Istituto Formazione Sicurezza

Accordo Stato-Regioni 2016: la formazione di RSPP e ASPP

A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 15 luglio 2026

L'Accordo Stato-Regioni 2016 (7 luglio 2016, Rep. 128/CSR) ha ridefinito i percorsi formativi di RSPP e ASPP, riorganizzando i moduli A, B e C e le specializzazioni di settore. Non riguardava le attrezzature, disciplinate dall'Accordo 2012. È stato assorbito dall'Accordo del 17 aprile 2025, che ne conferma l'impianto.

Cosa ha introdotto l'Accordo Stato-Regioni 2016

L'Accordo sancito il 7 luglio 2016 (Rep. atti n. 128/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 2016, ha rinnovato la formazione dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione. Ha sostituito l'accordo del 2006 che regolava gli stessi profili, semplificandone l'architettura.

È utile chiarire un equivoco frequente: il 2016 non riguardava le attrezzature di lavoro, disciplinate invece dall'Accordo del 22 febbraio 2012. Oltre a RSPP e ASPP, il testo del 2016 conteneva un allegato che precisava alcuni aspetti applicativi della formazione già introdotta con l'Accordo del 2011.

Il RSPP è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'ASPP un addetto che lo coadiuva. Sono figure tecniche di supporto al datore di lavoro, prive di poteri decisionali propri, ma la cui formazione è particolarmente impegnativa perché devono padroneggiare la valutazione dei rischi e la progettazione delle misure di prevenzione.

Rispetto alla disciplina previgente, l'accordo del 2016 semplificò il quadro riducendo la frammentazione per macrosettori e chiarendo i requisiti di accesso ai singoli moduli. Introdusse inoltre criteri più definiti per il riconoscimento della formazione pregressa, agevolando chi aveva già completato percorsi conformi alle regole anteriori.

I moduli formativi di RSPP e ASPP

L'accordo articolava la formazione in tre moduli. Il modulo A era comune e propedeutico per entrambe le figure; il modulo B forniva le competenze tecniche sui rischi; il modulo C, riservato ai soli RSPP, sviluppava capacità gestionali, relazionali e di progettazione degli interventi di prevenzione.

L'accesso al ruolo richiedeva anche un requisito di istruzione, di norma il diploma di scuola secondaria superiore. La formazione modulare si innestava su questa base, costruendo un profilo progressivo: dai principi generali del modulo A alle competenze tecniche del modulo B, fino alle capacità organizzative e comunicative richieste al responsabile dal modulo C.

La grande novità fu la riorganizzazione del modulo B: i precedenti macrosettori ATECO vennero sostituiti da un modulo B comune valido per tutti, integrato da quattro specializzazioni per i settori a rischio elevato. Chi opera in questi comparti aggiunge la specializzazione corrispondente al modulo comune.

Il modulo A costituiva la base giuridica e concettuale, propedeutica a tutto il resto: senza averlo completato non si poteva accedere ai moduli successivi. Trattava il quadro normativo, i soggetti del sistema di prevenzione, i criteri della valutazione dei rischi e i principi di gestione della sicurezza, comuni a ogni settore produttivo.

Il modulo C, riservato ai soli RSPP, sviluppava le competenze non tecniche: organizzazione e gestione della prevenzione, dinamiche relazionali, comunicazione, progettazione della formazione e ruolo del responsabile nei rapporti con le altre figure aziendali. È la parte che distingue il RSPP dall'ASPP, chiamato invece a un supporto prevalentemente operativo.

Percorsi formativi RSPP e ASPP secondo l'Accordo 2016
ModuloDurataDestinatari
Modulo A28 oreRSPP e ASPP (comune, propedeutico)
Modulo B comune48 oreRSPP e ASPP
Modulo B-SP1 — agricoltura, pesca12 oreSettore specifico
Modulo B-SP2 — cave, costruzioni16 oreSettore specifico
Modulo B-SP3 — sanità, servizi sociali12 oreSettore specifico
Modulo B-SP4 — chimico, petrolchimico16 oreSettore specifico
Modulo C24 oreSolo RSPP

Gli aggiornamenti e le modalità di erogazione

L'accordo fissava l'aggiornamento periodico distinto per figura, con monte ore quinquennale più elevato per il RSPP rispetto all'ASPP, in ragione delle maggiori responsabilità. L'aggiornamento poteva essere assolto con corsi, seminari e convegni riconducibili ai temi della prevenzione.

Il quinquennio di aggiornamento decorreva dal completamento della formazione o dell'aggiornamento precedente. Chi svolgeva il ruolo per più aziende non moltiplicava gli obblighi: l'aggiornamento era riferito alla persona, non a ciascun incarico. Questo criterio ha semplificato la gestione dei consulenti che seguono più imprese contemporaneamente.

Un aspetto pratico riguardava i professionisti esterni, che costituiscono la maggioranza dei RSPP nelle piccole imprese. Per loro l'aggiornamento non era solo un obbligo, ma la condizione per continuare a offrire il servizio: un RSPP non aggiornato non poteva legittimamente assumere o mantenere l'incarico presso le aziende clienti.

Il testo del 2016 disciplinava anche l'e-learning, ammesso per il modulo A e per il modulo B comune a determinate condizioni di piattaforma e tracciamento, mentre le specializzazioni di settore restavano in aula. Chi punta al ruolo di RSPP segue oggi lo stesso impianto, aggiornato dal testo del 2025.

L'aggiornamento non richiedeva la ripetizione dei moduli, ma la partecipazione a iniziative formative sui temi in evoluzione: nuove norme, tecnologie, risultati della ricerca sui rischi. La mancata effettuazione dell'aggiornamento nei termini comportava la necessità di completarlo per continuare a esercitare il ruolo, senza però invalidare la formazione di base già acquisita.

Dall'Accordo 2016 all'Accordo 2025

L'Accordo del 17 aprile 2025 ha assorbito la disciplina del 2016 in un testo unico che riunisce tutte le figure. L'impianto dei moduli A, B e C e delle specializzazioni è stato sostanzialmente confermato e ricollocato all'interno del quadro complessivo della formazione.

  • Struttura dei moduli RSPP e ASPP mantenuta, con le stesse specializzazioni di settore già previste nel 2016.
  • Requisiti dei docenti allineati al DM 06/03/2013, con verifica finale dell'apprendimento resa obbligatoria per tutti i percorsi.
  • Regole trasversali unificate su frequenza minima, videoconferenza sincrona equiparata all'aula e rilascio degli attestati.

Il vantaggio dell'unificazione è la coerenza interpretativa: prima del 2025 la formazione di RSPP e ASPP viveva in un accordo separato rispetto a quella di lavoratori, preposti e dirigenti, con nozioni non sempre allineate. Il confronto con le durate del 2011 completa il quadro storico.

Per chi ha completato i moduli sotto il regime del 2016 non cambia nulla sul piano della validità: i crediti restano riconosciuti e il percorso non va ripetuto. La continuità era del resto un obiettivo esplicito del testo del 2025, che ha inteso razionalizzare senza azzerare gli investimenti formativi già sostenuti dalle imprese e dai professionisti.

L'accordo del 2016 ha inoltre inciso sui requisiti dei formatori e sui criteri di valutazione dell'apprendimento, elementi ripresi e rafforzati dal testo del 2025. La verifica finale, in particolare, è diventata un passaggio obbligato per il rilascio dell'attestato, superando le prassi disomogenee che avevano caratterizzato la fase precedente.

In prospettiva, il valore dell'Accordo 2016 resta soprattutto storico e interpretativo: aiuta a leggere le disposizioni del testo unico alla luce della loro origine. Chi deve ricostruire la validità di un attestato datato o comprendere l'evoluzione dei moduli di RSPP e ASPP trova in questo accordo il riferimento intermedio tra la disciplina del 2011 e quella vigente.

Per la pianificazione formativa aziendale, infine, conoscere la successione degli accordi evita errori comuni: attribuire al 2016 competenze sulle attrezzature, ritenere scaduti attestati ancora validi o ripetere moduli già completati. Una lettura corretta del quadro storico si traduce in risparmio di tempo e di risorse per l'impresa.

Domande frequenti

L'Accordo Stato-Regioni 2016 riguardava le attrezzature di lavoro?

No. È un errore diffuso. L'Accordo del 7 luglio 2016 (Rep. 128/CSR) disciplinava la formazione di RSPP e ASPP. Le attrezzature che richiedono abilitazione, come carrelli elevatori e piattaforme, erano regolate dall'Accordo del 22 febbraio 2012. Entrambi gli accordi sono oggi confluiti nel testo unico dell'Accordo del 17 aprile 2025.

In quali moduli si articolava la formazione RSPP secondo il 2016?

In tre moduli: il modulo A comune e propedeutico, il modulo B comune sui rischi con quattro specializzazioni di settore, e il modulo C riservato ai soli RSPP per le competenze gestionali e relazionali. L'ASPP completava invece i moduli A e B senza il modulo C. La stessa struttura è confermata dall'Accordo 2025.

La formazione RSPP conseguita con l'Accordo 2016 resta valida?

Sì. I moduli A, B e C completati secondo l'Accordo del 2016 conservano validità e non vanno ripetuti. Restano dovuti gli aggiornamenti quinquennali secondo le regole vigenti. L'Accordo 2025 ha confermato l'impianto formativo di RSPP e ASPP, per cui i percorsi già svolti restano pienamente riconosciuti come credito.

Cosa distingue il modulo B comune dalle specializzazioni?

Il modulo B comune fornisce le competenze tecniche valide per tutti i settori. Le quattro specializzazioni si aggiungono per i comparti a rischio più elevato: agricoltura e pesca, cave e costruzioni, sanità e servizi sociali, chimico e petrolchimico. Chi opera in questi ambiti integra il modulo comune con la specializzazione corrispondente al proprio settore.

Fonti normative e riferimenti

  • Accordo Stato-Regioni 07/07/2016, Rep. atti n. 128/CSR — GU Serie Generale n. 193 del 19/08/20162016-08-19
  • Accordo Stato-Regioni 22/02/2012, Rep. atti n. 53/CSR (attrezzature di lavoro)
  • Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Rep. atti n. 59/CSR — GU Serie Generale n. 119 del 24/05/20252025-05-24