Nomine e deleghe sicurezza sul lavoro: art. 16 e figure obbligate
A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 15 luglio 2026
Le nomine e deleghe sicurezza sul lavoro sono gli atti con cui il datore assegna ruoli e trasferisce funzioni: nomina RSPP, medico competente e addetti alle emergenze, oppure delega parte dei propri obblighi con l'atto scritto dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008. Delega e nomina, però, non coincidono.
La differenza tra nomina, designazione e delega di funzioni
Nel linguaggio comune si parla genericamente di nomine, ma il D.Lgs. 81/2008 distingue istituti diversi. La nomina o designazione attribuisce a un soggetto un compito tecnico, senza spostare la posizione di garanzia del datore. La delega di funzioni, invece, trasferisce vere e proprie responsabilità.
Nominare il RSPP significa affidargli il coordinamento del servizio di prevenzione, ma il datore resta il garante ultimo. Delegare a un dirigente la gestione degli obblighi dell'art. 18, con i poteri e i requisiti dell'art. 16, sposta invece su di lui la responsabilità penale per quelle funzioni.
La conseguenza pratica è netta. Chi nomina conserva su di sé la responsabilità e si avvale di un supporto; chi delega, alle rigorose condizioni di legge, trasferisce parte della propria posizione di garanzia. Confondere i due gesti porta ad attese sbagliate su chi risponde davvero quando qualcosa va storto.
Capire la distinzione evita errori costosi. Un'azienda che crede di essersi liberata di un obbligo con una semplice lettera di incarico, priva dei requisiti della delega, scopre in giudizio che la responsabilità non si è mai spostata dal vertice.
Esiste poi la designazione degli addetti alle emergenze, un terzo istituto ancora diverso. Nominare gli addetti antincendio o al primo soccorso non trasferisce responsabilità datoriali: attribuisce un compito operativo a lavoratori che, salvo giustificato motivo, non possono rifiutarlo e vanno formati secondo i decreti di settore.
I requisiti di validità della delega secondo l'art. 16
La delega di funzioni è ammessa, salvo i casi in cui la legge la vieta, solo se rispetta tutte le condizioni dell'art. 16. Manca anche uno solo di questi elementi e la delega è inefficace: la posizione di garanzia resta integralmente in capo al delegante.
- Atto scritto recante data certa, per rendere opponibile il trasferimento delle funzioni.
- Delegato in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni.
- Attribuzione al delegato di autonomia di spesa e dei poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari.
- Accettazione scritta della delega da parte del delegato e adeguata pubblicità dell'atto in azienda.
L'art. 16 chiarisce anche che la delega non esclude l'obbligo di vigilanza del datore sul corretto svolgimento delle funzioni trasferite. Tale obbligo si intende assolto se l'azienda ha adottato e attuato efficacemente un modello di organizzazione e gestione ai sensi dell'art. 30, comma 4.
Il requisito più trascurato è l'autonomia di spesa. Delegare la sicurezza a un responsabile privo di un budget effettivo è un controsenso giuridico: se il delegato non può ordinare interventi, acquistare protezioni o fermare una lavorazione pericolosa senza chiedere autorizzazioni, la posizione di garanzia resta di fatto in capo a chi tiene i cordoni della borsa.
Cosa non si può delegare e la subdelega
Due obblighi restano sempre nelle mani del datore: la valutazione dei rischi con il DVR e la designazione del RSPP, entrambi indelegabili per l'art. 17. Tutto il resto, cioè gli obblighi dell'art. 18, può essere delegato con l'atto dell'art. 16.
Il delegato, a sua volta, può conferire una subdelega per specifiche funzioni. La subdelega richiede le stesse condizioni della delega originaria, deve avvenire previa intesa con il datore e non è ulteriormente trasferibile: la catena si ferma al secondo livello per non disperdere le responsabilità.
Anche una delega valida non spegne del tutto la responsabilità del vertice. Restano in capo al datore la scelta di un delegato competente e il controllo sul suo operato: negligenze nella selezione o nella vigilanza possono riportare la responsabilità in alto, nonostante l'atto sia formalmente ineccepibile.
Perché una delega può essere dichiarata inefficace
In sede di accertamento le deleghe cadono spesso non per assenza dell'atto, ma per vizi sostanziali. Il giudice guarda alla realtà dei poteri, non alla carta: una delega scritta bene ma smentita dai fatti non protegge chi l'ha conferita.
- Delegato privo dei requisiti tecnici richiesti dalle funzioni, scelto per ragioni di comodo anziché di competenza.
- Poteri di spesa solo nominali, con ogni decisione economica di fatto trattenuta dal delegante.
- Mancanza di data certa o di accettazione scritta, che rende l'atto inopponibile a terzi e all'organo di vigilanza.
Il principio di effettività dell'art. 299 completa il quadro: chi esercita concretamente i poteri di datore, dirigente o preposto ne assume le responsabilità anche senza investitura formale. Deleghe e nomine servono quindi a far coincidere organigramma documentale e organizzazione reale, non a costruire schermi difensivi.
Ne discende un criterio di prudenza. Prima di firmare una delega conviene chiedersi se il delegato potrà davvero esercitare i poteri che gli si attribuiscono; prima di ometterne una, se chi svolge di fatto quelle funzioni sia coperto da un incarico chiaro. La coerenza tra carta e realtà è la vera tutela.
Le nomine obbligatorie e il registro degli atti
Accanto alle deleghe, l'azienda deve formalizzare una serie di nomine che il Testo Unico impone a prescindere dalla dimensione. Tenerle raccolte in un registro ordinato, con date e accettazioni, è il modo più semplice per dimostrarle in sede di verifica ispettiva.
| Figura | Riferimento | Chi provvede |
|---|---|---|
| RSPP | Artt. 17 e 31 | Datore di lavoro (obbligo indelegabile) |
| Medico competente | Art. 18, c. 1, lett. a | Datore di lavoro, se serve sorveglianza sanitaria |
| Addetti antincendio e primo soccorso | Art. 18, c. 1, lett. b | Datore di lavoro (designazione) |
| Preposti | Art. 18, c. 1, lett. b-bis | Datore di lavoro (individuazione, L. 215/2021) |
L'individuazione del preposto merita attenzione: dopo la Legge 215/2021 non è più facoltativa. Il datore deve individuare formalmente chi sovrintende e vigila, anche perché, in mancanza di atto, risponde comunque chi esercita di fatto quelle funzioni per il principio di effettività.
Tenere ordinato il fascicolo delle nomine ha un valore pratico immediato. In un controllo ispettivo, poter esibire subito gli atti con date, accettazioni e attestati di formazione delle figure designate dimostra la conformità; una documentazione dispersa, al contrario, lascia intendere che le nomine siano state formalizzate solo a posteriori.
Le nomine vanno inoltre tenute vive. Un medico competente che cessa l'incarico, un addetto antincendio che si dimette o un preposto trasferito lasciano scoperture che l'azienda deve colmare subito, aggiornando gli atti. Un organigramma della sicurezza fermo a nominativi non più in servizio è tanto rischioso quanto la sua assenza.
Nel valutare le nomine conviene distinguere obbligo e opportunità. Alcune figure sono imposte dalla legge in ogni azienda, altre diventano necessarie solo al superamento di certe soglie o in presenza di specifici rischi. Mappare per prima cosa ciò che è dovuto evita di disperdere energie su formalismi non richiesti dalla propria organizzazione.
Domande frequenti
La delega di funzioni libera il datore da ogni responsabilità?
No. Anche una delega perfettamente valida ai sensi dell'art. 16 non elimina l'obbligo del datore di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni trasferite. La delega sposta la responsabilità operativa sul delegato, ma il vertice conserva un dovere di controllo, che si considera assolto se l'azienda ha adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo ex art. 30.
Serve un atto scritto per nominare il RSPP?
Sì. La designazione del RSPP deve risultare da un atto formale, con l'accettazione dell'incarico da parte del designato, e va comunicata secondo le modalità di legge. A differenza della delega di funzioni, però, la nomina del RSPP non trasferisce responsabilità datoriali: resta un obbligo indelegabile del datore ai sensi dell'art. 17.
Il delegato può a sua volta delegare le funzioni ricevute?
In parte sì. L'art. 16 ammette la subdelega per funzioni specifiche, ma a condizioni stringenti: servono gli stessi requisiti della delega originaria, l'intesa preventiva con il datore di lavoro e la subdelega non può essere ulteriormente trasferita. La catena delle responsabilità si arresta così al secondo livello, evitando frammentazioni incontrollate.
Cosa cambia con l'obbligo di individuare il preposto?
Dopo la Legge 215/2021 il datore deve individuare formalmente i preposti, indicando chi sovrintende le attività e vigila sui comportamenti. L'atto rende trasparente l'organizzazione, ma non è costitutivo: chi esercita di fatto le funzioni di preposto ne assume le responsabilità anche senza incarico scritto, per il principio di effettività dell'art. 299.
Fonti normative e riferimenti
- D.Lgs. 81/2008, artt. 16, 17, 18, 30 e 31 (testo vigente su normattiva.it) — 2008-04-30
- Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (conversione D.L. 146/2021), individuazione del preposto — GU Serie Generale n. 301 del 20/12/2021 — 2021-12-20