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Come nominare il RSPP: interno o esterno, requisiti e lettera

A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 15 luglio 2026

Per nominare il RSPP il datore di lavoro sceglie una persona con i requisiti dell'art. 32, interna o esterna all'azienda, e le conferisce l'incarico per iscritto con accettazione. La designazione è un obbligo non delegabile: in alcuni casi il datore può svolgere direttamente la funzione dopo la formazione prevista.

Perché la nomina del RSPP è un obbligo del datore

Capire come nominare il RSPP significa anzitutto sapere chi decide: la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione spetta al datore di lavoro ed è, insieme alla valutazione dei rischi, uno dei due obblighi non delegabili dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008.

Il RSPP non è un organo di controllo esterno: è un consulente tecnico interno al sistema aziendale, privo di poteri decisionali e di spesa. Coordina il servizio di prevenzione, collabora alla valutazione dei rischi e propone le misure, ma la responsabilità delle scelte resta in capo al datore di lavoro che le adotta.

La designazione va compiuta prima dell'avvio dell'attività, perché senza servizio di prevenzione non può nemmeno iniziare la valutazione dei rischi, alla quale il RSPP collabora per legge. Nelle nuove imprese, quindi, la nomina è uno dei primissimi adempimenti, contestuale alla costituzione dell'organizzazione della sicurezza.

RSPP interno o esterno: come scegliere

La prima decisione è dove trovare la figura. Un RSPP interno conosce a fondo processi e persone e garantisce presenza costante; un professionista esterno porta competenze specialistiche e uno sguardo indipendente, utile nelle realtà piccole prive di risorse tecniche dedicate. La scelta dipende da dimensione, complessità e rischi dell'attività.

In alcuni casi la legge non lascia scelta. L'art. 31, comma 6, impone il servizio di prevenzione interno per specifiche attività ad alto rischio, tra cui le industrie a rischio di incidente rilevante, le centrali termoelettriche, gli impianti nucleari, le aziende industriali con oltre duecento lavoratori e le industrie estrattive di maggiori dimensioni. Fuori da questi casi la scelta è libera.

  • RSPP interno: dipendente o collaboratore dell'azienda, adatto quando i rischi sono presidiabili con continuità e servono conoscenza dei cicli produttivi e rapidità d'intervento.
  • RSPP esterno: consulente incaricato, indicato per microimprese e attività a rischio contenuto che non giustificano una figura tecnica stabile a libro paga.
  • Datore di lavoro RSPP: possibile nei casi dell'art. 34, con la formazione dedicata e i limiti dimensionali fissati dall'allegato II del Testo Unico.

La scelta non è irreversibile: un'azienda in crescita può passare da un RSPP esterno a uno interno quando la complessità lo richiede, oppure affiancare al RSPP uno o più addetti. Ciò che conta è che la figura designata disponga di tempo, mezzi e informazioni sufficienti a svolgere davvero il ruolo, non solo a comparire in un atto di nomina.

I requisiti dell'art. 32 per fare il RSPP

Non chiunque può ricoprire l'incarico. L'art. 32 richiede un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e la frequenza, con verifica finale, dei moduli formativi previsti: il modulo A come base, il modulo B correlato al macrosettore ATECO dell'azienda e il modulo C sulla gestione e comunicazione, specifico per il RSPP.

Chi possiede determinate lauree, indicate dalla norma, è esonerato dal modulo A. Chi svolge il ruolo internamente da tempo può beneficiare di regimi di riconoscimento, ma deve comunque mantenere l'aggiornamento periodico. Prima di conferire l'incarico il datore deve verificare e conservare la documentazione che attesta titoli e attestati del candidato.

Il modulo B si articola in un tronco comune e in specializzazioni per macrosettori come agricoltura, cave e costruzioni, sanità o chimico: il RSPP deve possedere quella corrispondente al settore dell'azienda che lo designa. Il modulo C, invece, è richiesto solo a chi svolge il ruolo di RSPP e non all'ASPP, che si ferma ai moduli A e B.

Quando il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo

L'art. 34 consente al datore di lavoro di assumere in proprio i compiti del servizio di prevenzione, tranne che nei casi in cui è obbligatorio il servizio interno. La possibilità è legata a soglie dimensionali per tipo di attività, indicate nell'allegato II: ad esempio artigianato e piccola industria entro determinati limiti di addetti, aziende agricole e strutture ricettive minori.

Il datore che sceglie questa strada deve seguire una formazione specifica, con durata graduata sulla classe di rischio dell'attività, e mantenerne l'aggiornamento periodico. È una soluzione diffusa nelle microimprese, dove consente di contenere i costi mantenendo il presidio; per approfondire le durate si veda l'Accordo Stato-Regioni 2025.

Assumere il ruolo non alleggerisce le responsabilità: il datore-RSPP cumula i doveri di entrambe le funzioni e deve dedicarvi tempo reale. Quando l'attività cresce o i rischi si complicano, insistere nel fare tutto in proprio diventa controproducente, e conviene affidare il servizio a una figura dedicata con competenze specialistiche adeguate.

La lettera di nomina del RSPP: cosa deve contenere

La designazione va formalizzata per iscritto. La lettera di incarico prova la data della nomina e definisce il perimetro del rapporto; senza accettazione firmata dell'interessato la designazione resta incompleta. Il documento va conservato con il DVR ed esibito in caso di controllo.

  • Dati del datore di lavoro e dell'azienda, con l'indicazione dell'unità produttiva a cui la nomina si riferisce.
  • Dati del RSPP designato e dichiarazione del possesso dei requisiti dell'art. 32, con gli attestati dei moduli formativi allegati.
  • Oggetto dell'incarico e compiti attribuiti al servizio di prevenzione ai sensi dell'art. 33 del Testo Unico.
  • Data di decorrenza, eventuale durata dell'incarico e firma di accettazione del designato.

Il nominativo del RSPP va inoltre riportato nel DVR e comunicato all'INAIL nell'ambito degli adempimenti previsti. Una nomina solo verbale, priva di atto scritto, in ispezione equivale a una designazione mancante e viene sanzionata come tale, con le conseguenze che l'art. 55 riserva alla violazione degli obblighi non delegabili.

Se il RSPP è esterno, alla lettera di nomina si accompagna di norma un contratto che regola compenso, durata e modalità della prestazione. Restano comunque distinti i due piani: il rapporto contrattuale disciplina l'incarico professionale, mentre la designazione ai sensi del Testo Unico attribuisce la funzione di prevenzione con le relative responsabilità.

I compiti del servizio di prevenzione secondo l'art. 33

Nominare il RSPP significa attivare un servizio con compiti precisi, elencati dall'art. 33. Conoscerli aiuta il datore a valutare se la persona designata potrà davvero svolgerli e a fornirle informazioni e mezzi adeguati, come la norma richiede. Un servizio esiste sulla carta ma non nei fatti quando è privo del tempo e dei dati per operare.

  • Individuare i fattori di rischio, valutarli e proporre le misure di prevenzione e protezione da adottare in azienda.
  • Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività e i sistemi di controllo delle misure adottate.
  • Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, coerenti con i rischi individuati nella valutazione.
  • Partecipare alle consultazioni in materia di prevenzione e alla riunione periodica prevista dall'art. 35.
  • Fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e sulle misure, collaborando con il medico competente e con il RLS.

Il servizio di prevenzione non decide né spende: propone. Le sue indicazioni acquistano efficacia solo se il datore di lavoro le recepisce e le finanzia. È un rapporto di collaborazione tecnica in cui il RSPP illumina i rischi e prospetta soluzioni, mentre la responsabilità della scelta e delle risorse resta saldamente nella linea gerarchica.

Nelle aziende sopra i quindici lavoratori il datore convoca almeno una volta l'anno la riunione periodica dell'art. 35, alla quale partecipano RSPP, medico competente e RLS. È il momento in cui il servizio di prevenzione porta a sintesi l'andamento degli infortuni, l'idoneità dei DPI e i programmi di formazione, verificando l'efficacia del sistema.

Come le altre figure della prevenzione, anche il RSPP è tenuto all'aggiornamento periodico per mantenere l'idoneità all'incarico. Il datore che verifica i requisiti alla nomina deve quindi controllare anche che l'aggiornamento sia mantenuto nel tempo: un attestato base non seguito dai crediti di aggiornamento non è più sufficiente a legittimare lo svolgimento del ruolo.

Domande frequenti

Il RSPP può essere la stessa persona per più aziende?

Sì. Un professionista esterno può svolgere il ruolo di RSPP per più aziende contemporaneamente, ed è la prassi normale dei consulenti della sicurezza. Ciò che conta è che disponga dei requisiti dell'art. 32 per il macrosettore di ciascun cliente e che garantisca a ognuno la presenza e la collaborazione effettiva richieste dalla legge.

Cosa rischia l'azienda se non nomina il RSPP?

L'omessa designazione del RSPP è una violazione dell'art. 17, tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, ed è punita penalmente ai sensi dell'art. 55, con l'arresto o l'ammenda previsti dalla norma. Rientra inoltre tra le violazioni che possono portare alla sospensione dell'attività imprenditoriale disposta dall'Ispettorato.

Il RSPP e il RLS possono coincidere?

No, sono incompatibili. Il RLS rappresenta i lavoratori e vigila sull'operato aziendale, mentre il RSPP fa parte del sistema di prevenzione che il RLS deve poter controllare. Farli coincidere significherebbe far controllare l'azienda a chi la assiste tecnicamente. Il datore può invece svolgere in proprio il ruolo di RSPP nei casi ammessi dall'art. 34.

Il RSPP ha responsabilità penali dirette?

Il RSPP non ha poteri decisionali, quindi non risponde degli inadempimenti organizzativi che spettano al datore. Tuttavia la giurisprudenza gli riconosce una responsabilità per colpa professionale quando un suo errore o una sua omissione nella valutazione dei rischi concorre a causare un infortunio: il suo parere tecnico deve essere accurato e diligente.

Serve nominare anche un ASPP oltre al RSPP?

Dipende dalla complessità dell'organizzazione. L'ASPP, Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, affianca il RSPP nelle realtà in cui il carico di lavoro lo richiede. Non è sempre obbligatorio: in molte piccole aziende il servizio si esaurisce nella figura del solo RSPP, mentre grandi stabilimenti articolano un servizio con più addetti.

Fonti normative e riferimenti

  • D.Lgs. 81/2008, artt. 17, 31, 32, 33 e 34 (testo vigente su normattiva.it)2008-04-30
  • D.Lgs. 81/2008, allegato II (casi di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione)2008-04-30
  • Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Rep. atti n. 59/CSR — GU Serie Generale n. 119 del 24/05/2025 (formazione RSPP)2025-05-24