Istituto Formazione Sicurezza
Preventivo

Adempimenti di formazione per una nuova azienda

Gli adempimenti di formazione per una nuova azienda seguono un ordine preciso: prima il datore di lavoro definisce il proprio ruolo nella prevenzione, poi si formano RLS e addetti alle emergenze, infine i lavoratori. Il percorso mette in sequenza i corsi per partire in regola fin dal primo giorno.

Le tappe del percorso

  1. 1Il datore di lavoro sceglie l'assetto e si forma

    Se l'azienda rientra nei casi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/2008, il datore può assumere in proprio l'incarico di RSPP con il percorso della propria classe di rischio; altrimenti assolve il nuovo obbligo formativo dell'Accordo 2025 e nomina un RSPP esterno.

  2. 2Il rappresentante dei lavoratori si forma

    Se i lavoratori eleggono il proprio rappresentante, questi segue il corso previsto dall'art. 37, comma 11; in assenza di elezione interna la funzione fa capo al rappresentante territoriale.

  3. 3Si costituiscono le squadre di emergenza

    Il datore designa gli addetti antincendio, formati secondo il livello dell'attività ex DM 02/09/2021, e gli addetti al primo soccorso, formati secondo il gruppo di appartenenza ex DM 388/2003. La designazione non è rifiutabile se non per giustificato motivo.

  4. 4Si formano tutti i lavoratori

    Modulo generale e formazione specifica per la classe di rischio aziendale, da completare prima dell'adibizione alle mansioni: per i primi assunti conviene pianificarla insieme agli step precedenti.

  5. 5Si completano nomine e abilitazioni particolari

    Se la struttura prevede figure di supervisione si forma il preposto; se si usano carrelli o altre attrezzature dell'Accordo 2025 si attivano le abilitazioni corrispondenti prima dell'uso.

Adempimenti di formazione per una nuova azienda: l'ordine corretto

Con la prima assunzione scattano insieme tutti gli obblighi del D.Lgs. 81/2008: valutazione dei rischi, nomine e formazione. L'errore tipico del neo datore di lavoro è partire dai corsi dei dipendenti: la sequenza corretta parte invece dall'alto, da chi organizza la prevenzione.

La logica è di dipendenza: il datore di lavoro deve prima definire il proprio ruolo, cioè RSPP in proprio oppure incarico esterno, perché da questa scelta discendono i corsi suoi e l'architettura delle nomine successive. La voce sul datore di lavoro inquadra la decisione.

Cosa si può fare in parallelo e cosa no

Emergenze e formazione dei lavoratori possono correre in parallelo una volta definite le nomine; la formazione dei lavoratori non può invece attendere: va completata prima dell'adibizione alle mansioni, quindi conviene calendarizzarla contestualmente alle assunzioni.

Molte nuove aziende concentrano tutto in poche settimane combinando videoconferenza per la teoria e sessioni pratiche in presenza per antincendio e primo soccorso: il preventivo unico su più corsi consente di allineare le date e ridurre i costi per partecipante.

Domande frequenti

Quanto tempo ha una nuova azienda per completare la formazione obbligatoria?

Non esiste un periodo di grazia generale: la formazione dei lavoratori va completata prima dell'adibizione alle mansioni e gli addetti alle emergenze vanno designati e formati fin dall'avvio dell'attività. Per il nuovo obbligo del datore di lavoro l'Accordo 2025 prevede termini transitori dedicati: conviene comunque muoversi con le prime assunzioni.

Il datore di lavoro di una microimpresa può svolgere da solo l'incarico di RSPP?

Sì, nei casi previsti dall'art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e nei limiti dimensionali del relativo allegato: in tal caso segue il percorso formativo della propria classe di rischio con i relativi aggiornamenti. Se preferisce un RSPP esterno, resta comunque titolare del proprio obbligo formativo introdotto dall'Accordo 2025.

Serve il rappresentante dei lavoratori anche con due soli dipendenti?

L'elezione del rappresentante è un diritto dei lavoratori, non un obbligo del datore: se i dipendenti non eleggono nessuno, le funzioni fanno capo al rappresentante territoriale secondo l'art. 48 del D.Lgs. 81/2008. Se invece l'elezione avviene, il neoeletto va formato con il corso previsto dall'art. 37, comma 11.