Riunione periodica sicurezza: art. 35, obbligo e partecipanti
A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 15 luglio 2026
La riunione periodica sicurezza è l'incontro annuale con cui il datore verifica lo stato della prevenzione insieme a RSPP, medico competente e RLS. È obbligatoria ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 nelle unità produttive con più di quindici lavoratori e va documentata a verbale.
Quali aziende devono convocare la riunione periodica
L'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 impone la riunione periodica nelle aziende e unità produttive che occupano più di quindici lavoratori. La soglia si conta sulla singola unità produttiva, non sull'intero gruppo: uno stabilimento con venti addetti la deve tenere anche se appartiene a una società con più sedi minori.
Il datore la indice almeno una volta l'anno. La cadenza annuale è un minimo: nulla vieta di convocarla più spesso, e diventa opportuno farlo quando l'attività cambia in modo significativo o quando emergono criticità dalla sorveglianza sanitaria o dall'andamento infortunistico.
Sotto i quindici lavoratori la riunione non è obbligatoria, ma il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può chiederne la convocazione in caso di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa l'introduzione di nuove tecnologie che incidono sulla salute.
Il conteggio dei lavoratori segue i criteri dell'art. 4 del Testo Unico, che stabilisce chi rientra e chi no nel computo. Rientrano i lavoratori a tempo indeterminato e, con le regole previste, buona parte delle altre tipologie contrattuali: verificare correttamente la soglia è il primo passo per sapere se l'obbligo scatta.
La soglia dei quindici lavoratori ricorre anche altrove nel Testo Unico, per esempio nel definire le modalità di elezione del rappresentante. Non è quindi un numero isolato, ma una linea di demarcazione che il legislatore usa per graduare gli obblighi in funzione della dimensione effettiva dell'organizzazione.
Chi partecipa alla riunione e con quale ruolo
La riunione riunisce le figure chiave del sistema di prevenzione. Ognuna porta un punto di vista diverso: il datore quello decisionale, il servizio di prevenzione quello tecnico, il medico quello sanitario, il rappresentante quello dei lavoratori. È il momento in cui i quattro sguardi si confrontano su un tavolo unico.
- Il datore di lavoro o un suo rappresentante, che convoca e presiede l'incontro.
- Il RSPP, che illustra lo stato della valutazione dei rischi e delle misure adottate.
- Il medico competente, ove nominato, che riferisce sugli esiti anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria.
- Il RLS, che rappresenta i lavoratori e può proporre temi e osservazioni a verbale.
L'assenza di una figura non convocata regolarmente vizia l'adempimento. In particolare la mancata partecipazione del RLS, se non ritualmente invitato, rende la riunione contestabile: la convocazione va quindi tracciata e conservata insieme al verbale.
Il datore può farsi rappresentare, ma la scelta non è neutra. Chi siede al tavolo deve avere voce in capitolo sulle decisioni: mandare una figura priva di poteri svuota la riunione, che diventa un rito senza esiti. Nelle imprese strutturate partecipa in genere il dirigente delegato alla sicurezza, capace di assumere impegni operativi.
Cosa si discute: l'ordine del giorno dell'art. 35
L'art. 35, comma 2, fissa i contenuti minimi da sottoporre alla riunione. Non è un incontro formale da liquidare in pochi minuti: è la sede in cui l'azienda mette a fuoco l'efficacia delle proprie scelte e programma i correttivi per l'anno successivo.
| Tema | Oggetto della discussione |
|---|---|
| Documento di valutazione dei rischi | Riesame del DVR e delle misure in atto |
| Andamento infortuni e malattie | Dati su infortuni, quasi-infortuni e malattie professionali |
| Sorveglianza sanitaria | Esiti collettivi e anonimi degli accertamenti sanitari |
| Dispositivi di protezione | Criteri di scelta e verifica dell'idoneità dei DPI |
| Formazione e informazione | Programmi di informazione, formazione e addestramento |
In un'impresa di costruzioni, per esempio, la riunione è l'occasione per leggere insieme gli infortuni dell'anno, decidere di sostituire i DPI anticaduta obsoleti e calendarizzare gli aggiornamenti formativi dei preposti. Le decisioni prese diventano impegni verificabili nella riunione successiva.
La riunione può inoltre affrontare, dove opportuno, l'introduzione di codici di comportamento e buone prassi e gli obiettivi di miglioramento della sicurezza. Non è una lista chiusa: l'art. 35 fissa un nucleo minimo, che l'azienda ha interesse ad ampliare quando la situazione lo richiede.
Dalla riunione al piano: come renderla utile
Trattata come una formalità, la riunione periodica produce solo un verbale da archiviare. Usata bene, diventa il momento in cui l'azienda tira le somme dell'anno e decide dove intervenire: è l'unico appuntamento in cui tutte le figure della prevenzione ragionano insieme sugli stessi dati.
Il metodo più efficace è collegare ogni argomento a una decisione tracciabile. Dall'analisi degli infortuni nasce un intervento; dagli esiti della sorveglianza sanitaria una revisione delle mansioni; dai programmi formativi un calendario di corsi. Ciascun punto si chiude con un responsabile e una scadenza.
Nella riunione successiva quegli impegni tornano come primo punto all'ordine del giorno, per verificare cosa è stato realizzato. Questo ciclo trasforma l'adempimento in uno strumento di gestione continua, in linea con la logica di miglioramento progressivo che percorre l'intero Testo Unico.
Il verbale e le conseguenze dell'omissione
Della riunione va redatto un verbale a disposizione dei partecipanti per la consultazione. Il verbale è la prova dell'adempimento: deve riportare data, presenze, temi trattati e decisioni assunte, così da poter dimostrare in sede ispettiva che l'incontro si è realmente tenuto con i contenuti di legge.
La mancata convocazione della riunione, dove obbligatoria, è sanzionata a carico del datore di lavoro dall'art. 55. Al di là della sanzione, saltare la riunione priva l'azienda di un momento di controllo prezioso, il cui verbale documenta la revisione annuale dell'intero sistema di prevenzione.
Convocazione e verbale vanno conservati insieme come un fascicolo unico. La prima dimostra che tutte le figure sono state invitate nei tempi dovuti; il secondo attesta cosa si è discusso e deciso. In assenza di uno dei due, l'azienda fatica a provare di aver realmente tenuto la riunione con i contenuti richiesti dalla legge.
Va inoltre ricordato che la riunione non esaurisce il dialogo con i lavoratori. Resta ferma la consultazione del RLS nei singoli casi previsti dall'art. 50, così come gli obblighi di informazione e formazione: l'incontro annuale è un momento di sintesi, non un sostituto degli altri canali di partecipazione alla prevenzione.
Un ultimo aspetto riguarda la tempistica. Scegliere un periodo dell'anno stabile, ad esempio a ridosso della chiusura del bilancio di sicurezza, aiuta a non dimenticare la scadenza e a disporre di dati completi su infortuni e sorveglianza. La regolarità nel calendario è essa stessa un indice di buona organizzazione della prevenzione.
Nelle realtà multisede la riunione va riferita alla singola unità produttiva sopra soglia, non accorpata in un unico incontro di gruppo. Ogni stabilimento ha i propri rischi, i propri infortuni e il proprio RLS: unificare tutto in una sede sola snaturerebbe la funzione dell'art. 35, che guarda al contesto concreto di lavoro.
Domande frequenti
La riunione periodica è obbligatoria per tutte le aziende?
No. L'obbligo scatta solo nelle aziende o unità produttive con più di quindici lavoratori, dove il datore deve convocarla almeno una volta l'anno. Nelle realtà più piccole la riunione non è imposta, ma il RLS può chiederne la convocazione quando cambiano in modo significativo le condizioni di esposizione al rischio.
Ogni quanto va tenuta la riunione periodica sulla sicurezza?
L'art. 35 fissa una cadenza minima annuale: la riunione va indetta almeno una volta l'anno. Si tratta di un minimo, non di un tetto. È opportuno convocarla anche in corso d'anno quando intervengono modifiche produttive rilevanti, nuovi rischi, andamenti infortunistici anomali o richieste motivate del RLS legate a variazioni delle condizioni di lavoro.
Il medico competente deve sempre partecipare alla riunione?
Il medico competente partecipa alla riunione periodica solo quando è stato nominato, cioè quando in azienda è prevista la sorveglianza sanitaria. In quella sede riferisce sugli esiti collettivi e anonimi degli accertamenti sanitari. Se l'azienda non è soggetta a sorveglianza sanitaria e non ha medico competente, la riunione si tiene senza questa figura.
Cosa deve contenere il verbale della riunione periodica?
Il verbale deve riportare la data, i nominativi dei presenti, gli argomenti trattati e le decisioni assunte sui temi indicati dall'art. 35: DVR, andamento di infortuni e malattie professionali, sorveglianza sanitaria, criteri di scelta dei DPI e programmi formativi. Va messo a disposizione dei partecipanti e conservato come prova dell'adempimento.
Fonti normative e riferimenti
- D.Lgs. 81/2008, art. 35 (riunione periodica) e art. 55 (sanzioni) — testo vigente su normattiva.it — 2008-04-30
- D.Lgs. 81/2008, artt. 25 e 50 (compiti di medico competente e RLS nella riunione) — 2008-04-30