Titolo V del D.Lgs. 81/2008: segnaletica di salute e sicurezza
A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 15 luglio 2026
Il Titolo V del D.Lgs. 81/2008 disciplina la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro: cartelli, segnali luminosi e acustici, comunicazioni verbali e gestuali usati per avvertire dei pericoli residui. Comprende gli articoli 161-166 e gli Allegati da XXIV a XXXII, con sanzioni all'art. 165.
A cosa serve la segnaletica del Titolo V
La segnaletica è una misura complementare, non sostitutiva. L'art. 161 chiarisce che il datore ricorre ai segnali quando i rischi non possono essere evitati o ridotti a sufficienza con misure tecniche o organizzative. Il cartello di pericolo non elimina il rischio: avverte di un pericolo residuo che le altre misure non hanno annullato.
Il Titolo V copre gli articoli 161-166 e attua la direttiva europea 92/58/CEE. La disciplina di dettaglio sta in numerosi allegati, dal XXIV al XXXII, che definiscono forme, colori e significati dei segnali. È un Titolo breve nell'articolato ma denso di prescrizioni tecniche negli allegati.
Colori e forme dei cartelli di sicurezza
Il linguaggio della segnaletica è codificato: ogni colore e forma ha un significato preciso, così che il messaggio sia riconoscibile a colpo d'occhio anche da chi non parla la lingua o non sa leggere. È il motivo per cui i pittogrammi sono standardizzati e prevalgono sul testo scritto.
| Colore | Forma tipica | Significato |
|---|---|---|
| Rosso | Cerchio con barra / quadrato | Divieto, materiale antincendio, arresto |
| Giallo o ambra | Triangolo | Avvertimento, attenzione, pericolo |
| Azzurro | Cerchio | Prescrizione, obbligo di un comportamento o di un DPI |
| Verde | Quadrato o rettangolo | Salvataggio, soccorso, uscite di emergenza |
La segnaletica delle vie e uscite di emergenza dialoga direttamente con i requisiti del Titolo II: i percorsi di esodo vanno indicati con cartelli verdi e, dove necessario, con illuminazione di sicurezza che ne garantisca la visibilità anche in assenza di alimentazione ordinaria.
Segnali luminosi, acustici, verbali e gestuali
La segnaletica non è solo cartellonistica. Gli allegati disciplinano i segnali luminosi e acustici, la comunicazione verbale con parole-chiave concordate e i segnali gestuali per guidare le manovre. Questi ultimi sono essenziali nelle operazioni di sollevamento, dove il gruista opera su indicazione di un preposto alle manovre.
- Segnali luminosi: dispositivi che emettono luce per segnalare un pericolo o una situazione da presidiare.
- Segnali acustici: suoni codificati, come quelli di evacuazione, distinguibili dal rumore di fondo dell'ambiente.
- Comunicazione verbale: messaggi brevi e parole-chiave convenute tra emittente e destinatario delle manovre.
- Segnali gestuali: gesti convenzionali di braccia e mani per dirigere movimentazioni e sollevamenti in sicurezza.
L'art. 164 impone al datore di informare e formare i lavoratori sul significato della segnaletica, in particolare quando comporta l'uso di gesti o parole. Un segnale ignoto non protegge nessuno: la conoscenza del codice è parte integrante dell'obbligo.
Obblighi del datore sulla segnaletica
Gli artt. 162-163 impongono al datore di collocare la segnaletica prescritta dopo aver valutato i rischi residui, di mantenerla efficiente e di garantirne la comprensibilità. La segnaletica va scelta in base alle dimensioni, alla posizione e alle condizioni di visibilità dell'ambiente, evitando l'eccesso di cartelli che ne riduce l'efficacia.
La valutazione della segnaletica rientra nel più ampio obbligo di valutazione dei rischi del D.Lgs. 81/2008: il DVR indica dove e perché apporre i segnali. Nei cantieri la segnaletica si integra con quella stradale temporanea prevista dal codice della strada per i lavori su sede viaria.
Quando la segnaletica diventa obbligatoria
La segnaletica non va apposta ovunque, ma dove la valutazione dei rischi ne rileva la necessità. Serve a segnalare pericoli non altrimenti eliminabili, prescrivere comportamenti, indicare mezzi di salvataggio e antincendio, guidare le manovre. L'art. 163 chiede che i segnali siano proporzionati e non ridondanti: un eccesso di cartelli riduce l'attenzione e vanifica la funzione di avvertimento.
La scelta del tipo di segnale dipende dalla situazione. Un pericolo permanente si segnala con cartelli fissi; un rischio temporaneo, come una pavimentazione bagnata o una manovra in corso, richiede segnali mobili o luminosi e acustici. La segnaletica va inoltre resa comprensibile ai lavoratori di lingua diversa, privilegiando i pittogrammi rispetto al testo scritto.
Segnaletica di contenitori, tubazioni e aree di stoccaggio
Gli allegati estendono la segnaletica agli impianti. I contenitori e le tubazioni che trasportano sostanze pericolose devono essere identificati con etichette o colori convenzionali che segnalano la natura del contenuto. È una prescrizione decisiva negli stabilimenti chimici e nei laboratori, dove il riconoscimento immediato di una linea o di un recipiente previene errori di manovra.
Le aree in cui esiste il rischio di urto contro ostacoli o di caduta vanno contrassegnate con la segnaletica a bande gialle e nere o rosse e bianche. Anche le zone di deposito di quantità rilevanti di sostanze pericolose devono essere segnalate con appositi cartelli di avvertimento, collocati in prossimità dell'area di stoccaggio o all'accesso del locale.
Segnaletica temporanea nei cantieri e sulle strade
Nei cantieri disciplinati dal Titolo IV la segnaletica assume un ruolo dinamico. Le lavorazioni cambiano ogni giorno e con esse i pericoli: aperture nel solaio, zone di manovra dei mezzi, aree di carico. La segnaletica va aggiornata di pari passo con l'avanzamento dei lavori, non affissa una volta e dimenticata.
Quando i lavori interessano la sede stradale, alla segnaletica di sicurezza si affianca quella temporanea prevista dal codice della strada. Si tratta di due discipline distinte ma complementari: l'una tutela i lavoratori del cantiere, l'altra gli utenti della strada in transito. La corretta delimitazione dell'area protegge entrambi.
La segnaletica gestuale è particolarmente frequente in questi contesti: il preposto alle manovre guida con gesti convenzionali l'operatore della gru o dell'escavatore quando la visibilità è limitata. Emittente e destinatario devono conoscere lo stesso codice, e chi impartisce i segnali deve avere piena visione della manovra che dirige.
Manutenzione ed efficienza dei segnali nel tempo
La segnaletica va mantenuta efficiente per tutta la durata del rischio che segnala. L'art. 163 richiede segnali puliti, integri e leggibili: un cartello sbiadito, coperto o rimosso equivale alla sua assenza. Anche i dispositivi luminosi e acustici richiedono verifiche periodiche e una fonte di alimentazione di emergenza dove necessario.
Quando il pericolo viene meno, la segnaletica corrispondente va rimossa: lasciare cartelli non più pertinenti abitua i lavoratori a ignorarli, indebolendo l'efficacia dell'intero sistema. La coerenza tra segnale e situazione reale è essa stessa una misura di prevenzione, non un dettaglio formale.
La formazione dell'art. 164 chiude il cerchio: senza la conoscenza del significato di colori, forme e gesti, la segnaletica resta un linguaggio muto. Informazione dei lavoratori e manutenzione dei segnali, insieme, rendono la segnaletica realmente capace di orientare il comportamento verso scelte sicure.
Sanzioni del Titolo V sulla segnaletica
L'art. 165 stabilisce le sanzioni penali per la violazione degli obblighi di segnaletica. L'assenza dei segnali prescritti o l'omessa informazione dei lavoratori sono punite con l'arresto alternativo all'ammenda a carico del datore e del dirigente, secondo la gravità della mancanza rilevata.
In pratica, le contestazioni riguardano spesso vie di esodo non segnalate, estintori privi di cartello identificativo o assenza di indicazioni sui divieti e sugli obblighi di DPI. Sono carenze visibili in sopralluogo e facilmente sanabili con la prescrizione dell'organo di vigilanza e il successivo adeguamento.
Domande frequenti
Cosa disciplina esattamente il Titolo V del D.Lgs. 81/2008?
Il Titolo V, articoli 161-166, disciplina la segnaletica di salute e sicurezza: cartelli di divieto, avvertimento, prescrizione e salvataggio, oltre a segnali luminosi, acustici, verbali e gestuali. Regola quando la segnaletica è obbligatoria, come va scelta e mantenuta e quali obblighi di informazione gravano sul datore. I dettagli tecnici stanno negli Allegati da XXIV a XXXII.
Cosa significano i colori della segnaletica di sicurezza?
Il rosso indica divieto, arresto e materiale antincendio; il giallo o ambra segnala avvertimento e pericolo; l'azzurro impone una prescrizione, come l'obbligo di un DPI; il verde indica salvataggio, soccorso e uscite di emergenza. Questa codifica di colori e forme rende il messaggio immediatamente riconoscibile, anche indipendentemente dalla lingua parlata dal lavoratore.
La segnaletica può sostituire le misure di prevenzione?
No. L'articolo 161 è chiaro: la segnaletica interviene solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche, organizzative o di protezione collettiva. Il cartello avverte di un pericolo residuo, ma non lo elimina. Ricorrere alla sola segnaletica al posto di misure risolutive costituisce un uso improprio dello strumento.
Chi deve conoscere i segnali gestuali nelle manovre?
I segnali gestuali servono a guidare in sicurezza le manovre, soprattutto nel sollevamento di carichi. Devono conoscerli sia chi li emette, tipicamente il preposto alle manovre, sia chi li riceve, come il gruista o l'operatore della macchina. L'articolo 164 impone al datore di formare i lavoratori sul significato dei gesti e delle parole-chiave convenute.
Fonti normative e riferimenti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo V, artt. 161-166 (testo vigente su normattiva.it) — 2008-04-30
- D.Lgs. 81/2008, Allegati da XXIV a XXXII — prescrizioni sulla segnaletica di sicurezza — 2008-04-30
- Direttiva 92/58/CEE — prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro