Istituto Formazione Sicurezza

Legge 215/2021: individuazione del preposto e obbligo di vigilanza

A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 15 luglio 2026

La Legge 215/2021 ha convertito il D.L. 146/2021 modificando il D.Lgs. 81/2008: rende obbligatoria l'individuazione del preposto, ne rafforza l'obbligo di vigilanza con il potere di interrompere l'attività e impone la formazione in presenza. Interviene anche su appalti e sospensione dell'impresa, potenziando i controlli dell'Ispettorato del Lavoro.

Da dove nasce la Legge 215/2021 e cosa modifica

La Legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha convertito con modificazioni il D.L. 146/2021, il cosiddetto decreto fiscale-lavoro. All'interno di un provvedimento nato su temi fiscali, l'articolo 13 ha inciso profondamente sulla sicurezza, aggiornando più norme del D.Lgs. 81/2008 con effetto dal 21 dicembre 2021.

L'obiettivo dichiarato era rendere più efficace la prevenzione sul campo, dove gli infortuni si verificano concretamente. Il legislatore ha scelto due leve: valorizzare la figura del preposto come sentinella di prossimità e rafforzare i poteri repressivi dell'organo di vigilanza, così da colpire più rapidamente le situazioni di rischio grave.

L'intervento si inseriva in un contesto di allarme sul fenomeno infortunistico e di attuazione degli obiettivi del PNRR in materia di lavoro. Da qui la scelta di potenziare, oltre alla prevenzione, anche il versante ispettivo, con l'assunzione di nuovo personale nell'Ispettorato e la revisione degli strumenti di controllo sulle imprese.

L'individuazione obbligatoria del preposto (art. 18)

La novità di maggiore impatto è la nuova lettera b-bis) dell'articolo 18: datore di lavoro e dirigenti devono individuare formalmente il preposto o i preposti incaricati della vigilanza. Non è più ammesso che la figura resti implicita nell'organizzazione; va designata in modo espresso e tracciabile.

La stessa norma stabilisce che la contrattazione collettiva può prevedere un emolumento per l'incarico e che il preposto non può subire pregiudizio per l'esercizio delle sue funzioni. È una tutela pensata per chi, segnalando irregolarità o fermando un collega, potrebbe temere ritorsioni sul piano lavorativo.

Resta fermo il principio di effettività dell'articolo 299: chi esercita di fatto la sovrintendenza è preposto anche senza lettera d'incarico. L'individuazione formale non crea la figura dal nulla, ma la rende visibile e responsabilizza l'azienda che, prima, poteva lasciarla nell'ambiguità organizzativa.

Sul piano pratico, l'individuazione richiede coerenza con l'organigramma reale. Un capo squadra, un capo turno o un capocantiere che assegna compiti e controlla i colleghi va designato come preposto e formato di conseguenza. Nominare come preposto una persona lontana dall'operatività, solo per adempiere formalmente, non mette l'azienda al riparo dalle contestazioni.

La tutela contro il pregiudizio ha una funzione precisa: senza garanzie, il preposto esiterebbe a fermare un collega o a segnalare il proprio superiore. La norma vuole che l'esercizio della vigilanza non comporti conseguenze negative sulla carriera o sulla retribuzione di chi si trova, per posizione, a dover contraddire scelte organizzative rischiose.

Il rafforzamento dell'obbligo di vigilanza (art. 19)

La riforma dell'articolo 19 trasforma la vigilanza del preposto da passiva ad attiva. Di fronte a un comportamento non conforme, il preposto deve intervenire fornendo indicazioni di sicurezza e, se l'inosservanza persiste, interrompere l'attività del lavoratore informando i superiori. Non è più sufficiente segnalare a fine turno.

Il caso tipico è quello di un operaio che disattiva una protezione per lavorare più in fretta, o che sale su una scala senza imbracatura. Prima della riforma il preposto poteva limitarsi a un richiamo; ora deve ottenere il ripristino della condizione sicura e, se il lavoratore insiste, fermare l'operazione, non potendo tollerare la prosecuzione in condizioni di pericolo.

La nuova lettera f-bis) aggiunge un potere-dovere sulle attrezzature: quando il preposto rileva deficienze dei mezzi o condizioni di pericolo, deve interrompere temporaneamente le lavorazioni e segnalare tempestivamente le non conformità al datore o al dirigente, così che siano rimosse prima della ripresa.

Il cambiamento incide sulla responsabilità. Un preposto che assiste a una lavorazione pericolosa e non interviene non può più difendersi sostenendo di aver soltanto segnalato il problema. La legge gli chiede un'azione immediata e concreta, il cui mancato esercizio integra la specifica violazione sanzionata a suo carico dal Testo Unico.

Formazione in presenza e obblighi negli appalti (artt. 26 e 37)

Il nuovo comma 8-bis dell'articolo 26 impone agli appaltatori e subappaltatori di indicare espressamente al committente il nominativo del preposto impiegato nel cantiere o nell'appalto. La misura rende il coordinamento tra imprese più concreto e permette di sapere chi vigila in ogni fase dei lavori.

Negli appalti la sovrapposizione di più imprese moltiplica i rischi da interferenza. Sapere chi è il preposto di ciascuna consente al committente di interloquire con un referente identificato per la vigilanza, di verificarne la formazione e di ricostruire, in caso di infortunio, chi avrebbe dovuto intervenire sulla lavorazione da cui è scaturito l'evento.

Sul fronte formativo, il comma 7-ter dell'articolo 37 riserva la formazione del preposto a modalità esclusivamente in presenza e ne impone la ripetizione con cadenza almeno biennale. Lo stesso articolo ha dato mandato di adottare un accordo unico, poi tradotto nell'Accordo Stato-Regioni 2025.

La cadenza biennale ha ridotto l'intervallo di aggiornamento rispetto al passato, quando era quinquennale. Per le aziende con più preposti significa pianificare i rinnovi con maggiore frequenza e verificare che i corsi acquistati rispettino il vincolo della presenza: un percorso in e-learning, dopo la piena applicazione dell'Accordo, non produce un attestato valido.

Sospensione dell'attività e poteri dell'Ispettorato

Lo stesso decreto ha riscritto l'articolo 14 sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. La sospensione scatta quando il lavoro irregolare supera il 10% dei presenti oppure in presenza delle gravi violazioni di sicurezza tipizzate in allegato, come la mancata formazione o l'assenza del DVR.

La ripresa dell'attività richiede la regolarizzazione e il pagamento di una somma aggiuntiva. Il baricentro della vigilanza si è spostato verso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, rafforzato negli organici, che affianca le ASL nei controlli e può adottare la sospensione anche alla prima ispezione.

La sospensione ha effetti che vanno oltre il singolo cantiere: durante il provvedimento è interdetta la contrattazione con la pubblica amministrazione. Per un'impresa che lavora su commesse pubbliche, la misura può tradursi nella perdita di gare in corso, un impatto economico spesso superiore alla stessa sanzione pecuniaria.

Nel complesso, la Legge 215/2021 ha spostato l'attenzione dalla forma alla sostanza. Non basta più predisporre documenti: occorre che nell'organizzazione qualcuno vigili davvero e che l'azienda sia in grado di dimostrarlo. È in questa logica che si inserisce anche l'obbligo di formazione in presenza, pensato per rendere la vigilanza una competenza reale.

Principali modifiche al D.Lgs. 81/2008 introdotte dalla Legge 215/2021
ArticoloPrimaCon la Legge 215/2021
Art. 18Preposto individuato di fattoIndividuazione formale obbligatoria del preposto
Art. 19Vigilanza e segnalazioneIntervento immediato e interruzione dell'attività
Art. 26Coordinamento tramite DUVRIObbligo di indicare il preposto negli appalti
Art. 37Formazione anche a distanzaFormazione in presenza, aggiornamento biennale
Art. 14Soglia lavoro nero al 20%Soglia al 10% e nuove violazioni tipizzate

Domande frequenti

La Legge 215/2021 ha reso obbligatorio nominare il preposto?

Sì. La nuova lettera b-bis) dell'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 impone a datore di lavoro e dirigenti di individuare formalmente uno o più preposti per le attività di vigilanza. Prima la figura poteva restare implicita; oggi la designazione deve essere espressa e tracciabile, ferma restando la responsabilità di chi la esercita comunque di fatto.

Cosa deve fare il preposto quando rileva un pericolo?

Deve intervenire subito. Se un lavoratore tiene un comportamento scorretto, il preposto fornisce indicazioni di sicurezza e, in caso di persistenza, interrompe l'attività informando i superiori. Se rileva deficienze delle attrezzature o condizioni di pericolo, sospende temporaneamente le lavorazioni e segnala tempestivamente le non conformità al datore o al dirigente, come previsto dall'articolo 19.

Perché la formazione del preposto deve svolgersi in presenza?

Il comma 7-ter dell'articolo 37, introdotto dalla Legge 215/2021, riserva la formazione del preposto alle modalità in presenza e ne impone la ripetizione periodica. La scelta è coerente con il nuovo ruolo di vigilanza attiva: interazione diretta con il docente ed esercitazioni su casi concreti sono ritenute non replicabili in una fruizione a distanza.

La Legge 215/2021 riguarda anche la sospensione dell'attività?

Sì. Il decreto convertito ha riscritto l'articolo 14 del Testo Unico: la sospensione dell'attività imprenditoriale scatta quando il lavoro irregolare supera il 10% dei presenti o in presenza di gravi violazioni di sicurezza elencate in allegato. La ripresa richiede la regolarizzazione e il pagamento di una somma aggiuntiva all'Ispettorato del Lavoro.

Fonti normative e riferimenti

  • Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (conversione D.L. 146/2021) — GU Serie Generale n. 301 del 20/12/20212021-12-20
  • D.Lgs. 81/2008, artt. 14, 18, 19, 26 e 37 (testo vigente su normattiva.it)2008-04-30