Istituto Formazione Sicurezza

Rischio incendio: valutazione, classificazione e misure antincendio

A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 15 luglio 2026

Il rischio incendio è la probabilità che si sviluppi un incendio e la gravità dei danni che ne possono derivare a persone e beni. Nei luoghi di lavoro non normati si valuta secondo il DM 3 settembre 2021, che guida l'analisi dei pericoli e la scelta di misure di prevenzione e protezione proporzionate.

Che cos'è il rischio incendio e come nasce la combustione

Il rischio incendio dipende da tre condizioni simultanee, il cosiddetto triangolo del fuoco: un combustibile, un comburente (di norma l'ossigeno dell'aria) e una sorgente d'innesco con energia sufficiente. Eliminare o separare anche uno solo dei tre lati impedisce l'innesco: è il principio su cui poggia ogni misura di prevenzione.

Una volta innescato, l'incendio evolve in fasi: ignizione, propagazione, incendio generalizzato (flashover) e declino. I prodotti più letali non sono le fiamme ma i fumi caldi e i gas tossici, in particolare il monossido di carbonio, che riducono la visibilità e provocano intossicazione prima che il calore diventi insostenibile.

Gli incendi si classificano per tipo di combustibile, criterio che orienta la scelta dell'agente estinguente. La classificazione è fissata dalla norma UNI EN 2 e richiamata dalla segnaletica degli estintori, così che l'addetto riconosca a colpo d'occhio quale mezzo usare su quale focolaio.

Il comburente è quasi sempre l'ossigeno dell'aria, presente al ventuno per cento: per questo agire sul combustibile e sull'innesco è più praticabile che ridurre l'ossigeno, salvo ambienti chiusi con impianti a gas inerte. La prevenzione punta perciò a separare i materiali combustibili dalle possibili sorgenti di calore.

La rapidità con cui un incendio si sviluppa dipende dal carico d'incendio, cioè dalla quantità di materiale combustibile per unità di superficie, e dalla sua distribuzione. Depositi disordinati, imballaggi accumulati e materiali facilmente infiammabili accelerano la propagazione e riducono il tempo utile per l'evacuazione, che resta il vero parametro critico per la salvezza delle persone.

Le classi di fuoco e gli agenti estinguenti

Classi di incendio secondo la norma UNI EN 2 e agenti idonei
ClasseCombustibileAgente estinguente tipico
ASolidi con brace (legno, carta, tessuti)Acqua, schiuma, polvere
BLiquidi infiammabili (benzine, solventi, oli)Schiuma, polvere, anidride carbonica
CGas infiammabili (metano, GPL, idrogeno)Polvere; prima intercettare il flusso di gas
DMetalli combustibili (magnesio, sodio, alluminio)Polveri speciali dedicate
FOli e grassi vegetali o animali da cotturaEstinguenti a saponificazione specifici

Usare l'agente sbagliato aggrava l'evento: l'acqua su un liquido infiammabile ne favorisce la diffusione, sul quadro elettrico in tensione espone a folgorazione. Per questo la scelta e la distribuzione degli estintori derivano dalla valutazione, non da abitudini di reparto.

La collocazione dei presidi segue criteri di distanza e visibilità: gli estintori portatili devono essere raggiungibili con un percorso breve, segnalati e mai ostruiti da materiali. La manutenzione periodica, disciplinata dal DM 1 settembre 2021, ne garantisce l'efficienza nel tempo attraverso sorveglianza, controllo, revisione e collaudo affidati a personale competente.

Accanto agli estintori, negli edifici più complessi operano la rete di idranti, gli impianti automatici di rivelazione e allarme e, dove richiesti, gli impianti di spegnimento. Ogni presidio ha una funzione precisa nella catena che va dalla scoperta precoce del principio d'incendio fino al controllo o all'estinzione, e va progettato in coerenza con la valutazione del rischio.

La valutazione del rischio incendio secondo il DM 3 settembre 2021

Dal 29 ottobre 2022 la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro segue il DM 3 settembre 2021, che ha superato il previgente DM 10 marzo 1998. Per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (allegato I del DPR 151/2011) resta invece il Codice di prevenzione incendi, il DM 3 agosto 2015.

Il datore di lavoro identifica i pericoli d'incendio: sostanze e materiali combustibili, sorgenti d'innesco, carico d'incendio, presenza e capacità di esodo delle persone. Definisce poi le misure preventive, protettive e gestionali e ne verifica l'adeguatezza, aggiornando la valutazione a ogni modifica rilevante di layout, lavorazioni o destinazione d'uso.

L'esito confluisce nel documento di valutazione dei rischi e orienta la progettazione delle vie di esodo, dei presidi e del piano di emergenza. La valutazione non è un adempimento statico: infortuni, near miss e variazioni del carico d'incendio impongono di rivederla.

La valutazione tiene conto anche delle persone presenti e della loro capacità di mettersi in salvo autonomamente. La presenza di pubblico, di lavoratori con ridotta mobilità o di attività nel periodo notturno modifica sensibilmente le misure necessarie, in particolare il dimensionamento delle vie di esodo e i tempi di allertamento e sfollamento.

Un errore frequente è considerare la valutazione un documento da archiviare. In realtà ogni cambiamento rilevante, come un nuovo deposito, una lavorazione con fiamme libere o l'ampliamento dei locali, può spostare il livello di rischio e richiedere misure aggiuntive. Il riesame periodico mantiene la valutazione aderente alla situazione reale dell'attività.

I tre livelli di rischio e la formazione degli addetti

Il DM 2 settembre 2021 classifica i luoghi di lavoro in tre livelli di rischio d'incendio, indicati come livello 1, 2 e 3 in ordine crescente di gravità. A ciascun livello corrispondono la designazione e la formazione degli addetti alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze.

La classificazione sostituisce la vecchia tripartizione in rischio basso, medio ed elevato. Determina il monte ore del corso per addetti e la periodicità del relativo aggiornamento, oltre agli obblighi di verifica dell'idoneità tecnica per le attività a rischio più elevato, che richiedono l'attestato rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.

La durata prevista per ciascun livello è definita dalla normativa e indicata nelle schede dei corsi antincendio. Il numero di addetti necessari discende invece dalla valutazione: turni, presenza di pubblico e complessità dell'esodo aumentano la squadra da formare e da designare.

La designazione degli addetti antincendio è un obbligo del datore di lavoro e non può essere rifiutata dal lavoratore se non per giustificato motivo. Gli addetti devono essere presenti durante l'orario di lavoro e in numero sufficiente a coprire turni, assenze e ferie: una squadra formata solo sulla carta non garantisce la gestione dell'emergenza.

Misure di prevenzione, protezione e gestione dell'emergenza

Le misure si distinguono in due famiglie. La prevenzione riduce la probabilità dell'innesco: controllo delle sorgenti di calore, limitazione dei materiali combustibili, manutenzione degli impianti elettrici, gestione ordinata dei depositi e delle atmosfere pericolose. La protezione riduce invece le conseguenze una volta innescato l'incendio.

  • Protezione attiva: estintori, rete idranti, impianti di rivelazione e allarme, evacuatori di fumo e calore, impianti automatici di spegnimento.
  • Protezione passiva: compartimentazione, resistenza al fuoco delle strutture, vie di esodo dimensionate e porte tagliafuoco che rallentano la propagazione.
  • Misure gestionali: piano di emergenza ed evacuazione, informazione ai lavoratori, prove periodiche e manutenzione dei presidi secondo il DM 1 settembre 2021.

La gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza è il cuore del sistema: presidi efficienti ma un piano non provato lasciano le persone senza guida nei minuti decisivi. Le esercitazioni periodiche verificano che percorsi, segnaletica e ruoli funzionino davvero sotto stress.

La compartimentazione agisce quando le altre misure hanno fallito: pareti e porte resistenti al fuoco confinano l'incendio in una porzione dell'edificio, proteggono le vie di fuga e danno tempo ai soccorsi. Una porta tagliafuoco tenuta aperta con un cuneo annulla la protezione dell'intero comparto.

Le vie di esodo devono restare sempre libere, segnalate e illuminate anche in assenza di energia elettrica, grazie all'illuminazione di sicurezza. Uscite bloccate da materiali o chiuse a chiave sono tra le cause ricorrenti di tragedie: la loro fruibilità va verificata quotidianamente, non solo durante le prove di evacuazione periodiche.

Domande frequenti

Quale decreto regola oggi la valutazione del rischio incendio?

Per i luoghi di lavoro non soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco la valutazione segue il DM 3 settembre 2021, in vigore dal 29 ottobre 2022, che ha sostituito il DM 10 marzo 1998. Per le attività elencate nell'allegato I del DPR 151/2011 si applica invece il Codice di prevenzione incendi, cioè il DM 3 agosto 2015. Entrambi confluiscono nel DVR aziendale.

Cosa sono i tre livelli di rischio incendio?

Il DM 2 settembre 2021 classifica i luoghi di lavoro in livello 1, 2 e 3 di rischio d'incendio, in ordine crescente di gravità. La classificazione ha sostituito la vecchia distinzione tra rischio basso, medio ed elevato e determina la formazione degli addetti antincendio, la periodicità dell'aggiornamento e, per i livelli più alti, l'obbligo dell'idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco.

Perché non si usa l'acqua su tutti gli incendi?

L'agente estinguente va scelto in base alla classe di fuoco. L'acqua è efficace sui solidi di classe A, ma sui liquidi infiammabili di classe B ne favorisce la diffusione e su apparecchiature elettriche in tensione espone alla folgorazione. Su oli da cottura di classe F occorrono estinguenti a saponificazione. Usare il mezzo sbagliato può aggravare l'incendio invece di spegnerlo.

Ogni quanto vanno fatte le prove di evacuazione?

Il piano di emergenza deve essere verificato con prove pratiche periodiche. Nelle attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco e nei luoghi con maggiore affollamento la prassi consolidata è almeno annuale, ma la frequenza va tarata sulla valutazione del rischio incendio e sul turnover del personale. Ogni prova va verbalizzata, annotando criticità e tempi di sfollamento per migliorare le procedure.

Fonti normative e riferimenti

  • DM 3 settembre 2021 (criteri progettazione e valutazione rischio incendio) — in vigore dal 29/10/20222022-10-29
  • DM 2 settembre 2021 (gestione sicurezza antincendio e formazione addetti)2022-10-04
  • UNI EN 2 (classificazione dei fuochi) e DPR 151/2011, allegato I