Istituto Formazione Sicurezza

Corso sicurezza per il lavoro a bordo delle navi

Il corso sicurezza lavoro a bordo navi forma i marittimi e il personale imbarcato sui rischi della navigazione, integrando gli obblighi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 con la disciplina speciale del D.Lgs. 271/1999. Al termine, con frequenza regolare e verifica superata, ricevi l'attestato conforme.

Dati del corso in sintesi

Durata
16 ore
Modalità
Aula, Videoconferenza sincrona
Aggiornamento
6 ore con periodicità quinquennale
Validità attestato
5 anni
Base normativa
Art. 37 D.Lgs. 81/2008; Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 59/CSR); D.Lgs. 271/1999
Verifica finale
Prevista, con frequenza minima del 90% delle ore

A chi è rivolto il corso

  • Marittimi e personale imbarcato su navi mercantili con rapporto di lavoro subordinato o equiparato
  • Ufficiali di coperta e di macchina che coordinano l'equipaggio e le procedure di emergenza
  • Armatori e società di gestione che devono formare l'equipaggio prima dell'imbarco
  • Lavoratori che cambiano nave, mansione o tipologia di navigazione e devono integrare la formazione

Programma dettagliato del corso

Formazione generale e organizzazione della sicurezza a bordo

  • Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione secondo il D.Lgs. 81/2008
  • Ruoli di bordo: comandante, ufficiali, marittimi e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • La disciplina speciale del D.Lgs. 271/1999 e il suo raccordo con il Testo Unico
  • Documento di valutazione dei rischi di bordo e ruolo d'appello dell'equipaggio
  • Diritti, obblighi e sistema sanzionatorio per l'equipaggio e per l'armatore
  • Servizio di prevenzione e protezione di bordo e rappresentante alla sicurezza eletto dai marittimi (artt. 12-16 D.Lgs. 271/1999)
  • Piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro approvato dal Ministero e riunione periodica annuale prevista dall'art. 14

Rischi specifici della navigazione e dell'ambiente di bordo

  • Rollio e beccheggio: cadute, urti e scivolamenti sui ponti di lavoro esposti
  • Spazi confinati di bordo: doppifondi, casse e locali con carenza di ossigeno
  • Rumore e vibrazioni in sala macchine e relative misure di protezione tecnica
  • Movimentazione manuale dei carichi e uso di verricelli, gru e picchi di carico
  • Agenti chimici: combustibili, lubrificanti e merci pericolose trasportate
  • Fatica, lavoro notturno e organizzazione dei turni di guardia in sicurezza

Emergenze in mare, antincendio e salvataggio

  • Procedura uomo in mare e tecniche di recupero del naufrago
  • Prevenzione e lotta antincendio a bordo con mezzi fissi e portatili
  • Abbandono nave, mezzi collettivi di salvataggio e segnalazioni di soccorso
  • Gestione delle vie di fuga e dei sistemi di allarme generale di bordo
  • Coordinamento con i servizi di soccorso costiero e teleconsulto sanitario
  • Raccordo con l'addestramento di base STCW (regola VI/1) e con la familiarizzazione alla security (regola VI/6)

Dispositivi di protezione, salute a bordo e verifica finale

  • Dispositivi di protezione individuale e di galleggiamento per il lavoro sui ponti
  • Igiene degli alloggi e prevenzione delle malattie durante la navigazione
  • Primo soccorso in assenza di presidio medico permanente a bordo
  • Sorveglianza sanitaria e idoneità all'imbarco del personale marittimo
  • Esercitazioni pratiche di emergenza e verifica finale dell'apprendimento
  • Occasioni in cui la formazione si ripete: imbarco, cambio di mansione, nuove attrezzature o sostanze (art. 27)

Perché il lavoro a bordo delle navi richiede una formazione dedicata

Chi lavora a bordo convive con l'ambiente di lavoro giorno e notte: rollio, spazi ristretti, macchine in moto e lontananza dal soccorso a terra collocano la nave tra i contesti a rischio più elevato. La formazione dell'equipaggio non può ridursi allo schema pensato per l'ufficio o il capannone.

Il comparto marittimo rientra tra gli ambiti a disciplina particolare richiamati dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 81/2008: i principi del Testo Unico si applicano insieme alle norme speciali del D.Lgs. 271/1999, che adatta la tutela alle condizioni della navigazione mercantile.

Chi deve seguire il corso sicurezza lavoro a bordo navi

L'obbligo riguarda tutto il personale imbarcato con rapporto subordinato o equiparato, dall'ufficiale al mozzo. Il D.Lgs. 271/1999 pone gli obblighi principali in capo all'armatore e affida al comandante procedure, istruzioni e designazioni per le emergenze, mentre l'equipaggio deve padroneggiarle prima di prendere servizio.

La formazione va completata prima dell'imbarco e ripresa quando cambiano nave, mansione o tipologia di navigazione. La classe di rischio dell'armatore si ricava dal codice ATECO secondo le corrispondenze dell'Accordo 2025; il monte ore del percorso è indicato nella scheda dati.

Come si svolge il corso e quali percorsi affini valutare

Il percorso si tiene in aula o in videoconferenza sincrona; le esercitazioni di emergenza e l'uso dei dispositivi si svolgono in presenza, perché non replicabili a distanza. L'attestato è rilasciato ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 59/CSR) con frequenza di almeno il 90% e verifica finale superata.

Il lavoro sulle navi mercantili non coincide con quello di banchina o di pesca: se operi nel porto valuta il corso sicurezza terminal portuale, se sei su un peschereccio il riferimento è il corso settore pesca. Per le emergenze sanitarie affianca un corso di primo soccorso.

D.Lgs. 271/1999 e addestramento STCW: cosa copre questo corso

Il D.Lgs. 271/1999 si applica ai marittimi imbarcati su navi mercantili e da pesca (art. 2) e affida all'armatore una formazione sufficiente ed adeguata al tipo di nave e alle mansioni (art. 27). Va svolta all'imbarco, al cambio di mansione e quando entrano in uso nuove attrezzature o sostanze pericolose, e ripetuta con l'evoluzione dei rischi.

Obblighi formativi del marittimo e rapporto con questo corso
ObbligoFonteRapporto con il corso
Informazione su rischi, antincendio e abbandono naveD.Lgs. 271/1999, art. 27, c. 1Trattata in aula e completata a bordo dal comandante
Formazione su nave e mansioniD.Lgs. 271/1999, art. 27, cc. 2-4Oggetto di questo corso
Addestramento di base (Basic Training)Convenzione STCW, regola VI/1Percorso distinto, non sostituito
Familiarizzazione alla securityConvenzione STCW, regola VI/6Percorso distinto, non sostituito

Esempio: un ufficiale di macchina che cambia compagnia conserva il proprio Basic Training, ma riceve dal nuovo armatore la formazione sui rischi della nave e delle sue attrezzature. La riunione periodica annuale prevista dall'art. 14 è il momento per verificare questi programmi. Il quadro del comparto è riassunto nella voce sul settore marittimo.

Vincoli di erogazione da conoscere

  • Esercitazioni di emergenza e uso dei dispositivi solo in presenza
  • Formazione specifica del comparto non erogata in e-learning
  • Frequenza minima del 90% delle ore e verifica finale documentata

Stima per 1 partecipante: 250,00 € + IVA

Prezzi IVA esclusa. IVA e totale finale mostrati prima del pagamento.

Domande frequenti

Il D.Lgs. 271/1999 sostituisce il D.Lgs. 81/2008 per chi lavora a bordo?

No, lo integra. Il settore marittimo è tra gli ambiti a disciplina particolare dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 81/2008: i principi generali del Testo Unico restano validi, mentre il D.Lgs. 271/1999 li adatta alle condizioni della navigazione, definendo ruoli di bordo, valutazione dei rischi e obblighi dell'armatore. La formazione dell'equipaggio risponde a entrambi i riferimenti in modo coordinato.

Chi assume il ruolo di datore di lavoro sulla nave?

Il D.Lgs. 271/1999 attribuisce all'armatore gli obblighi tipici del datore di lavoro: valutazione dei rischi, piano di sicurezza, servizio di prevenzione e protezione, medico competente e formazione dell'equipaggio (artt. 5-6). Il comandante, in base all'art. 7, emana procedure e istruzioni, segnala all'armatore deficienze e anomalie e designa il personale per le emergenze durante la navigazione.

La formazione a bordo va rifatta quando cambio nave?

La parte generale resta acquisita come credito della persona, ma la formazione specifica va integrata quando cambiano nave, mansione o tipo di navigazione, perché variano rischi, attrezzature e procedure di emergenza. La cadenza dell'aggiornamento periodico è indicata nella scheda dati; conviene programmarlo insieme alle scadenze delle certificazioni sanitarie e degli addestramenti di bordo.