Regolamento 1935/2004 sui MOCA: idoneità e dichiarazione di conformità
A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 15 luglio 2026
Il Regolamento (CE) 1935/2004 fissa i requisiti generali dei materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA). Impone il principio di inerzia, la rintracciabilità e, per i materiali con misure specifiche, la dichiarazione di conformità. È integrato dalle buone pratiche di fabbricazione del Regolamento 2023/2006.
Cosa stabilisce il Regolamento 1935/2004 sui MOCA
Il Regolamento (CE) 1935/2004 del 27 ottobre 2004 costituisce la cornice europea dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti, dagli imballaggi alle attrezzature di lavorazione. Ha abrogato le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, uniformando i principi validi per tutti i tipi di materiale.
Il cuore della norma è l'articolo 3, il cosiddetto principio di inerzia: i MOCA non devono cedere agli alimenti componenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute, alterare in modo inaccettabile la composizione o modificare le caratteristiche organolettiche di odore e sapore.
Lo stesso articolo vieta inoltre che i materiali inducano in errore il consumatore o alterino in modo ingannevole l'aspetto dell'alimento. Un contenitore non deve, ad esempio, cedere sostanze che facciano apparire più fresco un prodotto in realtà deteriorato, distorcendo la percezione della sua qualità reale.
La sigla MOCA indica quindi una vasta gamma di prodotti: pellicole, contenitori, posate, nastri trasportatori, guarnizioni, macchine per il confezionamento. La disciplina interessa i produttori del settore alimentare e dell'imballaggio, con ricadute anche sulla valutazione del rischio chimico per gli operatori esposti alle sostanze impiegate.
Le categorie di materiali e le misure specifiche
L'allegato I elenca diciassette gruppi di materiali per i quali possono essere adottate misure specifiche europee. Per alcuni esistono già regolamenti dedicati che dettagliano sostanze ammesse e limiti di migrazione; per altri, in assenza di misura UE, valgono le disposizioni nazionali.
| Materiale | Misura specifica applicabile |
|---|---|
| Materie plastiche | Regolamento (UE) 10/2011 |
| Plastica riciclata | Regolamento (UE) 2022/1616 |
| Materiali attivi e intelligenti | Regolamento (CE) 450/2009 |
| Ceramica | Direttiva 84/500/CEE |
| Cellulosa rigenerata | Direttiva 2007/42/CE |
| Carta, cartone, metalli, vetro | Disposizioni nazionali in assenza di misura UE |
In assenza di una misura specifica europea, come per la carta, il cartone e molti metalli, la conformità si valuta sulla base delle disposizioni nazionali e dei pareri tecnici disponibili. L'operatore resta comunque tenuto a garantire il principio generale di inerzia, documentando le verifiche condotte sul proprio materiale.
La migrazione è il fenomeno chiave: il passaggio di sostanze dal materiale all'alimento. Il limite di migrazione globale misura la quantità totale di sostanze che possono trasferirsi, mentre i limiti specifici riguardano singole sostanze potenzialmente nocive. Le prove si eseguono con simulanti che riproducono il comportamento delle diverse categorie di alimenti.
Un aspetto tecnico rilevante sono le sostanze aggiunte non intenzionalmente (NIAS): impurezze, prodotti di reazione o di degradazione che possono formarsi durante la produzione. La loro individuazione e valutazione è tra i compiti più complessi per chi redige la documentazione di conformità di un materiale, in particolare per le materie plastiche.
Le buone pratiche di fabbricazione (GMP) del Regolamento 2023/2006
La conformità del prodotto non basta: il processo deve essere controllato. Il Regolamento (CE) 2023/2006 impone le buone pratiche di fabbricazione (GMP) a tutte le fasi della filiera, tranne la produzione delle sostanze di partenza, per garantire che i MOCA siano prodotti in modo costante e coerente con le specifiche.
Le GMP richiedono un sistema di assicurazione della qualità, un sistema di controllo della qualità e una documentazione adeguata. Non sono un adempimento formale: impongono di scegliere materie prime idonee, controllare i processi e formare il personale, dimostrando con registrazioni tracciabili che ogni lotto segue procedure definite e ripetibili.
Particolare attenzione riguarda gli inchiostri da stampa e gli adesivi: le sostanze applicate sulla faccia esterna non devono trasferirsi a quella interna a contatto con l'alimento, né per contatto diretto nella bobina né attraverso il materiale. È il fenomeno del set-off, che le GMP impongono di prevenire.
La dichiarazione di conformità e la rintracciabilità
Per i materiali coperti da una misura specifica, come le materie plastiche, è obbligatoria la dichiarazione di conformità che accompagna il prodotto in tutte le fasi di commercializzazione, escluso il dettaglio. Attesta il rispetto della normativa e riporta le condizioni d'uso previste, ad esempio i tipi di alimento e le temperature ammesse.
La responsabilità segue la filiera: ogni operatore garantisce la parte di processo che gestisce e trasferisce a valle le informazioni con la dichiarazione e la documentazione di supporto. Il produttore dell'imballaggio finito integra così i dati ricevuti dai fornitori delle materie prime e degli inchiostri.
L'articolo 17 aggiunge l'obbligo di rintracciabilità: ogni operatore deve poter individuare da chi ha ricevuto e a chi ha fornito il materiale, per gestire eventuali richiami dal mercato. In Italia gli operatori del settore si registrano presso l'autorità sanitaria competente, che inserisce lo stabilimento negli elenchi regionali.
- Marcatura: il simbolo del bicchiere e forchetta o la dicitura «per contatto con alimenti», salvo oggetti destinati con evidenza a tale uso.
- Idoneità: i materiali privi di misura UE seguono le regole nazionali, in Italia il DPR 777/1982 e i decreti collegati.
- Controlli: svolti dalle ASL e, per le importazioni, dagli uffici di sanità di frontiera, con campionamento e analisi dei materiali.
- Sanzioni: il D.Lgs. 29/2017 disciplina l'apparato sanzionatorio per le violazioni degli obblighi sui MOCA.
MOCA e sicurezza degli operatori del settore
La disciplina MOCA guarda al consumatore finale, ma la produzione di questi materiali è un'attività industriale con propri rischi. La lavorazione di plastiche, la stampa e l'applicazione di adesivi comportano l'impiego di solventi, monomeri e additivi che rientrano nella valutazione del rischio chimico aziendale.
Per gli addetti valgono quindi le misure del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008: schede dati di sicurezza, controllo dell'esposizione, ventilazione e dispositivi di protezione. La formazione dei lavoratori del comparto integra le indicazioni sull'igiene di prodotto con quelle sulla sicurezza del processo produttivo.
Distinguere i due piani evita confusione: la dichiarazione di conformità del materiale non certifica la sicurezza del lavoro in fabbrica, così come il documento di valutazione dei rischi non attesta l'idoneità del prodotto al contatto alimentare. Un'azienda del settore deve presidiare entrambi gli aspetti con documenti e responsabilità separati.
Il quadro europeo è in evoluzione: la Commissione ha avviato una revisione della normativa MOCA per rafforzarne sicurezza e sostenibilità. Le imprese del settore devono perciò monitorare gli aggiornamenti, senza dare per definitivo un assetto che potrebbe cambiare nei prossimi anni con nuove misure specifiche.
Un esempio chiarisce la differenza tra i piani: chi stampa vaschette in polipropilene deve garantire, come produttore, la conformità del contenitore al Regolamento 10/2011 e, come datore di lavoro, la valutazione del rischio da solventi degli inchiostri per gli operatori. Due obblighi paralleli, con documenti e controlli distinti.
Domande frequenti
Cosa significa l'acronimo MOCA?
MOCA sta per Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti. Comprende tutto ciò che, nel normale impiego, tocca gli alimenti o può trasferirvi le proprie sostanze: imballaggi, contenitori, stoviglie, macchine per il confezionamento, nastri e guarnizioni. Il Regolamento 1935/2004 ne fissa i requisiti generali di sicurezza per la salute del consumatore.
Per quali materiali è obbligatoria la dichiarazione di conformità MOCA?
È obbligatoria per i materiali coperti da una misura specifica europea, come le materie plastiche del Regolamento (UE) 10/2011. La dichiarazione accompagna il prodotto in tutte le fasi commerciali tranne la vendita al dettaglio e indica le condizioni d'uso ammesse. Per i materiali senza misura UE valgono le regole nazionali applicabili.
Che rapporto c'è tra il Regolamento 1935/2004 e le GMP del 2023/2006?
Il Regolamento 1935/2004 fissa i requisiti che il MOCA deve possedere, mentre il Regolamento 2023/2006 disciplina come deve essere fabbricato. Le buone pratiche di fabbricazione impongono sistemi di assicurazione e controllo della qualità in tutte le fasi della filiera, così che il risultato sia costantemente conforme al principio di inerzia.
I MOCA riguardano anche la sicurezza dei lavoratori?
Indirettamente sì. La disciplina MOCA tutela il consumatore finale, ma la produzione di questi materiali comporta l'impiego di sostanze chimiche, inchiostri e adesivi che rientrano nella valutazione del rischio chimico aziendale ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008. Le due normative operano su piani distinti ma complementari.
Fonti normative e riferimenti
- Regolamento (CE) n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati al contatto con i prodotti alimentari — GU UE L 338 del 13/11/2004 — 2004-11-13
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali a contatto con alimenti — GU UE L 384 del 29/12/2006 — 2006-12-29
- D.Lgs. 10 febbraio 2017, n. 29 (disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa MOCA)