Mobbing sul lavoro: costrittività organizzativa, tutele e distinzione dal conflitto
A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 15 luglio 2026
Il mobbing sul lavoro è una condotta vessatoria sistematica e prolungata, diretta a emarginare o espellere un lavoratore. Non è definito dal D.Lgs. 81/2008 ma tutelato attraverso l'art. 2087 del Codice Civile e la giurisprudenza. Si distingue dal conflitto ordinario per la sistematicità, l'intento persecutorio e il nesso con un danno alla salute.
Che cos'è il mobbing e quali forme assume
Il termine mobbing indica un insieme di condotte ostili, ripetute e prolungate nel tempo, dirette contro un lavoratore allo scopo di isolarlo, svalutarlo o indurlo alle dimissioni. Non si tratta di un episodio isolato ma di una strategia persecutoria che si sviluppa attraverso azioni sistematiche di emarginazione.
Si distinguono due direzioni. Il mobbing verticale, o bossing, proviene da superiori gerarchici e si manifesta con demansionamento, svuotamento delle mansioni, controllo esasperato o provvedimenti disciplinari pretestuosi. Il mobbing orizzontale proviene invece dai colleghi e si esprime con isolamento, dicerie e ostilità di gruppo verso la vittima.
Una forma attenuata è lo straining, riconosciuto dalla giurisprudenza quando manca la continuità delle azioni ma resta una situazione stressante creata volontariamente e discriminatoria, come un demansionamento duraturo. Anche senza i requisiti pieni del mobbing, lo straining può generare responsabilità del datore di lavoro.
La costrittività organizzativa e il quadro giuridico
Il mobbing non ha una definizione legislativa autonoma nel Testo Unico. Il suo aggancio normativo è l'art. 2087 del Codice Civile, che obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Da questa norma la giurisprudenza fa discendere la responsabilità per i danni da vessazione.
Sul versante assicurativo si parla di costrittività organizzativa: situazioni come marginalizzazione, svuotamento delle mansioni, ripetuti trasferimenti immotivati o impedimento sistematico all'accesso alle informazioni. L'INAIL ha ricondotto a queste condizioni i disturbi psichici da disfunzione dell'organizzazione del lavoro, sebbene il perimetro dell'indennizzabilità sia stato oggetto di contenzioso amministrativo.
Il fenomeno si collega alla valutazione dei rischi psicosociali: pur non coincidendo con lo stress lavoro-correlato, un'organizzazione che genera costrittività alimenta un clima a rischio. La prevenzione passa dalle stesse leve organizzative, integrate nel sistema di gestione della sicurezza aziendale.
I requisiti riconosciuti dalla giurisprudenza
La Corte di Cassazione ha individuato gli elementi che devono coesistere perché una situazione sia qualificata come mobbing. La loro compresenza distingue la persecuzione dai normali attriti lavorativi e fonda il diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore.
- Pluralità e sistematicità delle condotte ostili, protratte per un periodo apprezzabile e non riducibili a episodi sporadici.
- Intento persecutorio, cioè la finalità di emarginare, svalutare o espellere il lavoratore dal contesto aziendale.
- Nesso causale tra le condotte e un danno concreto alla salute o alla personalità, come una patologia psichica documentata.
- Idoneità oggettiva delle azioni a produrre l'effetto lesivo, valutata nel loro insieme e non frammento per frammento.
L'onere della prova grava in larga parte sul lavoratore, che deve dimostrare le condotte e il danno. Per questo assumono valore la documentazione degli episodi, le certificazioni mediche e le testimonianze. La valutazione del giudice considera l'insieme del disegno persecutorio, non la liceità formale dei singoli atti isolati.
Mobbing o semplice conflitto: come distinguerli
Non ogni tensione sul lavoro è mobbing. Il conflitto è fisiologico in qualsiasi organizzazione: episodico, spesso bidirezionale e privo di un disegno persecutorio. Confondere i due piani rischia di banalizzare le vere persecuzioni o, all'opposto, di criminalizzare normali divergenze gestionali.
| Elemento | Conflitto ordinario | Mobbing |
|---|---|---|
| Frequenza | Episodico e occasionale | Sistematico e ripetuto nel tempo |
| Direzione | Spesso reciproco tra le parti | Unidirezionale verso la vittima |
| Finalità | Divergenza su compiti o scelte | Emarginazione o espulsione del lavoratore |
| Durata | Limitata nel tempo | Prolungata per mesi |
Anche l'esercizio legittimo del potere direttivo, come un richiamo o un trasferimento motivato, non costituisce mobbing se risponde a reali esigenze aziendali. Diventa illecito quando diventa strumento di persecuzione. La tutela della vittima può passare da azione giudiziaria, denuncia agli organi di vigilanza e coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Le conseguenze del mobbing sulla salute e sull'azienda
L'esposizione prolungata a condotte vessatorie produce effetti documentati sulla salute. Ansia, disturbi del sonno, sintomi depressivi e manifestazioni psicosomatiche come cefalee e disturbi gastrointestinali sono le conseguenze più frequenti, fino a quadri clinici che la medicina del lavoro riconduce al disturbo dell'adattamento o da stress cronico.
Il danno non resta confinato alla persona. L'azienda subisce cali di produttività, aumento delle assenze, deterioramento del clima e costi legati al contenzioso e alla sostituzione del personale. La gestione delle situazioni di vessazione è quindi un interesse organizzativo, oltre che un obbligo di tutela verso il lavoratore.
- Effetti sulla salute: ansia, disturbi del sonno, sintomi depressivi e manifestazioni psicosomatiche.
- Effetti sull'organizzazione: assenteismo, calo di produttività, contenzioso e turnover del personale.
- Ruolo del medico competente nell'intercettare precocemente i segnali di disagio dei lavoratori.
- Utilità degli indicatori psicosociali per individuare i reparti in cui le tensioni sono elevate.
Il medico competente può intercettare i primi segnali durante la sorveglianza sanitaria e segnalare situazioni di disagio, nel rispetto della riservatezza. Anche l'analisi degli indicatori raccolti per la valutazione dei rischi psicosociali può far emergere reparti in cui le tensioni relazionali richiedono un approfondimento.
Prevenzione e strumenti aziendali contro il mobbing
La prevenzione agisce prima che le condotte degenerino. Politiche aziendali chiare che dichiarano l'inaccettabilità delle vessazioni, procedure per la segnalazione e la gestione dei casi e la formazione della linea gerarchica sul rispetto della persona costituiscono la base di un ambiente di lavoro sano.
Alcune organizzazioni adottano codici di condotta e individuano figure di riferimento, come il consigliere di fiducia, a cui i lavoratori possono rivolgersi. Questi strumenti favoriscono l'emersione precoce dei problemi e la loro soluzione interna, prima che sfocino in patologie o in cause giudiziarie di esito incerto.
Formare dirigenti e preposti alla corretta gestione del potere direttivo è decisivo: distinguere una legittima esigenza organizzativa da un atto persecutorio evita sia gli abusi sia le accuse infondate. Il tema rientra nella responsabilità della linea gerarchica descritta nelle voci dedicate ai ruoli della sicurezza.
Sul piano probatorio conviene che il lavoratore ricostruisca una cronologia degli episodi il più possibile oggettiva: date, luoghi, persone presenti e documenti collegati. Un diario degli eventi, affiancato alle certificazioni mediche e alle eventuali testimonianze, aiuta a dimostrare la sistematicità delle condotte, elemento che i singoli fatti isolati, presi separatamente, difficilmente riescono a provare.
Le organizzazioni più mature integrano la prevenzione delle vessazioni nel sistema di gestione della salute e sicurezza, accanto alla valutazione dello stress. Trattare mobbing e rischi psicosociali come parte del medesimo presidio organizzativo, e non come emergenze isolate, rende gli interventi più tempestivi e riduce il ricorso al contenzioso giudiziario.
Domande frequenti
Il mobbing è un reato previsto da una legge specifica?
In Italia non esiste una legge che definisca e punisca il mobbing come reato autonomo. La tutela si fonda sull'art. 2087 del Codice Civile, con responsabilità del datore di lavoro per i danni, e in casi estremi su fattispecie penali come i maltrattamenti. La qualificazione del mobbing è quindi affidata soprattutto all'elaborazione giurisprudenziale.
Quanti episodi servono per configurare il mobbing?
Non conta il singolo episodio ma la sistematicità: servono condotte plurime, ripetute e prolungate per un periodo apprezzabile, spesso indicato dalla giurisprudenza in alcuni mesi. Un atto isolato, anche grave, non è mobbing. Ciò che rileva è il disegno persecutorio complessivo e il suo nesso con un danno alla salute del lavoratore.
Che differenza c'è tra mobbing e straining?
Lo straining è una forma attenuata di persecuzione: manca la continuità sistematica delle azioni tipica del mobbing, ma resta una situazione stressante creata volontariamente e discriminatoria, come un demansionamento duraturo. La giurisprudenza lo riconosce come fonte di responsabilità del datore di lavoro anche in assenza dei requisiti pieni del mobbing.
Cosa può fare un lavoratore vittima di mobbing?
Può documentare gli episodi, conservare comunicazioni e certificazioni mediche, rivolgersi al medico competente e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, segnalare la situazione agli organi di vigilanza e, se necessario, agire in giudizio per il risarcimento del danno. La prova delle condotte e del danno resta prevalentemente a suo carico.
Fonti normative e riferimenti
- Codice Civile, art. 2087 (tutela dell'integrità fisica e della personalità morale)
- D.Lgs. 81/2008, art. 28 (valutazione dei rischi, inclusi quelli psicosociali) — 2008-04-30
- Orientamenti della Corte di Cassazione in materia di mobbing e straining