Titolo VII del D.Lgs. 81/2008: attrezzature con videoterminali
A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 15 luglio 2026
Il Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 disciplina l'uso di attrezzature munite di videoterminali: definisce il videoterminalista come chi vi opera almeno venti ore settimanali e impone analisi del posto di lavoro, pause, sorveglianza sanitaria della vista. Comprende gli articoli 172-179 e l'Allegato XXXIV.
Chi è il videoterminalista secondo il Titolo VII
L'art. 173 fornisce la definizione decisiva: è videoterminalista il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali. La soglia è netta e discrimina chi ha diritto alle tutele rafforzate del Titolo VII da chi usa il computer solo occasionalmente.
Il Titolo VII comprende gli articoli 172-179 e recepisce la direttiva 90/270/CEE. Si applica a un numero enorme di lavoratori d'ufficio, ma la soglia oraria resta il criterio di riferimento: sotto le venti ore settimanali il lavoratore non è videoterminalista in senso tecnico, pur restando tutelato dai principi generali del Titolo I.
L'analisi del posto di lavoro e l'Allegato XXXIV
L'art. 174 impone al datore di analizzare i posti di lavoro con riguardo ai rischi per la vista, ai problemi posturali e alle condizioni di affaticamento fisico e mentale. I requisiti tecnici minimi della postazione sono nell'Allegato XXXIV: schermo, tastiera, piano e sedile di lavoro, spazio, illuminazione e software.
L'Allegato XXXIV entra nel dettaglio ergonomico: schermo orientabile e privo di riflessi, tastiera separata e inclinabile, sedile con altezza e schienale regolabili, illuminazione che eviti abbagliamenti. Anche il software deve essere adeguato al compito e facile da usare, un requisito spesso trascurato ma esplicitamente previsto.
| Elemento | Requisito principale |
|---|---|
| Schermo | Immagine stabile, caratteri definiti, orientabile e senza riflessi |
| Tastiera e mouse | Separati dallo schermo, inclinabili, con spazio d'appoggio per gli avambracci |
| Piano di lavoro | Superficie sufficiente e a basso indice di riflessione |
| Sedile | Stabile, con altezza e schienale regolabili |
| Illuminazione | Contrasto adeguato tra schermo e ambiente, senza abbagliamenti |
Pause e interruzioni dal videoterminale
L'art. 175 riconosce al videoterminalista il diritto a interruzioni dell'attività mediante pause o cambiamenti di attività. In assenza di una disposizione contrattuale specifica, la norma prevede una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
La pausa non è cumulabile a inizio o fine turno e non può essere sostituita da un semplice rallentamento del lavoro: serve a distogliere lo sguardo e a cambiare postura. Un cambiamento di attività che riduce il carico visivo e posturale equivale alla pausa, purché effettivo e non fittizio.
Sorveglianza sanitaria della vista
L'art. 176 sottopone i videoterminalisti a sorveglianza sanitaria mirata a occhi, vista e apparato muscolo-scheletrico. La periodicità delle visite dipende dall'età: è più ravvicinata oltre i cinquant'anni e per i lavoratori con prescrizioni o giudizi di idoneità con limitazioni formulati dal medico competente.
- Visita preventiva prima dell'adibizione alla mansione e visite periodiche successive a cadenza definita dal medico.
- Controlli specifici per occhi e vista, con eventuale integrazione oculistica su indicazione del medico competente.
- Fornitura, a carico del datore, dei dispositivi speciali di correzione risultati necessari per l'attività al VDT.
- Giudizio di idoneità alla mansione, con eventuali limitazioni sull'uso continuativo del videoterminale.
Il datore fornisce a proprie spese i dispositivi speciali di correzione — occhiali dedicati alla distanza dello schermo — quando il medico li ritiene necessari e i normali strumenti correttivi non sono idonei. È una tutela specifica del Titolo VII, distinta dai comuni occhiali da vista personali.
I rischi per la salute del videoterminalista
Il lavoro prolungato al videoterminale non provoca malattie degli occhi, ma può causare astenopia: affaticamento visivo con bruciore, lacrimazione, visione annebbiata e mal di testa. È un disturbo reversibile, legato a illuminazione inadeguata, riflessi sullo schermo e difetti visivi non corretti, che si attenua con pause, correzione ottica idonea e postazioni ben progettate.
Il secondo fronte è muscolo-scheletrico: posture statiche protratte, sedute scorrette e movimenti ripetitivi di mani e polsi favoriscono cervicalgie, dorsalgie e disturbi da sovraccarico degli arti superiori. La regolazione di sedile, schermo e piano di lavoro secondo l'Allegato XXXIV è la misura di prevenzione più efficace contro questi disturbi.
A questi si aggiunge la componente di affaticamento mentale, richiamata dall'art. 174 tra i fattori da analizzare. Ritmi serrati, interfacce mal progettate e monitoraggio continuo delle prestazioni aumentano il carico cognitivo. La valutazione del rischio VDT deve quindi considerare, oltre alla postazione fisica, l'organizzazione del lavoro e il software utilizzato.
Requisiti del software ed ergonomia del compito
L'Allegato XXXIV dedica una sezione al software, spesso ignorata. I programmi devono essere adeguati al compito, facili da usare e, se del caso, adattabili al livello di conoscenza dell'operatore. Nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori, a tutela della loro dignità oltre che della salute.
L'ergonomia cognitiva completa quella fisica: un'interfaccia che restituisce informazioni chiare, tempi di risposta adeguati e messaggi comprensibili riduce lo stress e gli errori. La progettazione della postazione, in questa lettura, non si esaurisce nell'arredo ma include gli strumenti digitali con cui il videoterminalista opera ogni giorno.
Informazione e formazione dei videoterminalisti
L'art. 177 impone al datore di informare e formare i videoterminalisti sulle misure applicabili alla postazione, sulle modalità di svolgimento dell'attività e sulla protezione degli occhi e della vista. La formazione precede l'adibizione alla mansione e va ripetuta a fronte di modifiche significative dell'organizzazione o della postazione.
L'obiettivo è rendere il lavoratore capace di regolare autonomamente la propria postazione: altezza del sedile, distanza e inclinazione dello schermo, disposizione di tastiera e documenti, gestione delle pause. Un videoterminalista consapevole delle regole ergonomiche corregge da sé gran parte dei fattori di rischio, riducendo astenopia e disturbi posturali.
La valutazione del rischio VDT nel documento aziendale
Il rischio da videoterminale va inserito nel documento di valutazione dei rischi come ogni altro fattore. La valutazione considera il tempo di adibizione, le caratteristiche della postazione, l'illuminazione dell'ambiente e l'organizzazione delle pause, individuando le misure correttive per le postazioni non conformi all'Allegato XXXIV.
Un errore frequente è considerare il lavoro d'ufficio privo di rischi. La diffusione capillare dei videoterminali rende invece questa valutazione dovuta nella grande maggioranza delle aziende, comprese quelle amministrative, e la sua assenza è tra le carenze rilevate anche in contesti apparentemente a basso rischio.
La corretta gestione del rischio ha ricadute concrete: riduce l'assenteismo per disturbi visivi e muscolo-scheletrici e migliora comfort e produttività. Investire nella qualità delle postazioni e nella formazione dei videoterminalisti è, anche sul piano economico, una scelta preventiva efficace e non un costo improduttivo.
Sanzioni del Titolo VII sui videoterminali
Gli artt. 178 e 179 fissano le sanzioni penali. L'omessa analisi dei posti di lavoro, il mancato riconoscimento delle pause e l'assenza di sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti sono puniti con l'arresto o l'ammenda a carico di datore e dirigente, con l'apparato coordinato dal Testo Unico.
Con la diffusione del lavoro agile la corretta gestione della postazione VDT è tornata centrale: anche nel lavoro da remoto restano dovuti l'informazione sui requisiti ergonomici e la sorveglianza sanitaria del videoterminalista. Il luogo cambia, ma gli obblighi del Titolo VII seguono il lavoratore.
Domande frequenti
Da quante ore si è considerati videoterminalisti?
Secondo l'articolo 173 è videoterminalista chi utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali. Sotto questa soglia il lavoratore non rientra nella definizione tecnica e non ha diritto alle tutele rafforzate del Titolo VII, pur restando protetto dai principi generali di prevenzione del Testo Unico.
Quanto durano le pause al videoterminale?
In assenza di una diversa disciplina contrattuale, l'articolo 175 prevede per il videoterminalista una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. La pausa non è cumulabile a inizio o fine turno e può essere sostituita da un cambiamento effettivo di attività che riduca il carico visivo e posturale.
Il datore deve pagare gli occhiali al videoterminalista?
Il datore deve fornire a proprie spese i dispositivi speciali di correzione quando il medico competente li ritiene necessari per l'attività al videoterminale e i normali mezzi correttivi non sono idonei. Si tratta di occhiali dedicati alla distanza dello schermo, distinti dai comuni occhiali da vista personali, che restano invece a carico del lavoratore.
Il Titolo VII si applica anche al lavoro da remoto?
Sì. Gli obblighi del Titolo VII seguono il lavoratore videoterminalista anche nel lavoro agile o da casa: restano dovuti l'informazione sui requisiti ergonomici della postazione dell'Allegato XXXIV e la sorveglianza sanitaria della vista. Il datore mantiene la responsabilità sulla salute del lavoratore anche quando la prestazione si svolge fuori dai locali aziendali.
Fonti normative e riferimenti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo VII, artt. 172-179 (testo vigente su normattiva.it) — 2008-04-30
- D.Lgs. 81/2008, Allegato XXXIV — requisiti delle attrezzature munite di videoterminali — 2008-04-30
- Direttiva 90/270/CEE — prescrizioni minime per il lavoro su attrezzature munite di videoterminali