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DPR 151/2011: prevenzione incendi, SCIA e categorie A, B, C

A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 15 luglio 2026

Il DPR 151 2011 disciplina la prevenzione incendi: l'allegato I elenca le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ripartite in categorie A, B e C secondo il rischio. Regola la SCIA antincendio, la valutazione del progetto e il rilascio del certificato di prevenzione incendi. È in vigore dal 7 ottobre 2011.

Cosa disciplina il dpr 151 2011 prevenzione incendi

Il Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ha semplificato i procedimenti di prevenzione incendi, sostituendo il previgente DPR 37/1998. Individua le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e proporziona gli adempimenti al livello di rischio, evitando che attività semplici seguano lo stesso iter di quelle complesse.

Il decreto si coordina con il D.Lgs. 81/2008: la valutazione del rischio incendio e la gestione dell'emergenza restano regolate dai decreti di sicurezza sul lavoro, mentre il DPR 151/2011 governa i rapporti con il Comando dei Vigili del Fuoco per le attività a rischio significativo elencate nell'allegato I.

L'allegato I contiene 80 tipologie di attività — dai depositi di gas e liquidi infiammabili alle autorimesse, dagli alberghi agli ospedali, dai luoghi di spettacolo alle scuole — ciascuna con soglie dimensionali oltre le quali scatta l'obbligo. Sotto quelle soglie l'attività non è soggetta ai controlli, pur restando dovuta la sicurezza antincendio sul lavoro.

Le categorie A, B e C dell'allegato I

Ogni attività soggetta è classificata in una delle tre categorie in funzione della dimensione, della quantità di sostanze detenute o dell'affollamento. La categoria determina la complessità del procedimento: dalla semplice segnalazione, per le attività più standardizzate, fino alla valutazione preventiva del progetto e al sopralluogo, per quelle a rischio elevato.

Categorie delle attività soggette e adempimenti (DPR 151/2011)
CategoriaLivello di rischioValutazione del progettoTitolo per l'esercizioSopralluogo VVF
ABasso / standardizzatoNon previstaSCIA antincendioA campione
BMedioObbligatoria (art. 3)SCIA antincendioA campione
CElevatoObbligatoria (art. 3)SCIA antincendio + CPIObbligatorio, con verbale

Per le attività di categoria A e B il titolo che abilita all'esercizio è la SCIA antincendio; le categorie B e C richiedono la preventiva valutazione del progetto. Solo per la categoria C, a rischio elevato, il Comando effettua il sopralluogo obbligatorio ed emette il certificato di prevenzione incendi (CPI) in esito favorevole.

La SCIA antincendio e il certificato di prevenzione incendi

La SCIA antincendio (art. 4) è la segnalazione certificata di inizio attività che il titolare presenta al Comando prima di avviare l'esercizio, allegando la documentazione tecnica e le certificazioni degli impianti. Con la ricevuta l'attività può iniziare: i controlli dei Vigili del Fuoco intervengono successivamente, a campione o, per la categoria C, con sopralluogo obbligatorio entro i termini di legge.

La valutazione del progetto (art. 3), obbligatoria per le categorie B e C, consente di verificare la conformità del progetto alla normativa antincendio prima di realizzare l'opera. Il certificato di prevenzione incendi non è più un atto autonomo generalizzato: per A e B il titolo è la SCIA, mentre per la categoria C il CPI è rilasciato all'esito positivo del sopralluogo.

  • Valutazione del progetto (art. 3): esame preventivo per categorie B e C, prima della realizzazione dei lavori.
  • SCIA antincendio (art. 4): titolo abilitante all'esercizio per tutte le categorie soggette, con asseverazione tecnica e certificazioni degli impianti.
  • Rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5): attestazione quinquennale, con periodicità più ampia per specifiche attività, che conferma il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

Rinnovo periodico e rapporto con la sicurezza sul lavoro

L'art. 5 introduce il rinnovo periodico ogni cinque anni: il titolare attesta al Comando il permanere delle condizioni di sicurezza antincendio, senza dover ripetere l'intero procedimento. Il rispetto delle scadenze del rinnovo è parte integrante della gestione dell'attività soggetta e la sua omissione espone a sanzioni.

Il possesso del titolo di prevenzione incendi non esaurisce gli obblighi di sicurezza sul lavoro: restano dovute la valutazione del rischio incendio, la designazione e la formazione degli addetti secondo il DM 2 settembre 2021 e le esercitazioni di evacuazione. Nelle attività di categoria C gli addetti di livello 3 conseguono anche l'idoneità tecnica dei Vigili del Fuoco.

Il procedimento passo per passo davanti ai Vigili del Fuoco

Per un'attività di categoria C il percorso tipico prevede tre momenti: la valutazione del progetto prima di costruire, la SCIA antincendio prima di aprire e il sopralluogo dei Vigili del Fuoco che, in caso di esito positivo, porta al rilascio del certificato di prevenzione incendi. Per la categoria B mancano il sopralluogo obbligatorio e il CPI; per la A anche la valutazione preventiva.

  • Valutazione del progetto (categorie B e C): esame preventivo della conformità antincendio prima dei lavori.
  • SCIA antincendio: presentazione al Comando prima dell'esercizio, con asseverazioni e certificazioni degli impianti.
  • Rinnovo periodico ogni cinque anni e nuova istanza per ogni modifica sostanziale dell'attività.

Il fascicolo che accompagna la SCIA comprende relazione tecnica, elaborati grafici e certificazioni di impianti e prodotti. La corretta tenuta di questa documentazione è decisiva: in caso di controllo, la conformità si dimostra con le certificazioni degli impianti, i verbali delle verifiche periodiche e le attestazioni dei prodotti antincendio installati.

La distinzione tra i tre momenti evita di confondere adempimenti diversi: la valutazione del progetto riguarda la realizzazione, la SCIA abilita l'esercizio, il rinnovo mantiene la validità del titolo. Il silenzio del Comando non equivale ad assenso sul merito tecnico: la responsabilità della conformità resta in capo al titolare e ai professionisti che asseverano.

Sanzioni, deroghe e voltura del titolo antincendio

Esercitare un'attività soggetta senza aver presentato la SCIA antincendio, o senza il rinnovo periodico, espone a sanzioni penali e amministrative e all'ordine di sospensione dell'attività. Il DPR 151/2011 disciplina anche l'istituto della deroga, per i casi in cui non sia possibile rispettare integralmente la regola tecnica, e la voltura del titolo al cambio di titolarità.

La deroga si chiede al Comando quando misure alternative garantiscono un livello di sicurezza equivalente: la valutazione è tecnica e motivata. La voltura aggiorna l'intestazione del titolo antincendio in caso di trasferimento dell'attività a un nuovo soggetto, senza modificare le condizioni di sicurezza già verificate, purché queste restino invariate.

Ogni variazione sostanziale — ampliamenti, cambio di destinazione d'uso, aumento del carico d'incendio o dell'affollamento — comporta un nuovo procedimento, perché altera i presupposti su cui il titolo era stato rilasciato. Ignorare questo passaggio è una delle irregolarità più frequenti riscontrate nei controlli dei Vigili del Fuoco.

Il coordinamento con la disciplina edilizia è un altro punto critico: il titolo antincendio non sostituisce permessi e agibilità, ma ne è spesso presupposto. Aprire un'attività soggetta senza il titolo di prevenzione incendi può bloccare l'intera autorizzazione all'esercizio, con conseguenze economiche ben superiori alla sanzione formale.

Per orientarsi tra le 80 tipologie dell'allegato I e individuare la categoria corretta è prudente affidarsi a un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno, soprattutto nei casi di confine tra una categoria e l'altra, dove la classificazione incide in modo netto sugli adempimenti.

Domande frequenti

Quali attività sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco?

Sono soggette le 80 tipologie elencate nell'allegato I del DPR 151/2011, oltre determinate soglie dimensionali: depositi di sostanze infiammabili, autorimesse, alberghi, ospedali, scuole, luoghi di spettacolo e molte altre. Sotto quelle soglie l'attività non rientra nei controlli, ma resta comunque obbligata alla sicurezza antincendio prevista dal Testo Unico sul lavoro.

Che differenza c'è tra SCIA antincendio e certificato di prevenzione incendi?

La SCIA antincendio è la segnalazione che abilita all'esercizio dell'attività per tutte le categorie soggette. Il certificato di prevenzione incendi, dopo il DPR 151/2011, non è più un atto generalizzato: viene rilasciato dai Vigili del Fuoco solo per le attività di categoria C, a esito positivo del sopralluogo obbligatorio, mentre per A e B il titolo è la SCIA.

Ogni quanto va rinnovato il titolo di prevenzione incendi?

L'art. 5 del DPR 151/2011 prevede un rinnovo periodico ogni cinque anni, con cadenza più ampia per alcune specifiche attività. Il titolare attesta al Comando dei Vigili del Fuoco il permanere delle condizioni di sicurezza, senza ripetere l'intero procedimento. Il mancato rinnovo nei termini espone a sanzioni e all'irregolarità dell'attività.

In quali casi serve la valutazione del progetto?

La valutazione del progetto prevista dall'art. 3 è obbligatoria per le attività di categoria B e C, cioè a rischio medio ed elevato. Consente di verificare la conformità antincendio del progetto prima di realizzare l'opera. Le attività di categoria A, standardizzate, ne sono esentate e accedono direttamente alla SCIA antincendio.

Fonti normative e riferimenti

  • DPR 1 agosto 2011, n. 151 — GU Serie Generale n. 221 del 22/09/20112011-09-22
  • DPR 151/2011, allegato I (elenco delle attività soggette e categorie A, B, C)
  • DM 7 agosto 2012 (modalità di presentazione delle istanze di prevenzione incendi)2012-08-07
  • D.Lgs. 81/2008, artt. 46 e 43 (valutazione rischio incendio e gestione emergenze)2008-04-30