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Titolo VI del D.Lgs. 81/2008: movimentazione manuale dei carichi

A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 15 luglio 2026

Il Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 disciplina la movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o sostegno di un carico che, per caratteristiche o condizioni, comportano rischi dorso-lombari. Comprende gli articoli 167-171 e l'Allegato XXXIII, con obblighi di valutazione, formazione e sorveglianza sanitaria.

Cosa si intende per movimentazione manuale dei carichi

L'art. 167 definisce la movimentazione manuale dei carichi come le operazioni di trasporto o sostegno di un carico — sollevamento, deposizione, spinta, traino, spostamento — che, per caratteristiche o condizioni sfavorevoli, comportano rischi in particolare dorso-lombari. Non conta solo il peso: contano posture, frequenza e ambiente in cui l'operazione avviene.

Il Titolo VI comprende gli articoli 167-171 e recepisce la direttiva 90/269/CEE. È un Titolo breve ma con forte impatto pratico, perché la movimentazione riguarda magazzini, logistica, edilizia, sanità e agricoltura. Le patologie muscolo-scheletriche che ne derivano sono tra le malattie professionali più denunciate all'INAIL.

La valutazione secondo l'Allegato XXXIII

L'art. 168 impone di evitare la movimentazione manuale quando è possibile, ricorrendo a mezzi meccanici. Quando non lo è, il datore valuta le condizioni di sicurezza tenendo conto dei fattori elencati nell'Allegato XXXIII: caratteristiche del carico, sforzo fisico richiesto, ambiente di lavoro ed esigenze dell'attività.

L'Allegato XXXIII rinvia esplicitamente alle norme tecniche della serie ISO 11228, che forniscono metodi di calcolo per sollevamento, trasporto, spinta e traino. Tra questi il metodo NIOSH consente di determinare il peso limite raccomandato in funzione delle condizioni reali dell'operazione.

Fattori di rischio valutati nell'Allegato XXXIII
FattoreElementi considerati
Caratteristiche del caricoPeso, ingombro, difficoltà di presa, stabilità del contenuto
Sforzo fisico richiestoTorsioni del tronco, movimenti bruschi, posizione instabile
Ambiente di lavoroSpazio insufficiente, pavimento irregolare, temperatura, dislivelli
Esigenze dell'attivitàFrequenza, durata, ritmi imposti, periodi di recupero inadeguati

Formazione e informazione degli addetti

L'art. 169 obbliga il datore a fornire ai lavoratori informazioni sul peso e sulle caratteristiche dei carichi e, soprattutto, una formazione adeguata sulle modalità corrette di movimentazione e sui rischi che una tecnica errata comporta. La formazione rientra tra gli obblighi dell'art. 37 e va calibrata sulla mansione.

L'addestramento pratico è particolarmente importante: conoscere il peso limite serve poco senza saper applicare la tecnica di sollevamento corretta, con schiena eretta e uso delle gambe. Per questo la formazione specifica dei lavoratori a rischio medio include un modulo dedicato alla movimentazione.

Sorveglianza sanitaria e patologie dorso-lombari

L'art. 168, comma 2, richiama la sorveglianza sanitaria dell'art. 41 quando la valutazione evidenzia un rischio per la salute. Il medico competente sottopone gli addetti a visite periodiche per intercettare precocemente i disturbi muscolo-scheletrici e formulare eventuali limitazioni o prescrizioni sulla mansione.

  • Priorità all'eliminazione: usare ausili meccanici e organizzare il lavoro per ridurre la movimentazione manuale.
  • Valutazione con metodo: applicare i criteri dell'Allegato XXXIII e le norme ISO 11228 per stimare il rischio.
  • Sorveglianza sanitaria: visite del medico competente quando la valutazione evidenzia rischio dorso-lombare.
  • Idoneità alla mansione: giudizi e limitazioni per lavoratori con patologie della colonna o predisposizione.

I settori più esposti alla movimentazione dei carichi

La movimentazione manuale è trasversale ma colpisce alcuni comparti più di altri. Nella logistica e nei magazzini pesano la frequenza dei sollevamenti e i ritmi imposti; nell'edilizia il peso dei materiali e le posture disagevoli; nella sanità la mobilizzazione dei pazienti, un rischio specifico spesso valutato con metodi dedicati come l'indice MAPO.

In agricoltura e nell'industria alimentare incidono la ripetitività e le condizioni ambientali, dal freddo delle celle al lavoro all'aperto. La valutazione non può essere generica: deve calarsi nel ciclo reale di lavoro, perché lo stesso peso movimentato in piano e con presa comoda ha un impatto ben diverso da quello sollevato da terra con torsione del tronco.

Le patologie che ne derivano — lombalgie, ernie discali, disturbi muscolo-scheletrici degli arti superiori — sono tra le malattie professionali più denunciate all'INAIL. Il loro riconoscimento come tecnopatia rende la valutazione del rischio da movimentazione un adempimento non solo preventivo ma anche difensivo per l'azienda.

Ausili meccanici e riprogettazione ergonomica

La prima misura non è insegnare a sollevare meglio, ma evitare di sollevare. L'art. 168 impone di ricorrere ad ausili meccanici — carrelli, transpallet, sollevatori, manipolatori — ogni volta che è tecnicamente possibile. La movimentazione manuale diventa l'ultima risorsa, ammessa solo quando l'automazione non è praticabile o economicamente sostenibile.

Quando la movimentazione resta manuale, la riduzione del rischio passa dalla riprogettazione del compito: abbassare le altezze di prelievo, avvicinare i materiali all'operatore, ridurre il peso unitario dei colli, alternare le mansioni. Sono interventi organizzativi che agiscono sui fattori dell'Allegato XXXIII prima ancora che sulla tecnica del singolo lavoratore.

  • Ausili di sollevamento e trasporto per eliminare o ridurre il carico movimentato manualmente.
  • Riduzione del peso unitario dei colli e miglioramento delle possibilità di presa.
  • Postazioni progettate per evitare torsioni, flessioni profonde e prelievi da terra o sopra le spalle.
  • Rotazione delle mansioni e pause per limitare la durata e la frequenza dell'esposizione.

Lavoratrici madri e soggetti particolarmente sensibili

La valutazione del rischio da movimentazione deve considerare le differenze individuali. L'Allegato XXXIII richiama espressamente i lavoratori con inidoneità alla mansione e le condizioni di particolare sensibilità: età, genere, patologie preesistenti della colonna incidono sulla capacità di sostenere il carico in sicurezza.

Per le lavoratrici in gravidanza e nel periodo successivo al parto la movimentazione manuale rientra tra i lavori vietati o da valutare secondo la normativa sulla tutela della maternità. Il coordinamento tra il Titolo VI e queste tutele impone al datore di rivedere la mansione, spostando la lavoratrice a compiti compatibili con il suo stato.

Coordinamento con il rischio biomeccanico

La movimentazione manuale dei carichi è solo una faccia del sovraccarico biomeccanico. Accanto al sollevamento, l'Allegato XXXIII e le norme ISO 11228 considerano i movimenti ripetitivi degli arti superiori, valutati con metodi come l'indice OCRA, e le azioni di spinta e traino con criteri di calcolo dedicati.

Distinguere le componenti è importante per la valutazione: un addetto alla catena di montaggio può non sollevare carichi pesanti ma essere esposto a un rischio elevato da ripetitività. La sorveglianza sanitaria e le misure organizzative vanno calibrate sul profilo di rischio effettivo, non su una soglia unica di peso.

Il collegamento con il Titolo I è diretto: i principi ergonomici dell'art. 15 impongono di concepire i posti di lavoro e scegliere le attrezzature così da attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. La prevenzione del rischio biomeccanico nasce già nella progettazione del ciclo produttivo.

Sanzioni del Titolo VI sulla movimentazione

Gli artt. 170 e 171 stabiliscono le sanzioni. L'omessa valutazione del rischio da movimentazione, la mancata adozione di misure organizzative e l'assenza di formazione sono punite con l'arresto o l'ammenda a carico del datore e del dirigente, mentre il lavoratore risponde delle inosservanze ai propri obblighi.

La particolarità del Titolo VI è che il danno emerge nel tempo: le lombalgie e le ernie discali maturano dopo anni di sovraccarico. Per questo il rispetto della valutazione e della formazione è centrale, e il Testo Unico lega la prevenzione a criteri ergonomici oggettivi anziché a soglie fisse di peso.

Domande frequenti

Esiste un limite di peso fisso nel Titolo VI?

Il Titolo VI non fissa un peso massimo assoluto. L'Allegato XXXIII rinvia alle norme tecniche ISO 11228 e a metodi come il NIOSH, che calcolano un peso limite raccomandato variabile in base ad altezza di presa, distanza, torsioni, frequenza e durata. Un valore spesso citato è 25 chilogrammi come riferimento di partenza per un uomo adulto in condizioni ideali, poi corretto dai fattori reali.

Quando scatta la sorveglianza sanitaria per la movimentazione dei carichi?

Scatta quando la valutazione dei rischi, condotta secondo l'Allegato XXXIII, evidenzia un rischio dorso-lombare per gli addetti. In tal caso l'articolo 168 richiama la sorveglianza sanitaria dell'articolo 41: il medico competente effettua visite periodiche per individuare precocemente i disturbi muscolo-scheletrici ed esprimere il giudizio di idoneità, con eventuali limitazioni alla mansione.

Come si valuta il rischio da movimentazione manuale dei carichi?

Si valuta considerando i quattro gruppi di fattori dell'Allegato XXXIII: caratteristiche del carico, sforzo fisico richiesto, caratteristiche dell'ambiente ed esigenze dell'attività. Su questa base si applicano i metodi delle norme ISO 11228 per stimare l'indice di rischio. La priorità resta comunque eliminare o ridurre la movimentazione manuale con ausili meccanici e una migliore organizzazione del lavoro.

La formazione sulla movimentazione dei carichi è obbligatoria?

Sì. L'articolo 169 impone al datore di informare i lavoratori sul peso e sulle caratteristiche dei carichi e di garantire una formazione adeguata sulle corrette modalità di movimentazione. L'addestramento pratico alla tecnica di sollevamento è parte essenziale dell'obbligo, perché la sola informazione sul peso non basta a prevenire i danni alla colonna vertebrale.

Fonti normative e riferimenti

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo VI, artt. 167-171 (testo vigente su normattiva.it)2008-04-30
  • D.Lgs. 81/2008, Allegato XXXIII — movimentazione manuale dei carichi e norme tecniche ISO 112282008-04-30
  • Direttiva 90/269/CEE — prescrizioni minime sulla movimentazione manuale dei carichi