DUVRI: documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 15 luglio 2026
Il DUVRI è il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008. Lo redige il datore di lavoro committente negli appalti interni per eliminare o ridurre i rischi generati dalla presenza contemporanea di più imprese nello stesso luogo di lavoro.
Cos'è il DUVRI e quando nasce l'obbligo
L'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli appalti interni, cioè l'affidamento di lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all'interno dell'azienda committente o di un suo ciclo produttivo. In questi casi nasce il rischio da interferenza tra attività diverse.
Il committente elabora un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze che indica le misure per eliminarli o, dove non possibile, ridurli. Il DUVRI valuta solo i rischi generati dalla sovrapposizione delle lavorazioni, non i rischi propri di ciascuna impresa, che restano nei rispettivi DVR.
Il documento va allegato al contratto di appalto o d'opera. La sua funzione è coordinare soggetti che, presi singolarmente, avrebbero valutato i propri rischi ignorando quelli reciproci: è lo strumento che rende visibile ciò che accade quando due attività condividono lo stesso spazio.
Chi redige il DUVRI e come si coordina l'appalto
La redazione spetta al datore di lavoro committente, che promuove la cooperazione e il coordinamento tra le imprese coinvolte. Nei contratti pubblici il documento può essere predisposto dalla stazione appaltante. L'obbligo di cooperazione non si esaurisce nella firma: richiede uno scambio effettivo di informazioni sui rischi.
Prima dell'affidamento il committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore e fornisce informazioni dettagliate sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro. I lavoratori delle imprese in appalto devono inoltre esporre la tessera di riconoscimento con foto, dati anagrafici e datore di lavoro.
- Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi.
- Informazione sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui operano le imprese esterne.
- Cooperazione e coordinamento con l'elaborazione del DUVRI, allegato al contratto.
Quando il DUVRI non è richiesto
L'obbligo di redigere il DUVRI conosce alcune esclusioni, che però non eliminano i doveri generali di cooperazione e informazione. La deroga riguarda situazioni in cui il rischio da interferenza è per natura ridotto o assente.
| Tipologia di affidamento | Nota |
|---|---|
| Servizi di natura intellettuale | Restano gli obblighi di cooperazione e informazione |
| Mere forniture di materiali o attrezzature | Nessuna lavorazione interferente |
| Lavori o servizi fino a cinque uomini-giorno | Salvo rischi particolari, incendio elevato o ambienti confinati |
L'esclusione dei lavori di durata contenuta salta quando l'attività comporta rischi particolari, come quelli connessi ad ambienti sospetti di inquinamento o confinati. In questi casi il DUVRI torna obbligatorio a prescindere dalla brevità dell'intervento.
La verifica dell'idoneità tecnico-professionale
Prima ancora del DUVRI, l'articolo 26 impone al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi. È il primo filtro: affidare lavori a chi non è in grado di eseguirli in sicurezza vanifica ogni coordinamento successivo.
La verifica avviene acquisendo il certificato di iscrizione alla camera di commercio e l'autocertificazione del possesso dei requisiti. Nei cantieri edili i controlli sono più stringenti e includono la documentazione specifica del Titolo IV.
Il committente fornisce poi alle imprese esterne informazioni dettagliate sui rischi specifici dell'ambiente in cui andranno a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Questo scambio è il presupposto perché la valutazione delle interferenze sia realistica.
Gli obblighi di verifica e informazione valgono anche quando il DUVRI non è dovuto, come nelle forniture o nei lavori di breve durata. La cooperazione tra committente e appaltatore non è mai del tutto azzerata dall'esclusione del documento.
Un esempio concreto di rischio da interferenza
Il concetto di interferenza si comprende meglio con un caso. Un'azienda alimentare affida la manutenzione degli impianti a una ditta esterna, che salda tubazioni mentre la produzione prosegue nei reparti vicini. Nessuno dei due rischi è nuovo, ma la loro sovrapposizione lo è.
La saldatura introduce scintille e fumi in un ambiente dove circolano prodotti e operatori dell'azienda ospitante; il traffico interno di carrelli elevatori, a sua volta, interferisce con l'area di lavoro dei manutentori. Il DUVRI individua misure per separare nel tempo o nello spazio le due attività.
Le misure tipiche sono la delimitazione dell'area, la sospensione temporanea della produzione limitrofa, la presenza di un addetto antincendio e la definizione di percorsi separati. Sono interventi che nessuna delle due imprese, da sola, avrebbe previsto nel proprio documento.
Questo spiega perché il coordinamento non sia un adempimento burocratico: l'interferenza genera rischi che esistono solo nella combinazione delle attività e che, senza un documento condiviso, resterebbero invisibili fino all'incidente.
DUVRI negli appalti pubblici e nei contratti d'opera
Negli appalti pubblici il DUVRI assume una veste particolare. Il documento può essere predisposto dalla stazione appaltante già in fase di gara, così che i concorrenti conoscano in anticipo i rischi da interferenza e i relativi costi, non comprimibili in sede di offerta.
Questa impostazione tutela la trasparenza: separare i costi della sicurezza dal prezzo dei lavori impedisce che le imprese concorrano abbassando proprio le risorse destinate alla prevenzione. La quota indicata nel DUVRI resta ferma per tutti i partecipanti.
Nei contratti d'opera tra privati la logica è la stessa, seppure meno formalizzata. Il committente resta il soggetto obbligato a promuovere cooperazione e coordinamento, e il documento va allegato al contratto come parte integrante degli accordi.
Il DUVRI, inoltre, è un documento dinamico: se durante l'esecuzione emergono interferenze non previste, va aggiornato. Un appalto che si protrae per mesi può vedere entrare nuove imprese o cambiare le lavorazioni, con rischi da interferenza differenti da quelli iniziali.
Chi coordina appalti complessi ha interesse a documentare le riunioni di coordinamento e le informazioni scambiate. In caso di infortunio, la prova della cooperazione effettiva è ciò che distingue un adempimento sostanziale da una firma apposta su un modello mai applicato.
Il documento va inoltre reso noto alle imprese coinvolte prima dell'avvio delle attività: un DUVRI che resta nel cassetto del committente non protegge nessuno. La condivisione con appaltatori e lavoratori autonomi è la condizione perché le misure di coordinamento vengano davvero attuate.
I costi della sicurezza da interferenza
L'articolo 26, comma 5, impone di indicare nei contratti di appalto o d'opera i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Questi costi non sono soggetti a ribasso d'asta: rappresentano una quota intangibile a tutela della sicurezza.
La regola vuole evitare che la concorrenza tra appaltatori si scarichi sulla prevenzione. Distinguere i costi della sicurezza dal corrispettivo dei lavori è quindi essenziale sia negli appalti privati sia in quelli pubblici.
Le violazioni degli obblighi dell'articolo 26 sono sanzionate penalmente a carico del datore committente ai sensi dell'articolo 55. Chi gestisce appalti trova utili il modulo B comune per RSPP e il corso per dirigenti.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra DUVRI e DVR?
Il DVR valuta i rischi propri di una singola azienda e le relative misure. Il DUVRI valuta invece i soli rischi da interferenza che nascono quando più imprese operano nello stesso luogo per effetto di un appalto interno. Il DUVRI non sostituisce i DVR delle imprese coinvolte, che restano dovuti e distinti.
Il DUVRI serve anche per un appalto di sola fornitura di materiali?
No. Le mere forniture di materiali o attrezzature sono escluse dall'obbligo di DUVRI, perché non comportano lavorazioni interferenti nell'ambiente del committente. Restano però validi gli obblighi generali di informazione sui rischi e di verifica dell'idoneità, se la consegna implica accesso ad aree con pericoli specifici.
I costi della sicurezza da interferenza si possono ridurre in gara?
No. I costi delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenza, indicati nel contratto ai sensi dell'articolo 26, comma 5, non sono soggetti a ribasso d'asta. La finalità è impedire che la competizione economica tra appaltatori comprima le risorse destinate alla sicurezza dei lavoratori.
Fonti normative e riferimenti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 26 (testo vigente su normattiva.it) — 2008-04-30
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 55 (sanzioni per violazione degli obblighi negli appalti)