Accordo Stato-Regioni 2011: le durate previgenti della formazione
A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 15 luglio 2026
L'Accordo Stato-Regioni 2011 (21 dicembre 2011) ha definito per la prima volta durate e contenuti della formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP. È rimasto in vigore fino all'Accordo del 17 aprile 2025, che ne ha rivisto durate e periodicità. Questa voce spiega cosa prevedeva e cosa è cambiato.
Cos'era l'Accordo Stato-Regioni 2011 e cosa disciplinava
Il 21 dicembre 2011 la Conferenza permanente Stato-Regioni sancì due accordi collegati, i Rep. atti n. 221 e 223/CSR, pubblicati in Gazzetta Ufficiale l'11 gennaio 2012. Attuavano l'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, che demandava a un accordo la definizione di durata e contenuti minimi della formazione.
Il primo accordo riguardava lavoratori, preposti e dirigenti; il secondo i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP. Per oltre un decennio hanno costituito il riferimento operativo per progettare i corsi, prima di essere assorbiti dal testo unico del 2025.
Prima del 2011 la formazione era descritta dal Testo Unico in termini generali, senza durate vincolanti: nella pratica i percorsi variavano molto da un'azienda all'altra. L'accordo introdusse per la prima volta un monte ore minimo e contenuti standard, rendendo verificabile in sede ispettiva l'adeguatezza della formazione erogata.
Un elemento distintivo era la formazione generale di quattro ore, comune a tutti i lavoratori a prescindere dal settore. Trattava concetti di base come rischio, danno, prevenzione, organizzazione aziendale e diritti e doveri delle figure. Questa parte poteva essere erogata anche in e-learning, mentre la formazione specifica seguiva regole più restrittive.
Le durate previste per lavoratori, preposti e dirigenti
Per i lavoratori l'accordo distingueva una formazione generale, uguale per tutti, e una formazione specifica graduata sul livello di rischio dell'azienda, individuato tramite il codice ATECO. La classe di rischio non dipendeva dalla mansione del singolo, ma dal settore di appartenenza dell'impresa.
La formazione specifica affrontava i rischi concreti del comparto: i lavori in cantiere, l'uso di sostanze chimiche, la movimentazione dei carichi, il rumore. Un impiegato di un'impresa edile seguiva comunque il percorso di rischio alto, perché la classificazione derivava dall'attività aziendale prevalente e non dalle singole mansioni svolte in ufficio.
Ai preposti spettava una formazione aggiuntiva rispetto a quella di lavoratore; ai dirigenti un percorso unico articolato in quattro moduli: giuridico-normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, valutazione dei rischi, relazione e comunicazione. L'aggiornamento era per tutti quinquennale.
La formazione del preposto poteva svolgersi anche a distanza per la parte teorica, una possibilità poi eliminata dalla Legge 215/2021. Quella del dirigente sostituiva ogni obbligo precedente e mirava a fornire strumenti gestionali, non solo nozioni tecniche, coerenti con il ruolo di chi organizza il lavoro e attua le direttive del datore.
Il riconoscimento della formazione pregressa era un tema centrale: l'accordo prevedeva tabelle di corrispondenza per valorizzare corsi già svolti ed evitare duplicazioni. Un lavoratore che cambiava azienda nello stesso comparto di rischio non doveva ripetere da zero il percorso, purché la formazione precedente rispondesse ai contenuti minimi previsti.
| Figura | Formazione base (2011) | Aggiornamento quinquennale |
|---|---|---|
| Lavoratore — rischio basso | 4 ore generali + 4 ore specifiche | 6 ore |
| Lavoratore — rischio medio | 4 ore generali + 8 ore specifiche | 6 ore |
| Lavoratore — rischio alto | 4 ore generali + 12 ore specifiche | 6 ore |
| Preposto | 8 ore aggiuntive | 6 ore |
| Dirigente | 16 ore in quattro moduli | 6 ore |
| Datore di lavoro RSPP | 16 / 32 / 48 ore per fascia di rischio | 6 / 10 / 14 ore |
La formazione del datore di lavoro RSPP nel 2011
Il Rep. 223/CSR disciplinava il solo datore di lavoro che assumeva in proprio l'incarico di RSPP. La durata era di 16, 32 o 48 ore a seconda che l'azienda fosse a rischio basso, medio o alto, con aggiornamento quinquennale proporzionato alla fascia.
Il datore che invece nominava un RSPP esterno non aveva alcun obbligo formativo generale. È proprio su questo punto che l'Accordo 2025 ha innovato, introducendo un corso obbligatorio per il datore di lavoro anche quando non ricopre il ruolo di responsabile della prevenzione.
Il percorso del datore-RSPP era articolato in quattro moduli su base giuridica, gestionale, tecnica e relazionale, con durata crescente al crescere del rischio aziendale. L'aggiornamento quinquennale seguiva la stessa logica proporzionale, così da mantenere le competenze allineate alla complessità effettiva dell'organizzazione gestita in prima persona dal datore.
Le modalità di erogazione e i vincoli d'aula del 2011
L'accordo definiva anche le modalità di erogazione, un aspetto prima lasciato all'interpretazione. L'aula restava la modalità principale, con un limite massimo di trentacinque partecipanti per edizione, superiore a quello poi fissato dal 2025. La presenza del discente e la verifica dell'apprendimento erano condizioni per il rilascio dell'attestato.
L'e-learning era ammesso solo entro condizioni precise, elencate in un allegato dedicato: piattaforma tracciabile, tutoraggio, test di autovalutazione e materiali strutturati. Era consentito per la formazione generale dei lavoratori e per alcune parti teoriche, mentre restava esclusa la formazione che richiedeva confronto diretto o esercitazioni pratiche sul rischio specifico.
La videoconferenza, all'epoca, non era ancora equiparata all'aula in modo esplicito come avviene oggi. Le prassi regionali variavano e questo generava incertezza sulla validità degli attestati rilasciati con collegamenti a distanza. È uno dei nodi che il testo unico del 2025 ha sciolto, definendo con chiarezza il perimetro della videoconferenza sincrona.
I docenti dovevano possedere requisiti di qualificazione, poi organicamente definiti dal DM 06/03/2013. L'accordo richiedeva inoltre di documentare il progetto formativo, la durata effettiva e le presenze. Questi obblighi di tracciabilità hanno costituito la base su cui il testo del 2025 ha innestato regole più stringenti sulla qualità della formazione.
Cosa è cambiato con l'Accordo Stato-Regioni 2025
L'Accordo del 17 aprile 2025 ha superato la disciplina del 2011 rivedendo alcuni percorsi. Per i preposti la durata base è aumentata e l'aggiornamento è diventato biennale, con divieto di e-learning; per i dirigenti la durata base si è ridotta, ma è nato un modulo aggiuntivo per i cantieri.
- Preposti: aggiornamento passato da quinquennale a biennale e formazione ammessa solo in aula o videoconferenza sincrona.
- Datore di lavoro: nuovo obbligo formativo anche per chi ha nominato un RSPP esterno, prima del tutto assente.
- Numero massimo di partecipanti per edizione d'aula ridotto da 35 a 30, con verifica finale resa obbligatoria per tutti i percorsi.
L'impianto per i lavoratori è invece rimasto riconoscibile: formazione generale come credito permanente e formazione specifica graduata sul rischio ATECO. Gli attestati conseguiti secondo il 2011 restano validi come credito formativo; sono dovuti gli aggiornamenti alle nuove scadenze.
Per le aziende, il passaggio richiede una ricognizione degli attestati esistenti. Occorre distinguere ciò che resta valido come credito da ciò che va aggiornato con le nuove cadenze, e verificare le posizioni scoperte, come i datori mai formati. Il confronto tra le due discipline aiuta a non ripetere corsi già validi né a trascurare i nuovi obblighi.
Anche gli aggiornamenti seguono ora le regole del testo unico: la loro scadenza va ricalcolata sulla base della nuova cadenza, senza che il periodo transitorio abbia sospeso il decorrere dei termini. Un preposto formato secondo il 2011 mantiene il credito di base, ma il suo aggiornamento va programmato con la periodicità biennale introdotta dopo.
Domande frequenti
Gli attestati rilasciati con l'Accordo 2011 sono ancora validi?
Sì. La formazione erogata in conformità all'Accordo del 21 dicembre 2011 mantiene validità come credito formativo e non va ripetuta. Con l'Accordo 2025 restano però dovuti gli aggiornamenti secondo le nuove scadenze, come quello biennale del preposto, e il nuovo corso per il datore di lavoro che non lo abbia mai svolto.
Come si stabiliva la classe di rischio dell'azienda nel 2011?
L'Accordo 2011 collegava la classe di rischio al codice ATECO dell'azienda, non alla mansione del singolo lavoratore. In base al settore l'impresa risultava a rischio basso, medio o alto, e da questa classificazione dipendeva la durata della formazione specifica dei lavoratori. Lo stesso criterio è stato confermato dall'Accordo 2025.
Il datore di lavoro doveva formarsi secondo l'Accordo 2011?
Solo se assumeva direttamente l'incarico di RSPP: in quel caso il Rep. 223/CSR prevedeva un percorso di durata variabile per fascia di rischio. Il datore che nominava un RSPP esterno non aveva invece alcun obbligo formativo generale. Questo vuoto è stato colmato dall'Accordo 2025, che ha introdotto un corso obbligatorio per tutti i datori.
Perché l'Accordo 2011 è stato sostituito?
La disciplina era frammentata su più accordi succedutisi nel tempo e presentava dubbi applicativi accumulati in un decennio. L'articolo 37 del Testo Unico, modificato dalla Legge 215/2021, ha imposto l'adozione di un accordo unico. L'Accordo del 17 aprile 2025 ha così razionalizzato le regole del 2011, del 2012 e del 2016 in un testo solo.
Fonti normative e riferimenti
- Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, Rep. atti n. 221/CSR e n. 223/CSR — GU Serie Generale n. 8 dell'11/01/2012 — 2012-01-11
- D.Lgs. 81/2008, art. 37 (testo vigente su normattiva.it) — 2008-04-30
- Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Rep. atti n. 59/CSR — GU Serie Generale n. 119 del 24/05/2025 — 2025-05-24