Regolamento REACH: registrazione, SDS e restrizioni delle sostanze chimiche
A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 15 luglio 2026
Il Regolamento REACH (CE 1907/2006) governa registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche nell'Unione europea, istituendo l'Agenzia ECHA. Vale il principio «nessun dato, nessun mercato»: senza registrazione una sostanza non circola. La scheda dati di sicurezza trasmette le informazioni lungo la catena di fornitura.
Cos'è il Regolamento REACH e a cosa serve
Il Regolamento REACH (CE 1907/2006) è la normativa europea sulle sostanze chimiche: l'acronimo sta per Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Ha istituito l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), con sede a Helsinki, che coordina l'intero sistema.
L'obiettivo è duplice: proteggere la salute umana e l'ambiente dai rischi delle sostanze e, al tempo stesso, garantire la libera circolazione nel mercato interno. L'onere della prova ricade sull'industria, secondo il principio «nessun dato, nessun mercato»: chi non dimostra la sicurezza d'uso non può immettere la sostanza.
Prima del REACH la responsabilità di dimostrare la pericolosità delle sostanze già in commercio gravava in larga parte sulle autorità pubbliche, con tempi lunghi e informazioni incomplete. Il regolamento ha ribaltato l'impostazione, spostando sull'industria l'onere di conoscere e documentare le proprietà delle sostanze prodotte e importate.
Il campo di applicazione è ampio ma non totale: alcune sostanze e usi sono esclusi o esentati, come i rifiuti, molte sostanze radioattive e determinati intermedi in condizioni controllate. Restano invece pienamente soggette le sostanze industriali di uso comune, comprese quelle impiegate quotidianamente negli ambienti di lavoro.
Dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione, le imprese britanniche non beneficiano più delle registrazioni UE e viceversa: è nato un sistema autonomo, spesso chiamato UK REACH. Le aziende italiane che importano da o esportano verso quel mercato devono considerare i due regimi come distinti, con adempimenti separati.
I quattro processi: registrazione, valutazione, autorizzazione, restrizione
Il nome REACH riassume le quattro fasi del sistema. Ognuna interviene in un momento diverso del ciclo di vita della sostanza e coinvolge attori differenti, dall'impresa che registra all'ECHA e agli Stati membri che valutano e propongono limitazioni.
| Processo | In cosa consiste | Chi interviene |
|---|---|---|
| Registrazione | Dossier obbligatorio per sostanze prodotte o importate da 1 tonnellata/anno | Fabbricanti e importatori |
| Valutazione | Controllo dei dossier e approfondimento sulle sostanze sospette | ECHA e Stati membri |
| Autorizzazione | Uso soggetto ad autorizzazione per le sostanze estremamente preoccupanti | Commissione europea su proposta ECHA |
| Restrizione | Limitazioni o divieti d'uso a tutela di salute e ambiente | Stati membri e Commissione |
La registrazione è avvenuta per fasi, con scadenze scaglionate in base al tonnellaggio e alla pericolosità: le quantità maggiori e le sostanze più critiche sono state registrate per prime. Oggi il sistema è a regime e chi immette per la prima volta una sostanza sopra la soglia deve registrarla prima di poterla commercializzare.
Le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), come alcune cancerogene o persistenti, entrano nella «lista delle sostanze candidate» e possono passare all'allegato XIV, che ne subordina l'uso ad autorizzazione. Le restrizioni dell'allegato XVII vietano invece o limitano usi specifici, come nel caso dell'amianto.
Un principio trasversale è la condivisione dei dati: i dichiaranti della stessa sostanza costituiscono un forum per scambiarsi le informazioni ed evitare la duplicazione dei test, in particolare quelli sugli animali, che il regolamento ammette solo come ultima risorsa quando non esistono alternative.
La scheda dati di sicurezza (SDS) e la catena di fornitura
Lo strumento che fa viaggiare le informazioni lungo la filiera è la scheda dati di sicurezza (SDS), disciplinata dall'articolo 31 e dall'allegato II. Il fornitore la trasmette al destinatario per le sostanze e le miscele pericolose, aggiornandola quando emergono nuovi dati rilevanti.
La scheda è strutturata in sedici sezioni obbligatorie: identificazione, pericoli, composizione, misure di primo soccorso e antincendio, manipolazione e stoccaggio, controllo dell'esposizione, proprietà, stabilità, informazioni tossicologiche ed ecologiche, smaltimento, trasporto e informazioni normative.
Non è un documento statico: va aggiornata quando emergono nuove informazioni sui pericoli, quando viene rilasciata o rifiutata un'autorizzazione o quando si impone una restrizione. Il fornitore trasmette la versione aggiornata a chi ha ricevuto la sostanza nei dodici mesi precedenti.
Per le sostanze registrate in quantità rilevanti e classificate pericolose, alla scheda si allegano gli scenari d'esposizione, che descrivono le condizioni d'uso sicuro. L'utilizzatore a valle deve verificare che il proprio impiego rientri in tali scenari, comunicare al fornitore usi non previsti e applicare le misure di gestione del rischio.
REACH e valutazione del rischio chimico in azienda
La scheda dati di sicurezza è il punto di partenza della valutazione del rischio chimico prevista dall'articolo 223 del D.Lgs. 81/2008. Da essa il datore di lavoro ricava pericoli, valori limite di esposizione e misure di prevenzione da tradurre in procedure operative.
La coerenza tra i documenti è essenziale: le misure indicate nella scheda devono ritrovarsi nelle procedure aziendali e nel documento di valutazione dei rischi. Una scheda archiviata ma non tradotta in istruzioni operative non protegge nessuno; serve un lavoro di collegamento tra informazione di prodotto e organizzazione del lavoro.
REACH e Regolamento CLP lavorano in tandem ma su piani diversi: il primo gestisce la sostanza nel suo ciclo di vita, il secondo ne comunica il pericolo con etichetta e pittogrammi. La conoscenza di entrambi è parte della formazione tecnica di RSPP e ASPP.
Nelle attività con esposizione a più agenti chimici, la valutazione integra le informazioni delle diverse schede per stimare gli effetti combinati. È un compito tecnico in cui il responsabile della prevenzione si avvale dei dati REACH e, dove necessario, del supporto del medico competente per la sorveglianza sanitaria.
- Raccogliere e archiviare le schede dati di sicurezza aggiornate di tutte le sostanze impiegate.
- Verificare la presenza di sostanze in autorizzazione o soggette a restrizione nei propri cicli produttivi.
- Confrontare l'uso reale con gli scenari d'esposizione e adeguare le misure di prevenzione.
Ruoli nella filiera e sostanze soggette a controllo
Il REACH assegna a ciascun soggetto obblighi calibrati sulla sua posizione. Il fabbricante e l'importatore registrano e forniscono i dati; l'utilizzatore a valle applica gli usi sicuri e segnala eventuali criticità; il distributore trasmette le informazioni senza alterarle. Nessun anello della catena è privo di responsabilità.
Particolare attenzione meritano le sostanze estremamente preoccupanti. La loro presenza in un ciclo produttivo va monitorata perché l'inserimento nella lista delle candidate, e poi nell'allegato XIV, può trasformare un uso oggi libero in un uso soggetto ad autorizzazione, con obblighi informativi già dalla fase di candidatura.
Le restrizioni dell'allegato XVII incidono direttamente sulle scelte di acquisto e di processo: verificare periodicamente gli aggiornamenti evita di impiegare sostanze divenute vietate per determinati usi. È un controllo che rientra nella gestione ordinaria del rischio chimico e nella responsabilità del datore di lavoro.
Anche gli articoli, cioè gli oggetti fabbricati, sono coinvolti: chi produce o importa articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti oltre determinate soglie ha obblighi di notifica e di informazione verso i clienti e i consumatori, a garanzia della trasparenza lungo tutta la catena di fornitura.
Domande frequenti
Che cosa significa l'acronimo REACH?
REACH è l'acronimo inglese di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, cioè registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Indica le quattro fasi del sistema europeo introdotto dal Regolamento (CE) 1907/2006, che affida all'industria l'onere di dimostrare l'uso sicuro delle sostanze prima di immetterle sul mercato dell'Unione.
Quando è obbligatoria la registrazione di una sostanza al REACH?
La registrazione è obbligatoria per fabbricanti e importatori che producono o importano una sostanza in quantità pari o superiore a una tonnellata all'anno. Il dossier va presentato all'ECHA con i dati sulle proprietà e sugli usi sicuri. Vige il principio «nessun dato, nessun mercato»: senza registrazione la sostanza non può circolare legalmente.
A cosa serve la scheda dati di sicurezza?
La scheda dati di sicurezza trasmette lungo la catena di fornitura le informazioni su pericoli, misure di protezione e uso sicuro di una sostanza o miscela pericolosa. Strutturata in sedici sezioni, è lo strumento con cui il datore di lavoro effettua la valutazione del rischio chimico prevista dall'articolo 223 del D.Lgs. 81/2008.
Cosa sono le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)?
Sono sostanze che destano particolare preoccupazione, per esempio cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione o persistenti e bioaccumulabili. Vengono inserite nella lista delle sostanze candidate dell'ECHA e possono passare all'allegato XIV del REACH, che ne subordina l'uso a un'autorizzazione specifica. L'obiettivo è sostituirle progressivamente con alternative più sicure.
Fonti normative e riferimenti
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) — GU UE L 396 del 30/12/2006 — 2006-12-30
- Regolamento (UE) 2020/878 (allegato II del REACH: format della scheda dati di sicurezza)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 223 (valutazione del rischio chimico) — 2008-04-30