DM 2 settembre 2021: gestione antincendio e formazione degli addetti
A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 15 luglio 2026
Il DM 2 settembre 2021 sulla sicurezza antincendio disciplina la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e la formazione degli addetti, articolata su tre livelli. In vigore dal 4 ottobre 2022, ha sostituito il DM 10 marzo 1998 nell'ambito della riforma dei tre decreti antincendio del 2021.
La riforma dei tre decreti antincendio del 2021
Nel 2021 il Ministero dell'Interno ha riscritto la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro con tre provvedimenti distinti, spesso citati con soprannomi tecnici. Il DM 1 settembre 2021 è il decreto controlli; il DM 2 settembre 2021 è il decreto sulla gestione della sicurezza antincendio (GSA); il DM 3 settembre 2021 è il cosiddetto minicodice.
I tre decreti hanno progressivamente mandato in pensione il DM 10 marzo 1998, storico riferimento su valutazione del rischio incendio, misure di gestione e formazione. La ripartizione dei compiti è netta: uno regola impianti e manutenzione, uno la vita d'esercizio e l'emergenza, uno la progettazione della prevenzione per le attività non soggette a regole tecniche verticali.
- DM 1 settembre 2021 (controlli): criteri per installazione, sorveglianza, controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; in vigore dal 25 settembre 2022.
- DM 2 settembre 2021 (GSA): gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza, designazione e formazione degli addetti al servizio antincendio; in vigore dal 4 ottobre 2022.
- DM 3 settembre 2021 (minicodice): criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro privi di regola tecnica verticale.
Cosa disciplina il dm 2 settembre 2021 antincendio
Il decreto GSA attua l'art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e traduce in regole operative la gestione della sicurezza antincendio durante l'attività ordinaria e nelle situazioni di emergenza. Copre l'informazione ai lavoratori, la designazione degli addetti, la pianificazione dell'esodo e le esercitazioni periodiche di evacuazione.
L'obbligo del piano di emergenza scatta per le attività con almeno dieci lavoratori, per quelle aperte al pubblico con presenze contemporanee superiori a cinquanta persone e per tutte le attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco. Negli altri casi restano dovute le misure minime di gestione e le procedure da attuare in caso di incendio.
Il datore di lavoro individua i livelli di rischio dell'attività secondo i criteri dell'allegato al decreto. Da quella classificazione discende sia il numero di addetti da designare, sia il livello del corso che ciascuno deve frequentare. La designazione, ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico, non è rifiutabile se non per giustificato motivo.
I tre livelli di formazione degli addetti antincendio
Il DM 2 settembre 2021 ha superato la vecchia tripartizione in rischio basso, medio ed elevato del DM 10 marzo 1998, introducendo i livelli 1, 2 e 3. A ogni livello corrispondono una durata del corso iniziale e una periodicità di aggiornamento quinquennale, con parte pratica obbligatoria in tutti i casi.
| Livello | Contesto tipico | Corso iniziale | Aggiornamento (quinquennale) |
|---|---|---|---|
| Livello 1 | Attività a rischio incendio basso | 4 ore | 2 ore |
| Livello 2 | Attività a rischio incendio medio | 8 ore | 5 ore |
| Livello 3 | Attività a rischio incendio elevato | 16 ore | 8 ore |
La parte pratica — uso di estintori e manichette, prove di spegnimento — non può essere erogata in e-learning: richiede la presenza fisica. Gli addetti di livello 3 che operano in attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco devono inoltre conseguire l'attestato di idoneità tecnica ai sensi dell'art. 3 della Legge 28 novembre 1996, n. 609, con esame presso il Comando VVF.
L'aggiornamento è quinquennale e mantiene la parte addestrativa: un addetto formato prima del 2022 secondo il DM 10 marzo 1998 conserva la validità del titolo, ma al primo aggiornamento utile rientra nella cornice del nuovo decreto. Il livello di formazione va sempre riferito al rischio dell'attività, non alla mansione del singolo.
Obblighi del datore di lavoro ed esercitazioni di emergenza
Il decreto chiede una gestione documentata: procedure scritte da attuare in caso di incendio, istruzioni per i lavoratori, cartellonistica di esodo coerente con la valutazione. Le esercitazioni di evacuazione vanno svolte con periodicità almeno annuale, o superiore dove il rischio lo giustifica, e verbalizzate.
In cantiere e nelle attività a rischio elevato la designazione di un numero adeguato di addetti è un presupposto di funzionamento, non una formalità: senza addetti formati il piano di emergenza resta sulla carta. La formazione antincendio si integra con quella di primo soccorso, l'altra gamba della gestione delle emergenze.
Valutazione del rischio incendio secondo il minicodice
La classificazione dei livelli di rischio non è arbitraria: discende dalla valutazione del rischio incendio, che dal 2022 segue i criteri del minicodice (DM 3 settembre 2021) per i luoghi di lavoro privi di regola tecnica verticale. Il datore individua i pericoli d'incendio, stima probabilità di innesco e conseguenze e definisce le misure di prevenzione, protezione e gestione dell'emergenza.
- Individuazione dei pericoli: sostanze combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, condizioni di esercizio e presenza di persone.
- Misure di prevenzione e protezione: riduzione del carico d'incendio, impianti di rilevazione e spegnimento, vie di esodo dimensionate.
- Gestione dell'emergenza: piano di emergenza, addetti designati e formati, esercitazioni periodiche verbalizzate e riesaminate.
Da quella valutazione discendono i livelli di prestazione richiesti agli addetti e il loro numero. Un magazzino con materiali combustibili e un ufficio con pochi addetti ricevono classificazioni diverse, e quindi corsi diversi. La coerenza tra rischio valutato, misure adottate e livello di formazione è il primo elemento che gli organi di controllo verificano in ispezione.
Un esempio chiarisce il criterio: un'autofficina con deposito di oli e attività di saldatura tende a collocarsi su un livello intermedio, con addetti di livello 2; un capannone logistico con scaffalature alte e movimentazione continua sale verso il livello 3. La mansione del singolo lavoratore non incide: conta il rischio complessivo dell'attività.
Cosa cambia per chi era formato con il DM 10 marzo 1998
Gli attestati conseguiti prima del 4 ottobre 2022 secondo il DM 10 marzo 1998 restano validi: la corrispondenza tra vecchie classi di rischio e nuovi livelli è esplicitata dallo stesso decreto, con il rischio basso ricondotto al livello 1, il medio al livello 2 e l'elevato al livello 3. Al primo aggiornamento utile l'addetto rientra però nel regime del nuovo decreto.
Sul piano operativo questo significa non dover rifare i corsi base, ma programmare gli aggiornamenti quinquennali secondo le nuove durate e con la parte pratica sempre in presenza. Le aziende che avevano formato addetti per rischio elevato devono inoltre verificare, nelle attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, il possesso e la validità dell'idoneità tecnica.
La gestione documentale accompagna tutto il ciclo: registro degli attestati, date di scadenza, verbali delle esercitazioni e nomine degli addetti. Un archivio ordinato consente di dimostrare l'adempimento in caso di controllo e di pianificare per tempo gli aggiornamenti, evitando che la formazione di un addetto scada senza sostituzione.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra il DM 2 settembre 2021 e il vecchio DM 10 marzo 1998?
Il DM 10 marzo 1998 riuniva valutazione del rischio, gestione e formazione in un solo testo. La riforma del 2021 ha diviso la materia su tre decreti: il DM 2 settembre 2021 disciplina la gestione in esercizio ed emergenza e la formazione degli addetti su tre livelli, sostituendo i criteri per rischio basso, medio ed elevato.
Chi deve avere l'attestato di idoneità tecnica dei Vigili del Fuoco?
Gli addetti antincendio che operano in attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, tipicamente di livello 3, devono conseguire l'idoneità tecnica prevista dall'art. 3 della Legge 609/1996. È un esame, teorico e pratico, sostenuto presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, distinto dal corso di formazione aziendale.
La formazione antincendio può essere svolta interamente online?
No. La parte teorica può essere erogata anche in videoconferenza o e-learning, ma la parte pratica — prove di spegnimento, uso di estintori e idranti — richiede la presenza fisica. Senza l'addestramento pratico documentato l'attestato non è valido, a prescindere dal livello di rischio dell'attività.
Ogni quanto va aggiornata la formazione degli addetti antincendio?
L'aggiornamento è quinquennale per tutti e tre i livelli, con durata crescente in base al rischio e parte pratica obbligatoria. Chi è stato formato secondo il DM 10 marzo 1998 mantiene il titolo, ma al primo aggiornamento utile rientra nel regime del DM 2 settembre 2021. Le durate esatte sono indicate nella tabella dei livelli.
Fonti normative e riferimenti
- DM 2 settembre 2021 (Ministero dell'Interno) — GU Serie Generale n. 237 del 04/10/2021 — 2021-10-04
- DM 1 settembre 2021 (criteri controlli impianti antincendio) — GU Serie Generale n. 230 del 25/09/2021 — 2021-09-25
- DM 3 settembre 2021 (criteri progettazione — minicodice) — GU Serie Generale n. 259 del 29/10/2021 — 2021-10-29
- D.Lgs. 81/2008, artt. 43-46 (gestione emergenze e prevenzione incendi) — 2008-04-30
- Legge 28 novembre 1996, n. 609, art. 3 (idoneità tecnica addetti antincendio)