi dell'esodo
- La classificazione del livello di rischio incendio della scuola secondo il DM 02/09/2021 e i controlli dei Vigili del Fuoco
- Nozioni sulla dinamica dell'incendio negli edifici ad elevata presenza di persone e sulla propagazione di fumo e calore
- Comportamenti da adottare in caso di incendio, fumo, terremoto e altri scenari di emergenza previsti dal piano d'istituto
- Scuole come attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco oltre le 100 persone presenti (attività 67 del DPR 151/2011)
- Livello 3 degli addetti richiesto dall'Allegato III del DM 02/09/2021 per le scuole con oltre 1000 persone presenti
- Regola tecnica tradizionale per l'edilizia scolastica (DM 26/08/1992) e prove di evacuazione almeno due volte l'anno
Modulo pratico antincendio e coordinamento con il primo soccorso(3 ore)
- Esercitazioni pratiche in presenza sull'uso degli estintori portatili e degli idranti a muro presenti nell'istituto
- Prova dei dispositivi di protezione, degli impianti di allarme e delle attrezzature antincendio in dotazione alla scuola
- Il primo soccorso in ambito scolastico secondo il DM 388/2003: contenuto della cassetta, chiamata al 118 e primi interventi
- Gestione dei più frequenti eventi a scuola: traumi, malori, crisi convulsive e reazioni allergiche degli alunni
- Nozioni sull'uso del defibrillatore semiautomatico e sul coordinamento con il sistema di emergenza sanitaria territoriale
- Coordinamento operativo tra addetti antincendio e addetti al primo soccorso nell'ambito del piano di emergenza dell'istituto
- Simulazione dei ruoli durante la prova di evacuazione: presidio delle uscite, conteggio degli alunni e gestione del punto di raccolta
- Registrazione degli interventi e delle prove periodiche e verifica della dotazione di estintori, cassette e presidi antincendio
- Assegnazione nominativa dei compiti per ciascun plesso e sostituzione degli addetti assenti durante l'orario scolastico
- Assistenza durante l'esodo agli alunni e al personale con disabilità secondo le procedure del piano
Chi compone la squadra di emergenza in una scuola
Il dirigente scolastico designa gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008: la designazione, di norma tra docenti, personale ATA e collaboratori scolastici, non è rifiutabile se non per giustificato motivo e comporta una formazione dedicata.
In presenza di più plessi o succursali ogni sede deve avere una squadra operativa durante l'orario di attività, perché l'emergenza va gestita dove e quando si verifica, con la presenza di studenti spesso minorenni.
Antincendio e primo soccorso: due formazioni distinte ma coordinate
La gestione delle emergenze scolastiche poggia su due obblighi separati: la formazione antincendio del DM 02/09/2021, calibrata sul livello di rischio incendio dell'istituto, e la formazione di primo soccorso del DM 388/2003, basata sul gruppo aziendale. Questo corso forma la squadra antincendio e ne cura il coordinamento con gli addetti al primo soccorso.
Gli addetti al primo soccorso completano il proprio percorso specifico con il corso primo soccorso dedicato. È bene verificare eventuali aggiornamenti normativi: la revisione del DM 388/2003 è da tempo in iter.
La parte pratica in presenza e l'attestato
La formazione antincendio prevede una parte pratica obbligatoria in presenza: prova di spegnimento con estintori e verifica degli impianti dell'istituto. Questa componente non è sostituibile con l'e-learning, perché richiede la manipolazione reale delle attrezzature di emergenza.
L'attestato è rilasciato a chi frequenta almeno il 90% del monte ore e supera la verifica finale, ed è conforme ai requisiti del D.Lgs. 81/2008. La periodicità dell'aggiornamento è indicata nella scheda dati.
Le prove di evacuazione e il piano di emergenza scolastico
Ogni istituto adotta un piano di emergenza ed evacuazione e svolge periodicamente le prove pratiche con l'intera popolazione scolastica. La squadra di emergenza guida l'esodo, presidia le uscite e assiste gli alunni con difficoltà di deambulazione.
Il livello di riferimento della formazione antincendio dipende dalla classificazione dell'istituto: gli edifici scolastici soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco rientrano di norma in un livello di rischio medio. Per la scelta del corretto livello consulta la sezione antincendio.
Quale livello antincendio per gli addetti dell'istituto
Il DM 02/09/2021 collega il livello degli addetti al rischio incendio dell'attività. Le scuole con oltre 100 persone presenti sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (attività 67 del DPR 151/2011), e l'Allegato III del decreto richiede il livello 3 oltre le 1000 persone. Le prove di evacuazione si svolgono almeno due volte per anno scolastico (DM 26/08/1992, punto 12).
| Situazione dell'istituto | Livello di riferimento | Fonte |
|---|---|---|
| Fino a 100 persone presenti, non soggetto ai controlli VVF | Livello 1 o superiore, secondo la valutazione del rischio | DM 02/09/2021 |
| Oltre 100 persone presenti | Livello 2 | DM 02/09/2021, Allegato III; DPR 151/2011, attività 67 |
| Oltre 1000 persone presenti | Livello 3 | DM 02/09/2021, Allegato III |
Esempio: un istituto con una sede da 1.200 presenze e una succursale da 80 forma addetti di livello 3 nella sede principale, mentre nella succursale il livello discende dalla valutazione del rischio. Per la sede maggiore il riferimento è il corso antincendio di livello 3.
Vincoli di erogazione da conoscere
- La parte pratica antincendio si svolge esclusivamente in presenza e non è erogabile in e-learning
- Il livello di riferimento dipende dalla classificazione di rischio incendio dell'istituto
- Frequenza minima del 90% del monte ore e verifica finale documentata
Stima per 1 partecipante: 130,00 € + IVA
Prezzi IVA esclusa. IVA e totale finale mostrati prima del pagamento.
Domande frequenti
Serve un corso separato per l'antincendio e per il primo soccorso a scuola?
Sì. Sono due obblighi distinti con basi normative diverse: la formazione antincendio segue il DM 02/09/2021 e il livello di rischio incendio dell'istituto, quella di primo soccorso il DM 388/2003 e il gruppo aziendale. Una stessa persona può essere designata per entrambi i ruoli, ma deve completare i due percorsi. Questo corso forma la squadra antincendio e ne cura il coordinamento con gli addetti al primo soccorso.
Quale livello antincendio serve alla mia scuola?
Dipende dalla classificazione del rischio incendio dell'istituto secondo il DM 02/09/2021. Gli edifici scolastici soggetti ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco rientrano di norma in un livello di rischio medio, mentre le sedi più piccole possono collocarsi al livello inferiore. La valutazione spetta al datore di lavoro con il supporto dell'RSPP; la durata prevista è indicata nella scheda dati del corso.
La parte pratica antincendio si può fare a distanza?
No. La componente pratica della formazione antincendio, come la prova di spegnimento con l'estintore, si svolge esclusivamente in presenza e non è ammessa in e-learning. La parte teorica può essere erogata in aula o in videoconferenza sincrona, ma l'attestato richiede il completamento anche dell'addestramento pratico. È un vincolo pensato per garantire che l'addetto sappia intervenire davvero in caso di emergenza.