Formazione sicurezza per ruolo: chi deve fare quale corso
La formazione sicurezza per ruolo segue una regola semplice: ogni figura aziendale ha il proprio obbligo. Lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, RLS e addetti alle emergenze seguono corsi diversi per durata e contenuti. Questo percorso mostra, ruolo per ruolo, quale corso attivare e in quale ordine.
Le tappe del percorso
1Lavoratori: formazione generale e specifica
Tutti i lavoratori seguono il modulo generale e la formazione specifica corrispondente alla classe di rischio ATECO dell'azienda: basso, medio o alto. È la base su cui si innestano tutti gli altri obblighi formativi.
2Preposti: chi sovrintende e vigila
Capireparto, capiturno e capicantiere seguono il corso dedicato, con modalità vincolate ad aula o videoconferenza sincrona e aggiornamento a cadenza più ravvicinata rispetto alle altre figure.
3Dirigenti: chi organizza l'attività
Chi attua le direttive del datore di lavoro con autonomia decisionale segue il corso dirigenti; nei cantieri delle imprese affidatarie si aggiunge il modulo specifico introdotto dall'Accordo 2025.
4Datore di lavoro: obbligo proprio e caso DL-RSPP
Il datore di lavoro assolve il nuovo obbligo formativo introdotto dall'Accordo 2025; se svolge direttamente l'incarico di RSPP segue invece il percorso graduato sulla classe di rischio aziendale.
5Figure della prevenzione: RSPP, ASPP e RLS
Il responsabile e l'addetto al servizio di prevenzione seguono il percorso a moduli; il rappresentante dei lavoratori eletto segue il corso previsto dall'art. 37, comma 11, con aggiornamento annuale.
6Addetti alle emergenze: antincendio e primo soccorso
Gli addetti designati completano il quadro: corso antincendio secondo il livello dell'attività (DM 02/09/2021) e primo soccorso secondo il gruppo aziendale (DM 388/2003).
- → Corso antincendio livello 1: addetto alle emergenze nelle attività a basso rischio (4 ore)
- → Corso antincendio livello 2: addetti delle attività soggette a controllo VVF (8 ore)
- → Corso primo soccorso gruppo B e C per commercio, servizi e artigianato (12 ore)
- → Corso primo soccorso gruppo A per aziende ad alto indice infortunistico (16 ore)
Formazione sicurezza per ruolo: perché l'obbligo dipende dalla posizione
Il D.Lgs. 81/2008 non impone un corso unico: assegna a ciascuna figura aziendale un obbligo formativo proprio, proporzionato a poteri e responsabilità. Un preposto che vigila su altri segue un corso diverso dal lavoratore che esegue; un dirigente diverso dal datore di lavoro.
Il criterio di individuazione è sostanziale: contano le funzioni esercitate in concreto, non le etichette contrattuali. Per inquadrare i casi dubbi conviene leggere le voci su preposto e dirigente prima di scegliere il corso.
Come leggere gli step del percorso per ruolo
Gli step seguono la gerarchia della prevenzione: prima le figure di base presenti in ogni azienda, poi quelle di supervisione, infine gli incarichi specialistici. Una stessa persona può comparire in più step: gli obblighi si cumulano, non si assorbono.
Per ciascun ruolo lo step rimanda al corso iniziale; i corsi di aggiornamento si trovano nella stessa famiglia del catalogo, accanto al corso base corrispondente.
Domande frequenti
Se una persona cumula più ruoli deve seguire più corsi di sicurezza?
Sì, gli obblighi si sommano: un capoturno designato addetto antincendio segue la formazione da lavoratore, il corso preposti e il corso antincendio del livello aziendale. Nessun corso assorbe l'altro perché i contenuti sono diversi. L'unico risparmio legittimo sono i crediti formativi su moduli identici già svolti e documentati.
Il socio che lavora in azienda rientra tra i lavoratori da formare?
Sì: la definizione di lavoratore dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 include chi svolge attività lavorativa nell'organizzazione a prescindere dalla forma contrattuale, quindi anche soci lavoratori e coadiuvanti familiari. Il socio che ricopre inoltre ruoli di supervisione può rientrare anche tra i preposti, con il relativo corso.