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Le figure della sicurezza sul lavoro: chi fa cosa in azienda

A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 14 luglio 2026

Le figure della sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 sono datore di lavoro, dirigenti e preposti (linea gerarchica), RSPP e ASPP (servizio di prevenzione), medico competente, RLS (rappresentanza) e addetti alle emergenze. Ogni figura ha obblighi, requisiti formativi e responsabilità propri, descritti nelle voci dedicate.

Come si compone il sistema di prevenzione aziendale

Il D.Lgs. 81/2008 non affida la sicurezza a una sola persona: costruisce un sistema in cui ogni figura presidia un segmento della prevenzione. La linea gerarchica (datore di lavoro, dirigenti, preposti) decide e vigila; il servizio di prevenzione e protezione supporta tecnicamente; il RLS rappresenta i lavoratori; gli addetti designati gestiscono le emergenze.

Le definizioni ufficiali stanno tutte nell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008: conoscere il perimetro di ciascun ruolo è essenziale perché le responsabilità penali seguono le funzioni effettivamente esercitate, non solo le qualifiche formali (principio di effettività, art. 299).

La linea gerarchica: datore di lavoro, dirigente, preposto

Il datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro e detiene i poteri decisionali e di spesa: a lui spettano gli obblighi non delegabili, come la valutazione dei rischi. Il dirigente attua le direttive organizzando attività e risorse; il preposto sovrintende l'esecuzione del lavoro e vigila sui comportamenti concreti.

La distinzione non è teorica: la Legge 215/2021 ha reso obbligatoria l'individuazione formale del preposto e gli ha attribuito il potere di interrompere le attività in caso di pericolo grave e immediato. Un capo squadra che assegna turni e controlla i colleghi è preposto di fatto anche senza lettera d'incarico.

Le figure tecniche e di rappresentanza: RSPP, RLS, medico competente

Il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) coordina la valutazione dei rischi e propone le misure preventive: è un consulente tecnico, privo di poteri decisionali propri. Il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è eletto dai lavoratori e va consultato preventivamente su valutazione dei rischi, prevenzione e formazione.

Il medico competente, nominato quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, effettua le visite preventive e periodiche, esprime i giudizi di idoneità alla mansione e collabora alla valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 25 del Testo Unico.

Gli addetti alle emergenze: antincendio e primo soccorso

In ogni azienda il datore di lavoro designa gli addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso (art. 18, comma 1, lett. b). La designazione non è rifiutabile se non per giustificato motivo e comporta una formazione specifica: DM 02/09/2021 per l'antincendio, DM 388/2003 per il primo soccorso.

  • Addetto antincendio: formato per livello di rischio dell'attività (1, 2 o 3), gestisce prevenzione incendi ed evacuazione.
  • Addetto al primo soccorso: formato in base al gruppo aziendale (A, B o C), presta i primi interventi e attiva il soccorso sanitario.
  • Addetti alle emergenze e RLS possono coincidere con altri ruoli solo quando la norma non lo vieta: il RLS, ad esempio, non può essere anche RSPP per incompatibilità di funzioni.

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Domande frequenti

Quali nomine per la sicurezza sono obbligatorie in ogni azienda?

Con almeno un lavoratore vanno sempre garantiti: RSPP (nominato o svolto dal datore nei casi ammessi), addetti antincendio e primo soccorso designati e formati, medico competente se la valutazione dei rischi richiede sorveglianza sanitaria. Il RLS è eletto dai lavoratori, non nominato dall'azienda; in sua assenza interviene il rappresentante territoriale.

Una stessa persona può ricoprire più ruoli della sicurezza?

In parte sì. Il datore di lavoro può svolgere direttamente compiti di RSPP, primo soccorso e antincendio nei casi e alle condizioni dell'art. 34 del D.Lgs. 81/2008. Un lavoratore può essere insieme addetto antincendio e al primo soccorso. È invece incompatibile il cumulo tra RLS e RSPP, perché controllore e controllato coinciderebbero.

Cosa rischia chi esercita di fatto un ruolo senza investitura formale?

L'art. 299 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce il principio di effettività: chi esercita concretamente i poteri di datore di lavoro, dirigente o preposto ne assume le responsabilità penali anche senza nomina scritta. Per questo l'organigramma della sicurezza deve rispecchiare l'organizzazione reale, non solo quella documentale.

Fonti normative e riferimenti

  • D.Lgs. 81/2008, artt. 2, 17-19, 25, 31-34, 47-50 e 299 (testo vigente su normattiva.it)2008-04-30
  • Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (conversione D.L. 146/2021) — GU Serie Generale n. 301 del 20/12/20212021-12-20