Istituto Formazione Sicurezza

D.Lgs 101/2020: radioprotezione ed esposizione alle radiazioni ionizzanti

A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 15 luglio 2026

Il D.Lgs 101 2020 sulle radiazioni ionizzanti recepisce la direttiva 2013/59/Euratom e riordina la radioprotezione di lavoratori e popolazione. Definisce i limiti di dose, le figure dell'esperto di radioprotezione e del medico autorizzato e la classificazione dei lavoratori esposti in categoria A e B. È in vigore dal 27 agosto 2020.

Cosa disciplina il d.lgs 101 2020 radiazioni ionizzanti

Il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 attua la direttiva 2013/59/Euratom e ha abrogato la disciplina previgente, in particolare il D.Lgs. 230/1995 e il D.Lgs. 187/2000. Riunisce in un solo corpo la protezione dalle radiazioni ionizzanti per lavoratori, pazienti in ambito medico e popolazione, ed è stato successivamente ritoccato dal D.Lgs. 203/2022.

Il principio ispiratore è la triade della radioprotezione: giustificazione delle pratiche che comportano esposizione, ottimizzazione secondo il criterio ALARA (dose ragionevolmente più bassa possibile) e rispetto dei limiti di dose individuali. Rispetto al Testo Unico sulla sicurezza, il decreto è la norma speciale che integra il Titolo VIII sugli agenti fisici per lo specifico rischio radiologico.

Il campo di applicazione è ampio: sanità (radiologia, radioterapia, medicina nucleare), industria (gammagrafia, controlli non distruttivi, sterilizzazione), ricerca e attività che comportano esposizione al radon o a materiali radioattivi naturali. Per ciascun contesto il decreto fissa autorizzazioni, sorveglianza e obblighi documentali.

L'esperto di radioprotezione e il medico autorizzato

Il decreto affida la sorveglianza a due figure tecniche distinte. L'esperto di radioprotezione — che ha sostituito la denominazione di esperto qualificato — cura la sorveglianza fisica: valuta le dosi, classifica zone e lavoratori, verifica le misure di protezione. È iscritto in un elenco nazionale articolato in gradi abilitanti a livelli di rischio crescenti.

Il medico autorizzato esercita la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti classificati in categoria A, con visite preventive e periodiche e tenuta del documento sanitario personale. Per i lavoratori di categoria B la sorveglianza può essere svolta dal medico competente. L'esperto e il medico collaborano con il datore di lavoro nella valutazione del rischio radiologico.

  • Datore di lavoro: acquisisce le autorizzazioni, nomina l'esperto di radioprotezione, adotta le misure di protezione e forma i lavoratori esposti sul rischio specifico.
  • Esperto di radioprotezione: sorveglianza fisica, classificazione di zone e lavoratori, stima delle dosi e relazioni tecniche periodiche.
  • Medico autorizzato: sorveglianza sanitaria dei lavoratori di categoria A, giudizi di idoneità e gestione del documento sanitario personale.

Classificazione dei lavoratori: categoria A e categoria B

I lavoratori suscettibili di esposizione superiore ai limiti fissati per la popolazione sono classificati come esposti e distinti in due categorie secondo la dose che possono ricevere. La classificazione determina il tipo di sorveglianza, la dosimetria individuale e la periodicità dei controlli sanitari.

Categorie dei lavoratori esposti e limiti di dose (D.Lgs. 101/2020)
ParametroCategoria ACategoria B
Criterio di classificazionePossibile superamento di 6 mSv/anno di dose efficace o dei valori per cristallino ed estremitàEsposti non classificati in categoria A
Sorveglianza sanitariaMedico autorizzatoMedico competente o autorizzato
Dosimetria individualeObbligatoria e continuativaPrevista secondo la valutazione dell'esperto
Limite di dose efficace (lavoratori esposti)20 mSv per anno solare20 mSv per anno solare

Il limite di dose efficace per i lavoratori esposti è di 20 mSv per anno solare; per la popolazione è di 1 mSv all'anno. Il decreto ha ridotto a 20 mSv/anno il limite per il cristallino, prima assai più alto, e conferma i limiti per pelle ed estremità. Gli ambienti si classificano in zona sorvegliata e zona controllata in funzione del livello di rischio.

Il radon nei luoghi di lavoro e il livello di riferimento

Una parte rilevante del decreto è dedicata al radon, gas radioattivo naturale che si accumula in ambienti interni. Per i luoghi di lavoro è fissato un livello di riferimento della concentrazione media annua di 300 Bq/m³: al suo superamento scattano approfondimenti, azioni di rimedio e, se necessario, la classificazione dei lavoratori interessati.

Il decreto prevede un piano nazionale radon e obblighi di misurazione per specifiche tipologie di ambienti, in particolare quelli interrati e seminterrati e le aree a maggiore priorità. La gestione del radon si integra con la valutazione degli agenti fisici e con la formazione specifica dei lavoratori potenzialmente esposti.

Gli obblighi del datore di lavoro nella radioprotezione

Il datore che impiega sorgenti di radiazioni ionizzanti deve, prima di iniziare la pratica, acquisire il titolo abilitativo previsto — comunicazione, nulla osta di categoria B o A secondo il rischio — e nominare l'esperto di radioprotezione. Deve poi predisporre la valutazione del rischio radiologico, adottare le misure di schermatura e contenimento e formare i lavoratori esposti.

  • Acquisire il titolo abilitativo e nominare l'esperto di radioprotezione prima di avviare la pratica.
  • Classificare aree (zona sorvegliata e controllata) e lavoratori (categoria A e B) su indicazione dell'esperto.
  • Assicurare dosimetria, sorveglianza sanitaria e informazione o formazione specifica dei lavoratori esposti.

La classificazione delle aree è uno strumento centrale: la zona controllata, ad accesso regolamentato e segnalato, e la zona sorvegliata, sottoposta a monitoraggio, servono a limitare l'esposizione e a distinguere gli ambienti secondo il rischio. In ciascuna zona valgono regole d'accesso, dispositivi di protezione e procedure operative definite dall'esperto di radioprotezione.

Il decreto impone anche la protezione rafforzata delle lavoratrici in stato di gravidanza: dal momento della comunicazione dello stato, le condizioni di lavoro non devono comportare per il nascituro una dose incompatibile con i limiti previsti. È inoltre dovuta l'informazione preventiva ai lavoratori esposti sui rischi e sulle norme di comportamento.

Radiazioni in sanità, industria e ricerca a confronto

Le applicazioni delle radiazioni ionizzanti sono molto diverse e il decreto le tratta con obblighi proporzionati. In sanità dominano le esposizioni mediche di pazienti e operatori in radiologia, radioterapia e medicina nucleare; nell'industria prevalgono i controlli non distruttivi, la gammagrafia e la sterilizzazione; nella ricerca gli acceleratori e le sorgenti da laboratorio.

A ogni contesto corrispondono figure e adempimenti specifici. In sanità operano anche il responsabile dell'impianto radiologico e lo specialista in fisica medica; nell'industria il presidio è affidato all'esperto di radioprotezione di grado adeguato alle sorgenti impiegate. La formazione dei lavoratori è calibrata sul tipo di sorgente e sulle mansioni effettivamente svolte.

Il rischio radiologico si somma spesso ad altri: un reparto di medicina nucleare gestisce anche rischio biologico e chimico, un cantiere di gammagrafia industriale il rischio da lavori in quota. La valutazione deve considerare l'interazione tra i rischi, coordinando le misure del D.Lgs. 101/2020 con quelle del Testo Unico.

La formazione in radioprotezione ha carattere periodico e va ripetuta a fronte di cambi di mansione, di sorgente o di normativa. Il decreto richiede che i lavoratori esposti conoscano i rischi connessi alla loro attività, le norme di sicurezza aziendali e le modalità di impiego dei dispositivi di protezione individuali e collettivi.

Anche i limiti di dose vanno letti come strumenti dinamici: l'ottimizzazione impone di restare ben al di sotto dei valori massimi, non di avvicinarli. Il rispetto formale del limite annuo non esime dall'obbligo di ridurre ulteriormente l'esposizione ogni volta che è ragionevolmente possibile, secondo il principio ALARA.

Domande frequenti

Quale legge disciplina oggi la protezione dalle radiazioni ionizzanti?

La materia è disciplinata dal D.Lgs. 101/2020, che recepisce la direttiva 2013/59/Euratom e ha abrogato il D.Lgs. 230/1995 e il D.Lgs. 187/2000. Il decreto riunisce radioprotezione dei lavoratori, esposizioni mediche e protezione della popolazione, ed è stato integrato dal correttivo D.Lgs. 203/2022. È in vigore dal 27 agosto 2020.

Che differenza c'è tra lavoratori di categoria A e categoria B?

La categoria A comprende i lavoratori che possono superare 6 mSv all'anno di dose efficace o determinati valori per cristallino ed estremità: sono soggetti a sorveglianza del medico autorizzato e a dosimetria individuale continuativa. La categoria B raccoglie gli altri esposti, con sorveglianza affidata anche al medico competente e controlli proporzionati al rischio.

Chi è l'esperto di radioprotezione?

È il tecnico incaricato della sorveglianza fisica della radioprotezione: valuta le dosi, classifica ambienti e lavoratori, verifica l'efficacia delle misure di protezione e redige le relazioni periodiche. Ha sostituito la figura dell'esperto qualificato ed è iscritto in un elenco nazionale suddiviso in gradi, abilitanti a livelli di rischio crescenti.

Qual è il livello di riferimento per il radon nei luoghi di lavoro?

Il D.Lgs. 101/2020 fissa per i luoghi di lavoro un livello di riferimento della concentrazione media annua di radon pari a 300 Bq/m³. Superata questa soglia, il datore di lavoro deve avviare approfondimenti e azioni di rimedio e, dove necessario, classificare i lavoratori interessati e attivare la sorveglianza prevista dal decreto.

Fonti normative e riferimenti

  • D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 — GU Serie Generale n. 201 del 12/08/2020, S.O. n. 292020-08-12
  • Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 20132013-12-05
  • D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 (correttivo del D.Lgs. 101/2020)2022-11-25
  • D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII (agenti fisici), quadro di raccordo2008-04-30