Istituto Formazione Sicurezza
Preventivo

Corso RLS: la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il corso RLS forma il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, figura prevista in ogni azienda dagli artt. 47 e 37 del D.Lgs. 81/2008. Il percorso comprende la formazione iniziale dopo l'elezione e un aggiornamento annuale calibrato sulla dimensione aziendale, con verifica finale e attestato.

I corsi disponibili in questa area

Chi è l'RLS e perché ogni azienda deve averlo

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti di salute e sicurezza, come definisce l'art. 2 del D.Lgs. 81/2008. La sua presenza è prevista in tutte le aziende o unità produttive, senza soglie minime di organico.

L'RLS non è una figura facoltativa: l'art. 47 stabilisce che in ogni realtà lavorativa la rappresentanza deve essere garantita, internamente oppure tramite il rappresentante territoriale. Una volta avvenuta l'elezione, il datore di lavoro deve assicurare al rappresentante la formazione prevista dall'art. 37, comma 10, in orario di lavoro e senza costi per il lavoratore.

Attenzione a non confondere i ruoli: l'RLS rappresenta i lavoratori e viene consultato, il preposto sovrintende e vigila per conto dell'azienda. Le due figure seguono percorsi formativi distinti e non intercambiabili.

Elezione o designazione: come nasce un RLS in azienda

Nelle aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori, l'RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; il decreto prevede che la votazione avvenga di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro. Sopra i 15 lavoratori, il rappresentante è eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, se presenti.

Il numero minimo dei rappresentanti è fissato dall'art. 47, comma 7: un RLS nelle aziende fino a 200 lavoratori, tre da 201 a 1.000, sei oltre i 1.000. Il verbale di elezione va conservato e il nominativo comunicato all'INAIL per via telematica, con sanzione amministrativa in caso di omissione.

L'elezione va rinnovata alla scadenza del mandato stabilita dagli accordi collettivi, di norma triennale: programmala per tempo, così il nuovo eletto completa la formazione senza lasciare la rappresentanza scoperta.

Quale corso RLS serve alla tua azienda

Il percorso formativo si articola in una formazione iniziale, da svolgere dopo l'elezione, e in aggiornamenti periodici la cui durata dipende dall'organico. I contenuti minimi sono fissati dall'art. 37, comma 11, e possono essere integrati dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.

Percorsi formativi RLS previsti dal D.Lgs. 81/2008
PercorsoDurataPeriodicitàA chi serve
Corso base RLS32 ore (art. 37, c. 11)Una tantum dopo l'elezioneOgni RLS neoeletto o designato
Aggiornamento RLS4 ore (art. 37, c. 11)AnnualeRLS di aziende da 15 a 50 lavoratori
Aggiornamento RLS8 ore (art. 37, c. 11)AnnualeRLS di aziende con oltre 50 lavoratori
Percorso RLSTAlmeno 64 ore iniziali (art. 48, c. 7)Aggiornamento annualeRappresentanti territoriali di comparto

Sotto i 15 lavoratori l'aggiornamento annuale non è imposto dal decreto, ma diversi contratti collettivi lo prevedono comunque: verifica sempre il CCNL applicato. Tutte le periodicità sono riepilogate nella tabella delle scadenze formative.

RLS interno o RLST: cosa cambia per le aziende senza rappresentante

Quando i lavoratori non eleggono un rappresentante interno, le funzioni sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) previsto dall'art. 48. È un soggetto esterno, designato secondo gli accordi collettivi, che opera per tutte le aziende di un territorio o comparto che ne sono prive.

Le aziende senza RLS interno contribuiscono al Fondo di sostegno istituito dall'art. 52 presso l'INAIL, nella misura stabilita dalla norma. La formazione dell'RLST segue un percorso dedicato, definito dalla contrattazione collettiva e dagli organismi paritetici: per questo il corso RLST viene quotato solo su preventivo.

Cosa fa l'RLS: le attribuzioni dell'art. 50

L'art. 50 elenca le attribuzioni che rendono il rappresentante un interlocutore attivo della prevenzione, non un ruolo formale. Le principali sono queste:

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, nei tempi e con le modalità concordate con l'azienda;
  • è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi e sulla designazione di RSPP, addetti alle emergenze e medico competente;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale, inclusa copia del DVR e del DUVRI, da consultare in azienda;
  • partecipa alla riunione periodica di prevenzione prevista dall'art. 35 e promuove l'elaborazione di misure di tutela;
  • formula osservazioni in occasione di visite degli organi di vigilanza e può fare ricorso alle autorità competenti.

Per esercitare queste attribuzioni con efficacia servono strumenti tecnici e giuridici: è esattamente ciò che il corso base RLS fornisce nei suoi quattro moduli.

Tempo, permessi e costi: cosa spetta al rappresentante

La formazione dell'RLS avviene durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici per il rappresentante: iscrizione, materiali ed eventuali trasferte sono a carico del datore, come dispone l'art. 37, comma 12. Lo stesso vale per il tempo necessario a esercitare le funzioni, retribuito come normale attività lavorativa.

Il rappresentante non può subire pregiudizio per l'attività svolta e gode delle stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali. Dispone inoltre del tempo e degli strumenti definiti in sede di contrattazione: accesso ai documenti, spazi informativi, possibilità di confrontarsi con i colleghi.

Trovi edizioni interaziendali a calendario oppure edizioni dedicate presso la tua sede: per gruppi numerosi la seconda opzione riduce il costo per partecipante. Richiedi un preventivo indicando organico e sede di svolgimento.

Domande frequenti

Come si svolge l'elezione dell'RLS in una piccola azienda?

Nelle aziende fino a 15 lavoratori l'elezione è diretta: i lavoratori votano al loro interno, di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, e redigono un verbale con l'esito. Non servono formalità complesse, ma il verbale va conservato e il nominativo dell'eletto comunicato all'INAIL. Il datore di lavoro non partecipa alla scelta né può orientarla.

L'RSPP o il datore di lavoro possono ricoprire il ruolo di RLS?

No per l'RSPP: le due funzioni sono considerate incompatibili, perché l'RLS esercita un controllo sul sistema di prevenzione che l'RSPP contribuisce a gestire. Il datore di lavoro, essendo la controparte della rappresentanza, è ovviamente escluso. La designazione ad addetto antincendio o primo soccorso non è invece vietata, ma è sconsigliata nelle aziende strutturate per non concentrare troppi ruoli sulla stessa persona.

La rappresentanza resta scoperta se nessuno si candida come RLS?

No: in assenza di un eletto interno subentra il rappresentante territoriale (RLST) previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 81/2008 e l'azienda contribuisce al Fondo di sostegno presso l'INAIL. Il datore di lavoro non è sanzionato per la mancata elezione, che resta una libera scelta dei lavoratori, ma è buona prassi documentare di averli informati della possibilità di eleggere il proprio rappresentante.

Quando va comunicato il nominativo dell'RLS all'INAIL?

In caso di nuova elezione o designazione, come prevede l'art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 81/2008: la comunicazione si effettua per via telematica tramite i servizi online INAIL. L'omissione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria. Conviene conservare insieme verbale di elezione, ricevuta della comunicazione e attestati di formazione: sono i primi documenti richiesti in caso di ispezione.