Novità dell'Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia ora che il transitorio è finito
Aggiornato il 14 ottobre 2026
Le novità dell'Accordo Stato-Regioni 2025 (Rep. 59/CSR) sono ormai pienamente operative: il regime transitorio si è chiuso il 19 maggio 2026, le FAQ ministeriali del 27 marzo 2026 hanno sciolto i principali dubbi applicativi e resta aperto il termine per il corso del datore di lavoro. Ecco cosa cambia in concreto adesso.
Le novità dell'Accordo Stato-Regioni 2025 a transitorio concluso
L'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 59/CSR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24/05/2025, ha sostituito gli accordi del 2011, 2012 e 2016 con un testo unico. A ottobre 2026 non è più una riforma in arrivo: la fase di prima applicazione è terminata e le nuove regole valgono per ogni corso avviato oggi.
La descrizione sistematica del testo, figura per figura, è nella voce enciclopedica sull'Accordo 2025. Qui ci concentriamo su ciò che serve sapere adesso: quali termini sono già scaduti, cosa hanno chiarito i chiarimenti ufficiali e quali verifiche fare sul piano formativo prima dei prossimi rinnovi.
La distinzione conta perché molte aziende hanno rinviato l'adeguamento contando sul periodo ponte. Chi non ha ancora riallineato preposti, attrezzature e datore di lavoro si trova oggi con adempimenti scoperti, non con semplici scadenze future da mettere in agenda.
Le date che hanno scandito il passaggio al nuovo Accordo
Il calendario dell'Accordo si legge meglio in sequenza. Quasi tutte le date sono già alle spalle e producono effetti oggi; una sola resta davanti, ed è quella che riguarda il maggior numero di piccole imprese.
| Data | Cosa è successo | Effetto pratico oggi |
|---|---|---|
| 17/04/2025 | Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni (Rep. 59/CSR) | Unico testo di riferimento per la formazione ex art. 37 |
| 19/05/2025 | Entrata in vigore con la pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro (FAQ 27/03/2026) | Da qui si contano tutti i termini transitori |
| 24/05/2025 | Pubblicazione in GU n. 119 | Data di riferimento per la citazione, non per i termini |
| 27/03/2026 | FAQ del Ministero del Lavoro sull'applicazione dell'Accordo | Chiariti 60 giorni, e-learning, crediti e attrezzature |
| 19/05/2026 | Fine della prima applicazione | Non si avviano più corsi con le regole degli accordi abrogati |
| 19/05/2026 | Termine per aggiornare i preposti formati da oltre due anni | Chi non l'ha fatto è oggi in difetto |
| 19/05/2027 | Termine per il corso obbligatorio del datore di lavoro | Ultimi mesi utili per pianificarlo |
Per i preposti formati meno di due anni prima dell'entrata in vigore, la FAQ n. 37 del Ministero indica che il nuovo periodo di aggiornamento si calcola da quella data: la scadenza è il 19 maggio 2027, non la data dell'attestato. Anticipare il rinnovo resta una scelta organizzativa, non un obbligo.
Cosa hanno chiarito le FAQ ministeriali del 27 marzo 2026
Il 27 marzo 2026 il Ministero del Lavoro ha pubblicato le risposte ai quesiti sull'Accordo, elaborate da un gruppo di lavoro con Ministero, INAIL, Ispettorato e Regioni. Non modificano il testo, ma ne fissano la lettura su punti che in un anno avevano generato prassi divergenti tra enti formatori.
- Niente più 60 giorni: la formazione dei lavoratori va erogata all'assunzione, al cambio di mansione o all'introduzione di nuove attrezzature e sostanze, senza la finestra successiva ammessa dal vecchio accordo (FAQ 9 e 32).
- Preposti solo in aula o in videoconferenza sincrona: l'e-learning è escluso sia per il corso base sia per l'aggiornamento (FAQ 38).
- Crediti a tempo: il credito dei corsi abilitanti decade dopo dieci anni senza aggiornamenti regolari, e a quel punto va ripetuto il corso completo (FAQ 8).
- Attrezzature in presenza fisica: formazione iniziale e aggiornamento non ammettono videoconferenza né e-learning; i corsi pregressi valgono solo se pienamente conformi, senza integrazioni parziali (FAQ 15 e 19).
- Verifica dell'efficacia: il confronto in riunione periodica vale dove la riunione è obbligatoria; le altre aziende usano gli strumenti indicati nella Parte IV dell'Accordo (FAQ 10).
Il punto sui 60 giorni è quello con l'impatto più immediato sull'organizzazione del personale, ed è approfondito nell'articolo sulla formazione dei neoassunti. Quello sui dieci anni, invece, riapre posizioni che molte aziende consideravano chiuse da tempo.
Le FAQ toccano anche gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati: il corso andava concluso entro dodici mesi dall'entrata in vigore, e i corsi precedenti si riconoscono se i contenuti sono conformi, indipendentemente dalla durata originaria (FAQ 25 e 26). Chi gestisce appalti di manutenzione in vasche, silos o cisterne deve quindi verificare gli attestati di tutto il personale coinvolto.
Il corso del datore di lavoro: chi deve farlo entro maggio 2027
La novità più ampia resta l'obbligo formativo di ogni datore di lavoro, anche quando il servizio di prevenzione è affidato a un RSPP esterno. Il corso dedicato va concluso entro il 19 maggio 2027: per un titolare che non si è mai formato non è più un tema da rinviare, perché ogni mese di attesa riduce il margine per recuperare un'eventuale assenza.
Chi svolge direttamente i compiti di RSPP segue il percorso DL-RSPP, ma la FAQ n. 30 precisa che il corso base per datori di lavoro ne è propedeutico. La formazione svolta in passato resta valida se rientra nelle tabelle di riconoscimento dell'Accordo, che salvano anche i crediti di chi era esonerato alle condizioni allora vigenti.
Esempio: una ditta di installazione impianti con otto dipendenti e RSPP esterno ha un titolare che non ha mai frequentato corsi. Deve completare il corso del datore di lavoro entro il termine; se l'impresa opera come affidataria nei cantieri, valuta anche il modulo aggiuntivo previsto per datori e dirigenti delle imprese affidatarie (FAQ 41).
Preposti, dirigenti e attrezzature: gli errori che emergono nei controlli
Dopo il 19 maggio 2026 un ispettore confronta gli attestati con le regole del nuovo testo, non con quelle degli accordi abrogati. Le non conformità più frequenti non nascono da corsi mancanti, ma da corsi svolti nel modo sbagliato o rinnovati con la cadenza sbagliata.
| Situazione trovata | Perché non regge | Come rimediare |
|---|---|---|
| Aggiornamento preposti svolto in e-learning | Modalità esclusa dall'Accordo e dalla FAQ 38 | Ripeterlo in aula o videoconferenza sincrona |
| Preposto aggiornato con cadenza quinquennale | La periodicità è diventata biennale | Ricalcolare la scadenza e programmare subito |
| Capoturno che coordina senza essere stato individuato | L'art. 18, c. 1, lett. b-bis) impone di individuare i preposti | Formalizzare l'incarico e verificarne la formazione |
| Carroponte usato senza abilitazione | Attrezzatura entrata tra quelle con formazione specifica | Corso abilitante in presenza fisica |
| Titolare mai formato con RSPP esterno | Obbligo autonomo del datore di lavoro | Corso entro il 19/05/2027 |
| Corso attrezzature seguito in videoconferenza | Ammessa solo la presenza fisica (FAQ 19) | Ripetere il corso in forma conforme |
Sul fronte preposti la stretta discende dalla legge 215/2021, che ne ha rafforzato i poteri di vigilanza e intervento. Per i dirigenti il cambiamento è soprattutto organizzativo: il corso base è stato rimodulato e il modulo cantieri riguarda soltanto le imprese affidatarie.
Per le attrezzature, oltre al carroponte entrano nel sistema abilitativo le macchine raccogli-frutta e i caricatori per la movimentazione dei materiali. Il riconoscimento dei corsi già svolti è possibile solo se i contenuti erano integralmente conformi: in caso contrario il percorso si ripete per intero.
Cosa l'Accordo 2025 non ha cambiato
Accanto alle novità conviene fissare ciò che resta fermo, perché è lì che nascono molte richieste inutili. La formazione degli addetti antincendio continua a seguire il DM 2 settembre 2021 e quella del primo soccorso il DM 388/2003: l'Accordo non li tocca, e un corso antincendio valido non va rifatto per effetto della riforma.
Per i lavoratori l'impianto resta modulo generale più formazione specifica graduata sul rischio, e il modulo generale rimane credito permanente. La formazione del RLS continua a fondarsi sull'art. 37, commi 10 e 11, del D.Lgs. 81/2008, con l'unica modifica recente introdotta dal DL 159/2025 per le imprese sotto i 15 lavoratori, dove le modalità di aggiornamento sono rimesse alla contrattazione collettiva.
Come riconoscere un corso conforme dopo il transitorio
Con la fine della prima applicazione, la conformità del fornitore diventa un tema di responsabilità per chi acquista. Un attestato non conforme non protegge l'azienda in un controllo, anche se pagato e regolarmente archiviato. Prima di affidare un corso conviene chiedere evidenza di alcuni elementi minimi.
- Soggetto formatore rientrante tra quelli individuati dall'Accordo e responsabile del progetto formativo indicato per nome.
- Docenti in possesso dei requisiti del DM 6 marzo 2013 sulla qualificazione dei formatori per la salute e sicurezza.
- Modalità coerente con il corso: niente e-learning per i preposti, solo presenza fisica per le attrezzature, piattaforma tracciata dove l'e-learning è ammesso.
- Registro presenze anche in videoconferenza sincrona, frequenza minima del 90% e verifica finale documentata.
- Attestato con la dicitura ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 59/CSR) e s.m.i. e fascicolo del corso conservato dal formatore.
Il quadro dei soggetti formatori potrebbe evolvere ancora: il DL 159/2025 rinvia a un successivo accordo in Conferenza Stato-Regioni la definizione dei requisiti di accreditamento. Fino ad allora il riferimento resta il testo del 2025.
Checklist di adeguamento per i prossimi mesi
Per tradurre le novità in un piano concreto conviene procedere in quest'ordine, che parte dalle posizioni già scoperte e arriva a quelle ancora in scadenza.
- 1. Censisci i preposti, compresi quelli di fatto, e verifica data e modalità dell'ultimo aggiornamento: chi è fuori cadenza o si è aggiornato in e-learning va riprogrammato per primo.
- 2. Controlla le abilitazioni alle attrezzature, con attenzione a carroponte e caricatori, e scarta gli attestati ottenuti a distanza.
- 3. Individua i datori di lavoro mai formati, comprese le società collegate, e fissa il corso entro l'inverno per non arrivare a ridosso di maggio 2027.
- 4. Cerca gli attestati abilitanti senza aggiornamento da quasi dieci anni: oltre quella soglia il credito decade e il corso va rifatto per intero.
- 5. Aggiorna lo scadenzario con le regole 2025 usando la voce sulle scadenze della formazione, ricalcolando ogni rinnovo dalla data di fine corso.
Per gruppi con molte posizioni da riallineare, la richiesta di preventivo parte proprio da questa ricognizione: ruoli dichiarati, attestati esistenti e corsi davvero necessari. Spesso emergono incarichi di fatto mai formalizzati, che è meglio scoprire in fase di pianificazione che durante un sopralluogo.
Domande frequenti
Si possono ancora avviare corsi secondo gli accordi del 2011 e del 2016?
No. La fase di prima applicazione, durante la quale era ammesso avviare corsi con le regole previgenti, si è chiusa il 19 maggio 2026. Da allora ogni nuovo percorso deve rispettare durate, contenuti e modalità dell'Accordo 2025. La formazione completata in precedenza resta valida come credito, purché conforme alle regole del tempo e regolarmente aggiornata.
Entro quando il datore di lavoro deve concludere il nuovo corso obbligatorio?
Il termine è il 19 maggio 2027, ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Vale per tutti i datori di lavoro, anche con RSPP esterno, salvo che la formazione già svolta rientri nei casi di riconoscimento previsti dal testo. Conviene non attendere la primavera 2027, così da avere margine per eventuali recuperi.
Un attestato di abilitazione ottenuto in videoconferenza è valido dopo l'Accordo 2025?
Per le attrezzature di lavoro no. Le FAQ ministeriali del 27 marzo 2026 confermano che formazione iniziale e aggiornamento degli operatori si svolgono esclusivamente in presenza fisica, senza videoconferenza né e-learning. Un corso erogato a distanza non consente il riconoscimento e va ripetuto in forma conforme, compresa la parte pratica.