Conformità dei corsi all'Accordo Stato-Regioni 2025
Aggiornato il 14 luglio 2026
La conformità dei corsi all'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 59/CSR) è il criterio con cui progettiamo ogni percorso: durate e contenuti previsti dalla norma, docenti qualificati ai sensi del DM 06/03/2013, verifica finale documentata e registro presenze. In questa pagina spieghiamo cosa garantiamo e quali diciture non troverai.
Cosa significa conformità all'Accordo Stato-Regioni per i corsi
La formazione in materia di salute e sicurezza non si valuta dal marketing ma da requisiti verificabili. Per ogni corso del catalogo dichiariamo il riferimento normativo — l'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 per la generalità dei percorsi, il DM 02/09/2021 per l'antincendio, il DM 388/2003 per il primo soccorso — e progettiamo durata, moduli e contenuti sul testo della norma.
La conformità riguarda anche le modalità: l'e-learning è previsto solo dove gli accordi lo consentono, la videoconferenza sincrona è equiparata all'aula alle condizioni stabilite dall'Accordo 2025, le parti pratiche si svolgono esclusivamente in presenza. Ogni scheda corso elenca i vincoli di erogazione applicabili.
I requisiti che applichiamo a ogni edizione
- Docenti in possesso dei criteri di qualificazione del DM 06/03/2013, verificati a ogni incarico e documentati nel fascicolo del corso.
- Aule con un massimo di 30 partecipanti, come richiesto dagli accordi per garantire l'efficacia della didattica.
- Registro presenze firmato in aula o tracciato dalla piattaforma, a supporto del requisito di frequenza minima del 90% delle ore.
- Verifica finale dell'apprendimento documentata, con conservazione degli esiti insieme alla restante documentazione dell'edizione.
Cosa dichiara l'attestato e cosa non dichiara
L'attestato riporta i dati del partecipante, la denominazione e la durata del corso, il periodo di svolgimento, il soggetto formatore e l'esito della verifica finale. La formula utilizzata è rilasciato ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 59/CSR) e s.m.i., oppure il riferimento al decreto specifico per antincendio e primo soccorso.
Non troverai invece diciture come «ente accreditato», «riconosciuto dal Ministero» o «valido in tutta Italia»: per la formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008 la normativa non prevede un albo nazionale di accreditamento, e la regolarità dell'attestato dipende dal rispetto dei requisiti sostanziali, non da bollini commerciali.
Come verificare in autonomia la conformità di un corso
Ogni scheda corso espone il riferimento normativo in chiaro: puoi confrontarlo con il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale o con la sintesi ragionata della nostra voce sull'Accordo 2025. Per i dubbi sui requisiti dei formatori, la pagina docenti descrive i criteri del DM 06/03/2013 che applichiamo.
Domande frequenti
Un corso di sicurezza deve essere svolto da un ente accreditato?
Dipende dal tipo di corso. Per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008 gli accordi individuano i soggetti formatori legittimati e i requisiti da rispettare, senza prevedere un albo nazionale di accreditamento. Alcuni percorsi specifici hanno regole proprie: verifica sempre il riferimento normativo indicato nella scheda del corso.
Come fa un organo di vigilanza a verificare la validità di un attestato?
In caso di controllo, ATS o Ispettorato del lavoro esaminano la sostanza della formazione: soggetto formatore, qualificazione dei docenti, programma e durata coerenti con la norma, registro presenze e verifica finale. Per questo conserviamo la documentazione di ogni edizione e la mettiamo a disposizione del cliente che deve dimostrare l'adempimento.
Cosa succede ai corsi già svolti se la normativa cambia di nuovo?
La formazione svolta in conformità alle regole vigenti al momento dell'erogazione resta di norma valida, secondo i regimi transitori che ogni nuovo accordo definisce. Quando una norma cambia, aggiorniamo le schede e segnaliamo nella voce enciclopedica dedicata gli effetti sul pregresso, così puoi verificare se il tuo attestato richiede integrazioni.