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Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione: cosa cambia e da quando

A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 14 luglio 2026

L'Accordo Stato-Regioni 2025 (17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR) riunisce in un testo unico le regole sulla formazione per la sicurezza, sostituendo gli accordi 2011, 2012 e 2016. Pubblicato in GU n. 119 del 24/05/2025, introduce il corso obbligatorio per i datori di lavoro e nuove durate per preposti e dirigenti, con piena applicazione dal 24 maggio 2026.

Cos'è l'Accordo Stato-Regioni 2025 e quali accordi sostituisce

L'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) attua l'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 come modificato dalla Legge 215/2021, che imponeva l'adozione di un accordo unico sulla formazione entro il 30 giugno 2022. Il testo accorpa e razionalizza la disciplina prima frammentata su più provvedimenti.

Vengono integralmente sostituiti tre accordi storici: quello del 21 dicembre 2011 su lavoratori, dirigenti e datori di lavoro RSPP (Rep. 221 e 223/CSR), quello del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature di lavoro (Rep. 53/CSR) e quello del 7 luglio 2016 su RSPP e ASPP (Rep. 128/CSR). Restano invece fuori dal perimetro la formazione antincendio (DM 02/09/2021) e il primo soccorso (DM 388/2003), regolati da decreti autonomi.

Il vantaggio pratico dell'unificazione è la coerenza: prima del 2025 le stesse nozioni — verifica finale, videoconferenza, crediti — avevano definizioni diverse a seconda dell'accordo applicabile, con contenziosi ricorrenti sull'equivalenza degli attestati. Il testo unico elimina i disallineamenti e offre un solo riferimento interpretativo.

Decorrenze: pubblicazione, entrata in vigore e piena applicazione

L'Accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025, data dalla quale è entrato in vigore. Da quel momento è decorso il periodo transitorio di dodici mesi: la piena applicazione delle nuove regole è quindi scattata il 24 maggio 2026. I corsi progettati oggi devono rispettare integralmente durate, contenuti e modalità del nuovo testo.

Durante il transitorio le aziende potevano completare i percorsi già avviati secondo la disciplina previgente. I corsi iniziati prima del 24 maggio 2026 e conformi agli accordi 2011-2016 conservano validità; il nuovo obbligo formativo del datore di lavoro va invece assolto entro il termine fissato dall'Accordo per chi già ricopriva il ruolo alla data di entrata in vigore.

Attenzione a un equivoco frequente: il transitorio riguardava i corsi, non le scadenze degli aggiornamenti. Un preposto formato nel 2023 non ha guadagnato tempo dal periodo ponte: la sua prossima scadenza va ricalcolata sulla nuova cadenza biennale, applicando le regole di raccordo scritte nel testo dell'Accordo.

Le novità dell'accordo stato regioni 2025 ruolo per ruolo

La novità di maggiore impatto riguarda il datore di lavoro: per la prima volta è previsto un corso obbligatorio anche quando non assume in proprio l'incarico di RSPP. Prima del 2025 il datore "puro" non aveva alcun obbligo formativo generale; oggi deve seguire un corso dedicato su organizzazione della prevenzione, responsabilità e sistema istituzionale.

Per i preposti la durata base sale da 8 a 12 ore e l'aggiornamento diventa biennale, con un vincolo di modalità stringente: sono ammesse solo aula e videoconferenza sincrona, mai l'e-learning. Per i dirigenti la durata base scende da 16 a 12 ore, ma nasce un modulo aggiuntivo di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili.

Novità principali per ruolo: confronto tra disciplina previgente e Accordo 2025
RuoloPrima (accordi 2011-2016)Con l'Accordo 2025
Datore di lavoro (non RSPP)Nessun obbligo formativo generaleCorso obbligatorio di nuova istituzione, anche per chi era già in carica
Datore di lavoro RSPP16/32/48 ore per rischio basso/medio/altoDurate confermate (16/32/48 ore) con aggiornamento quinquennale per fascia: 6/10/14 ore
LavoratoriGenerale 4 ore + specifica 4/8/12 oreImpianto confermato; formazione generale come credito formativo permanente; aggiornamento 6 ore nel quinquennio
Preposto8 ore base, aggiornamento quinquennale12 ore base, aggiornamento biennale di 6 ore, vietato l'e-learning
Dirigente16 ore base, aggiornamento quinquennale12 ore base, aggiornamento 6 ore nel quinquennio + modulo cantieri 6 ore per imprese affidatarie
RSPP e ASPPModuli A, B e C ex Accordo 2016Impianto confermato (A 28, B 48, C 24 ore) e riordinato nel testo unico
Operatori attrezzatureAbilitazioni ex Accordo 22/02/2012Abilitazioni confermate; nuovi obblighi per carroponte, macchine raccogli-frutta e caricatori per la movimentazione

Sul fronte attrezzature, l'Accordo conferma le abilitazioni esistenti (carrelli elevatori, PLE, gru a torre, escavatori) e ne introduce di nuove: il carroponte, le macchine raccogli-frutta e i caricatori per la movimentazione dei materiali entrano tra le attrezzature che richiedono formazione abilitante specifica.

Per i lavoratori l'impianto del 2011 resta riconoscibile — modulo generale più formazione specifica graduata sul rischio ATECO — ma il nuovo testo chiarisce i nodi applicativi accumulati in un decennio: raccordo tra cambio mansione e integrazione formativa, riconoscimento dei crediti tra aziende diverse, condizioni di validità della videoconferenza sincrona equiparata all'aula.

Regole trasversali: attestati, frequenza, e-learning

L'Accordo uniforma anche i requisiti di validità degli attestati, prima disomogenei tra i vari accordi. Tre condizioni valgono per tutti i percorsi: frequenza di almeno il 90% delle ore previste, verifica finale dell'apprendimento documentata e massimo 30 partecipanti per edizione d'aula.

Le modalità di erogazione vengono classificate in aula, videoconferenza sincrona (equiparata alla presenza) ed e-learning, ammesso solo dove l'Accordo lo prevede espressamente e su piattaforme con tracciamento dell'attività. Le parti pratiche, come le prove sulle attrezzature, si svolgono sempre in presenza.

  • Attestati: rilasciati ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 59/CSR) e s.m.i., con contenuti minimi identificativi di corso, monte ore e verifica finale.
  • Crediti formativi: la formazione generale dei lavoratori resta un credito permanente; i crediti pregressi conformi agli accordi sostituiti restano validi secondo le tabelle di corrispondenza dell'Accordo.
  • Collaborazione con gli organismi paritetici: confermata la richiesta di collaborazione prevista dall'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008, ove esistenti nel settore e territorio di riferimento.

Progettazione dei corsi: soggetti formatori, docenti, verifica finale

L'Accordo dedica una parte generale alla qualità della formazione, prima assente o frammentata. Individua i soggetti formatori legittimati (tra cui Regioni e Province autonome, organismi paritetici, associazioni di categoria, ordini professionali e gli altri soggetti elencati dal testo), impone l'indicazione del responsabile del progetto formativo e richiede il registro delle presenze anche in videoconferenza sincrona.

I docenti devono possedere i requisiti del DM 06/03/2013 sui formatori per la salute e sicurezza: prerequisito di istruzione più almeno uno dei sei criteri alternativi di esperienza e competenza. La verifica finale dell'apprendimento diventa obbligatoria per tutti i percorsi, anche dove gli accordi previgenti non la richiedevano espressamente.

Per l'e-learning, dove ammesso, l'Accordo richiede piattaforme con tracciamento dell'attività, tutoraggio dedicato e test intermedi: il semplice invio di dispense o videolezioni non tracciate non costituisce formazione valida e non consente il rilascio dell'attestato.

Cosa devono fare ora le aziende per adeguarsi

Il primo passo è una ricognizione: censire attestati e scadenze di ogni figura aziendale e confrontarli con il nuovo quadro, usando come riferimento la tabella delle scadenze formative. Le posizioni più urgenti sono i datori di lavoro mai formati e i preposti, il cui aggiornamento è passato a cadenza biennale.

Occorre poi verificare i fornitori di formazione: i corsi per preposti erogati in e-learning dopo la piena applicazione non sono conformi e non producono attestati validi. Infine conviene registrare a verbale l'avvenuta consultazione del RLS sul piano formativo, come richiesto dall'art. 50 del Testo Unico.

Un caso concreto: un'impresa metalmeccanica con 45 dipendenti, 4 preposti e datore con RSPP esterno deve mettere in calendario il corso del datore, il passaggio dei preposti al ciclo biennale e la verifica delle abilitazioni del carroponte di reparto, prima assente dall'elenco. Tre adempimenti nuovi generati da un solo provvedimento.

Domande frequenti

Quando entra pienamente in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?

L'Accordo è in vigore dal 24 maggio 2025, giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 119). La piena applicazione è scattata il 24 maggio 2026, al termine dei dodici mesi di regime transitorio durante i quali era possibile concludere i corsi già avviati secondo gli accordi previgenti.

Gli attestati conseguiti prima dell'Accordo 2025 restano validi?

Sì. La formazione erogata in conformità agli accordi del 2011, 2012 e 2016 mantiene validità come credito formativo: non occorre ripetere i corsi base già completati. Restano però dovuti gli aggiornamenti alle nuove scadenze, come quello biennale del preposto, e il nuovo corso del datore di lavoro che non l'abbia mai svolto.

Il corso per datore di lavoro è obbligatorio anche per chi ha nominato un RSPP esterno?

Sì, ed è proprio questa la novità principale dell'Accordo 2025: l'obbligo formativo del datore di lavoro prescinde dall'assunzione diretta dell'incarico di RSPP. Chi ha delegato il servizio di prevenzione a un responsabile esterno deve comunque frequentare il corso dedicato, che copre responsabilità, organizzazione della prevenzione e sistema istituzionale.

Perché il preposto non può più formarsi in e-learning?

L'Accordo 2025 riserva alla formazione del preposto solo aula e videoconferenza sincrona, in coerenza con la Legge 215/2021 che ne ha rafforzato la funzione di vigilanza attiva. La scelta punta a garantire interazione diretta con il docente ed esercitazioni su casi concreti, ritenute non replicabili in una fruizione asincrona.

L'Accordo 2025 riguarda anche antincendio e primo soccorso?

No. La formazione degli addetti antincendio resta disciplinata dal DM 2 settembre 2021, quella degli addetti al primo soccorso dal DM 388/2003. L'Accordo 2025 copre lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP/ASPP e abilitazioni alle attrezzature; le altre emergenze seguono i rispettivi decreti ministeriali.

Fonti normative e riferimenti

  • Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Rep. atti n. 59/CSR — GU Serie Generale n. 119 del 24/05/2025 (gazzettaufficiale.it)2025-05-24
  • D.Lgs. 81/2008, art. 37 (testo vigente su normattiva.it)2008-04-30
  • Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (conversione D.L. 146/2021) — GU Serie Generale n. 301 del 20/12/20212021-12-20
  • Accordi Stato-Regioni 21/12/2011 (Rep. 221 e 223/CSR), 22/02/2012 (Rep. 53/CSR) e 07/07/2016 (Rep. 128/CSR), sostituiti dall'Accordo 2025