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Sicurezza sul lavoro nel settore marittimo: navi, porti e pesca con regole proprie

A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 15 luglio 2026

La sicurezza sul lavoro nel settore marittimo segue decreti speciali distinti dal regime comune: il D.Lgs. 271/1999 per il lavoro a bordo delle navi, il D.Lgs. 272/1999 per le operazioni portuali e il D.Lgs. 298/1999 per la pesca. I rischi vanno dal caduta a mare agli spazi confinati, con vigilanza delle Capitanerie di porto.

Perche il marittimo ha una normativa dedicata

Il lavoro in ambito marittimo si svolge in condizioni che il regime generale del D.Lgs. 81/2008 non riesce a coprire pienamente: ambienti mobili, isolamento in mare, promiscuita tra luogo di lavoro e di vita, autorita di controllo diverse. Per questo il legislatore ha previsto decreti speciali che adattano i principi di prevenzione a nave, porto e pesca.

Il D.Lgs. 271/1999 disciplina la sicurezza e la salute dei lavoratori a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali; il D.Lgs. 272/1999 regola le operazioni e i servizi portuali nell'ambito dei porti; il D.Lgs. 298/1999 e dedicato specificamente al lavoro a bordo delle navi da pesca. Sono i tre pilastri del comparto.

La vigilanza non spetta ai consueti organi di controllo terrestri ma, in prevalenza, alle Capitanerie di porto e alle autorita marittime, con competenze specifiche a bordo e negli ambiti portuali. Cambia anche la figura del comandante, che a bordo assomma responsabilita di conduzione e di sicurezza in un contesto di comando gerarchico stretto.

A questo quadro nazionale si sovrappongono le convenzioni internazionali sull'addestramento dei marittimi, che impongono certificazioni di sicurezza personale, antincendio, sopravvivenza e primo soccorso. Sono percorsi distinti dalla formazione del Testo Unico e vanno gestiti in parallelo, non in alternativa, secondo il ruolo di bordo.

I rischi del lavoro a bordo delle navi

Il pericolo piu caratteristico e la caduta in acqua: mareggiate, ponti scivolosi e manovre in coperta espongono l'equipaggio all'uomo a mare, con procedure di recupero e dispositivi di galleggiamento sempre pronti. Il movimento della nave amplifica ogni altro rischio, dallo scivolamento alla caduta di oggetti e materiali.

A bordo sono frequenti gli spazi confinati: stive, doppifondi, cisterne e locali macchine possono presentare atmosfere povere di ossigeno o tossiche. L'ingresso richiede procedure rigorose, verifica dell'aria, sorveglianza esterna e attrezzature di soccorso, perche i tempi di intervento in mare aperto sono lunghi.

Il locale macchine concentra rumore elevato, vibrazioni, calore e rischio d'incendio; la coperta espone a lavori in quota su alberi e gru di bordo e alla movimentazione di carichi pesanti. La compresenza di ambiente di lavoro e di vita, infine, prolunga l'esposizione oltre il turno e richiede attenzione alla fatica e al riposo.

  • Isolamento e soccorso ritardato: la prima risposta sanitaria e affidata al servizio di bordo, con dotazioni e formazione dedicate.
  • Rischio chimico: carburanti, lubrificanti e sostanze trasportate impongono schede di sicurezza e procedure di manipolazione.
  • Fattori ambientali: meteo, moto ondoso e temperature estreme condizionano ogni attivita di coperta e vanno pianificati.

Operazioni portuali e settore della pesca

Nelle operazioni portuali disciplinate dal D.Lgs. 272/1999 il rischio nasce dall'interferenza: gru, mezzi di sollevamento, autoarticolati e squadre a terra operano negli stessi spazi ristretti. La caduta di carichi durante le operazioni di imbarco e sbarco, gli schiacciamenti e gli investimenti da mezzi in movimento sono i pericoli dominanti dei terminal.

Il coordinamento tra impresa terminalista, vettori e imprese di servizi rende essenziale la gestione delle interferenze, con procedure condivise, segnaletica e separazione dei flussi. Le attrezzature di sollevamento richiedono verifiche periodiche e personale abilitato, in un ambiente dove l'errore di manovra ha conseguenze immediate e gravi.

La pesca, regolata dal D.Lgs. 298/1999, e tra le attivita a piu alto rischio infortunistico. Imbarcazioni piccole, equipaggi ridotti, verricelli e reti in tensione, lavoro con qualsiasi condizione meteo e lontananza dai soccorsi compongono un profilo severo. La caduta a mare e il contatto con organi in movimento sono le cause piu ricorrenti di infortunio grave.

Formazione e certificazioni nel comparto marittimo

La formazione marittima si articola su due binari. Da un lato gli obblighi di sicurezza dei decreti speciali, con figure della prevenzione adattate alla nave e al porto; dall'altro le certificazioni di addestramento del personale navigante, richieste dalle convenzioni internazionali per l'imbarco e legate al ruolo ricoperto.

I corsi di base per l'imbarco comprendono tecniche di sopravvivenza personale, prevenzione e lotta antincendio, primo soccorso elementare e sicurezza personale. Sono prerequisiti per salire a bordo e vanno mantenuti in validita con i previsti aggiornamenti, secondo standard distinti da quelli terrestri dell'Accordo Stato-Regioni.

Per le imprese del comparto e essenziale distinguere i due sistemi ed evitare di sovrapporli: un attestato di formazione a terra non abilita all'imbarco, cosi come una certificazione di bordo non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro previsti dai decreti speciali. Chi opera in banchina segue i corsi tarati sulle operazioni portuali.

L'organizzazione della prevenzione a bordo della nave

Il D.Lgs. 271/1999 adatta al contesto navale anche le figure della prevenzione. L'armatore assume il ruolo di garante analogo al datore di lavoro terrestre, ma la catena delle responsabilita si estende al comandante, che a bordo esercita poteri di direzione e di emergenza in condizioni di isolamento e autonomia decisionale non paragonabili a quelle di uno stabilimento.

Il servizio di prevenzione e protezione e la sorveglianza sanitaria si organizzano tenendo conto della permanenza prolungata a bordo. La documentazione di sicurezza della nave affianca il DVR con procedure operative, ruoli d'appello ed esercitazioni periodiche di sicurezza, che l'equipaggio ripete per mantenere pronte le risposte alle emergenze piu gravi.

Anche la rappresentanza dei lavoratori assume forme proprie del comparto. Il rappresentante per la sicurezza a bordo dialoga con l'armatore sulle condizioni di lavoro e di vita dell'equipaggio, in un contesto dove i due aspetti sono inseparabili: alloggi, mensa, riposo e ambiente di lavoro coincidono nello stesso spazio ristretto per l'intera durata della navigazione.

La gestione della fatica e per questo un tema centrale. La regolamentazione internazionale del lavoro marittimo fissa limiti alle ore di lavoro e minimi di riposo per prevenire l'affaticamento del personale navigante, che incide sia sulla salute individuale sia sulla sicurezza della navigazione dell'intera nave.

Questa integrazione tra vita e lavoro rende il comparto marittimo unico nel panorama della prevenzione. Le tutele non si fermano al turno operativo ma abbracciano alloggi, alimentazione e assistenza sanitaria a bordo, perche l'equipaggio non puo allontanarsi dal luogo di lavoro. La prevenzione diventa cosi anche organizzazione della convivenza per settimane in mare.

Domande frequenti

Il D.Lgs. 81/2008 si applica anche al lavoro a bordo delle navi?

Il comparto marittimo e regolato da decreti speciali che adattano i principi di prevenzione alle sue specificita: il D.Lgs. 271/1999 per il lavoro a bordo, il D.Lgs. 272/1999 per le operazioni portuali e il D.Lgs. 298/1999 per la pesca. Il Testo Unico resta riferimento generale, ma a bordo prevalgono le norme dedicate e la vigilanza delle autorita marittime.

Chi vigila sulla sicurezza del lavoro marittimo?

La vigilanza spetta in prevalenza alle Capitanerie di porto e alle autorita marittime, con competenze specifiche a bordo delle navi e negli ambiti portuali. A bordo il comandante concentra responsabilita di conduzione e di sicurezza. Questo assetto differenzia il comparto dal regime terrestre, dove vigilano ASL e Ispettorato del Lavoro.

I corsi di sicurezza a terra bastano per imbarcarsi?

No. Per salire a bordo occorrono le certificazioni di addestramento del personale navigante previste dalle convenzioni internazionali: sopravvivenza personale, antincendio, primo soccorso e sicurezza personale. Sono percorsi distinti dalla formazione dell'Accordo Stato-Regioni e vanno gestiti in parallelo, mantenendoli validi con gli aggiornamenti richiesti per il ruolo di bordo.

Fonti normative e riferimenti

  • D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 (sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali)
  • D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 (sicurezza nelle operazioni e nei servizi portuali)
  • D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 (sicurezza del lavoro a bordo delle navi da pesca)