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Titolo III del D.Lgs. 81/2008: attrezzature, DPI e impianti

A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 15 luglio 2026

Il Titolo III del D.Lgs. 81/2008 regola le attrezzature di lavoro, i dispositivi di protezione individuale e gli impianti elettrici negli articoli 69-87. Impone requisiti di sicurezza, verifiche periodiche, abilitazioni specifiche per le attrezzature che le richiedono e la scelta corretta dei DPI, con sanzioni all'art. 87.

I tre capi del Titolo III: attrezzature, DPI, impianti

Il Titolo III si articola in tre capi. Il Capo I (artt. 69-73) disciplina l'uso delle attrezzature di lavoro, il Capo II (artt. 74-79) i dispositivi di protezione individuale, il Capo III (artt. 80-87) gli impianti e le apparecchiature elettriche. È il Titolo che governa gli strumenti materiali del lavoro.

L'art. 69 definisce attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro. La definizione è volutamente ampia: comprende il muletto come il trapano portatile, così che gli obblighi di sicurezza seguano l'uso effettivo e non la categoria merceologica.

Uso delle attrezzature e requisiti di sicurezza

L'art. 71 impone al datore di mettere a disposizione attrezzature conformi alle direttive di prodotto o, se antecedenti, ai requisiti dell'Allegato V. Le attrezzature vanno scelte in funzione del lavoro e dei rischi, installate correttamente e sottoposte a manutenzione. Alcune richiedono verifiche periodiche affidate a INAIL e soggetti abilitati.

L'art. 72 riguarda noleggio e concessione in uso, l'art. 73 l'informazione e la formazione degli operatori. Il comma 5 dell'art. 73 individua le attrezzature che richiedono una specifica abilitazione dell'operatore, il cui percorso è oggi definito dall'Accordo Stato-Regioni 2025.

Capi e articoli fondamentali del Titolo III
CapoArticoliOggetto
Capo IArt. 69-73Uso delle attrezzature, requisiti, verifiche e abilitazioni
Capo IIArt. 74-79Scelta, uso e obblighi relativi ai DPI
Capo IIIArt. 80-87Sicurezza degli impianti e delle apparecchiature elettriche

Le attrezzature che richiedono abilitazione

Per le attrezzature dell'art. 73, comma 5, non basta la formazione generica: serve un'abilitazione conseguita con corso teorico-pratico e prova finale. Rientrano tra queste i carrelli elevatori, le piattaforme di lavoro elevabili, le gru a torre e su autocarro, gli escavatori e i trattori agricoli.

L'abilitazione è personale e va rinnovata con l'aggiornamento periodico previsto dall'Accordo. Le durate e le cadenze non sono nel Testo Unico ma nell'Accordo Stato-Regioni: il Titolo III fissa il principio, l'Accordo i numeri. La parte pratica del percorso si svolge sempre in presenza.

DPI e impianti elettrici: obblighi principali

Il Capo II impone la scelta dei DPI in base al rischio residuo, quando le protezioni collettive non bastano. L'art. 77 richiede la valutazione dei dispositivi, la formazione e, per i DPI di terza categoria e per quelli di protezione dell'udito, l'addestramento obbligatorio. Il lavoratore deve utilizzarli e conservarli con cura ex art. 78.

  • Selezione dei DPI adeguati al rischio residuo e compatibili tra loro quando usati insieme (art. 76-77).
  • Addestramento obbligatorio per i DPI di terza categoria e per i protettori dell'udito (art. 77).
  • Impianti elettrici conformi alla regola dell'arte e protetti dai rischi di contatto, incendio ed esplosione (art. 80-81).
  • Lavori elettrici affidati a personale qualificato secondo le norme tecniche di riferimento (art. 82-83).

Il Capo III fissa gli obblighi sugli impianti elettrici: protezione dai contatti diretti e indiretti, dagli effetti termici e dai fulmini. Gli artt. 82 e 83 disciplinano i lavori sotto tensione e in prossimità di parti attive, riservati a personale qualificato secondo le norme tecniche applicabili.

Le verifiche periodiche delle attrezzature

Alcune attrezzature, elencate nell'Allegato VII, sono soggette a verifiche periodiche obbligatorie per accertarne il mantenimento in condizioni di sicurezza. Rientrano tra queste gli apparecchi di sollevamento di persone e cose, i generatori di vapore, i recipienti a pressione e gli impianti di riscaldamento. La periodicità varia in funzione della tipologia e dell'anzianità dell'attrezzatura.

La prima verifica è affidata all'INAIL, le successive all'ASL o ai soggetti pubblici e privati abilitati dal Ministero. Il datore deve richiedere la verifica nei termini e conservarne l'esito: la mancata effettuazione dei controlli periodici è tra le violazioni tipiche contestate su gru, montacarichi e piattaforme di lavoro elevabili.

Le verifiche periodiche non sostituiscono i controlli del datore. L'art. 71 impone comunque controlli iniziali e successivi a ogni montaggio, oltre a interventi straordinari dopo eventi eccezionali che possano averne compromesso la sicurezza, come un sovraccarico o un urto rilevante su un apparecchio di sollevamento.

Marcatura CE e obblighi di conformità del datore

L'art. 70 distingue due regimi. Le attrezzature immesse sul mercato dopo il recepimento delle direttive di prodotto devono essere conformi a queste ultime e recare la marcatura CE con la dichiarazione di conformità del fabbricante. Le attrezzature più datate devono invece rispettare i requisiti generali di sicurezza dell'Allegato V.

Il datore che acquista una macchina nuova non è quindi esentato da responsabilità: deve verificare la presenza della marcatura, del libretto di istruzioni in italiano e della dichiarazione di conformità, e installare l'attrezzatura secondo le indicazioni del fabbricante. La marcatura CE attesta la conformità di progetto, non l'uso corretto in azienda.

Le macchine sono oggi disciplinate a monte dal nuovo regolamento macchine dell'Unione europea, che sostituisce la previgente direttiva. Il coordinamento tra la sicurezza di prodotto, a carico del fabbricante, e la sicurezza d'uso del Titolo III resta il punto delicato nella gestione del parco macchine aziendale.

Noleggio, comodato e attrezzature senza operatore

L'art. 72 disciplina il noleggio e la concessione in uso. Chi cede un'attrezzatura senza operatore deve attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza, oltre a consegnare le certificazioni delle verifiche eventualmente previste. È un obbligo di frequente rilievo nei cantieri, dove il ricorso al noleggio è la regola.

Quando il noleggio comprende anche l'operatore, la responsabilità sulla formazione e sull'abilitazione dell'addetto grava sul soggetto che lo mette a disposizione. L'utilizzatore resta comunque tenuto a verificare che l'operatore possieda l'abilitazione richiesta e a integrare l'informazione sui rischi specifici del proprio ambiente di lavoro.

Istruzioni d'uso e addestramento all'utilizzo

Ogni attrezzatura deve essere corredata delle istruzioni d'uso del fabbricante, che il datore mette a disposizione degli operatori. L'art. 71 richiede che i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione utile alla sicurezza, comprese le condizioni d'uso prevedibili e le situazioni anormali da fronteggiare in caso di guasto o malfunzionamento.

L'informazione va accompagnata dall'addestramento pratico per le attrezzature che lo richiedono. La differenza è sostanziale: l'informazione trasmette nozioni, l'addestramento fa esercitare l'operatore sull'uso corretto in condizioni controllate, prima dell'impiego reale in produzione o in cantiere.

Il datore deve inoltre garantire che l'uso delle attrezzature più complesse sia riservato ai lavoratori incaricati e che riparazioni e manutenzioni siano affidate a personale qualificato. L'utilizzo promiscuo di macchine pericolose da parte di operatori non formati è tra le cause ricorrenti di infortunio rilevate in fase di indagine.

Sanzioni del Titolo III su attrezzature e DPI

L'art. 87 raccoglie le sanzioni del Titolo III. Le violazioni sull'uso delle attrezzature, sulla mancata abilitazione degli operatori e sulla fornitura di DPI inadeguati sono punite con l'arresto o l'ammenda a carico di datore e dirigente. Le inosservanze del lavoratore sono sanzionate ai sensi dell'art. 59.

Far operare un carrello elevatore da un lavoratore privo di abilitazione, o omettere le verifiche periodiche di un apparecchio di sollevamento, sono tra le violazioni più contestate in ispezione. Rientrano inoltre tra le gravi violazioni che possono determinare la sospensione dell'attività ex art. 14 del Testo Unico.

Domande frequenti

Quali articoli regolano l'uso delle attrezzature nel Titolo III?

Il Capo I del Titolo III, articoli 69-73, disciplina l'uso delle attrezzature di lavoro: l'articolo 69 le definisce, l'articolo 71 fissa gli obblighi del datore su conformità, manutenzione e verifiche, l'articolo 73 regola informazione, formazione e abilitazione degli operatori. Il Capo II tratta i DPI e il Capo III gli impianti elettrici fino all'articolo 87.

Per quali attrezzature serve l'abilitazione dell'operatore?

Serve per le attrezzature indicate dall'articolo 73, comma 5, e dettagliate nell'Accordo Stato-Regioni: carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, gru a torre e su autocarro, escavatori, pale caricatrici, terne, trattori agricoli e altre macchine movimento terra. L'abilitazione richiede un corso teorico-pratico con prova finale ed è soggetta ad aggiornamento periodico.

Quando è obbligatorio l'addestramento all'uso dei DPI?

L'articolo 77 rende l'addestramento obbligatorio per i DPI appartenenti alla terza categoria, quelli destinati a proteggere da rischi di morte o danni gravi e permanenti, e per i dispositivi di protezione dell'udito. Per gli altri DPI resta comunque dovuta la formazione e, dove necessario, l'addestramento pratico all'uso corretto del dispositivo.

Chi può eseguire lavori sugli impianti elettrici?

Il Capo III del Titolo III riserva i lavori elettrici, sotto tensione o in prossimità di parti attive, a personale qualificato secondo le norme tecniche di riferimento, come la CEI 11-27 che individua le figure PES, PAV e PEI. Il datore deve garantire la qualificazione e affidare le lavorazioni solo a chi possiede idoneità e formazione specifica.

Fonti normative e riferimenti

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo III, artt. 69-87 (testo vigente su normattiva.it)2008-04-30
  • D.Lgs. 81/2008, art. 73, comma 5 e Allegati V, VI e VII — attrezzature e verifiche periodiche2008-04-30
  • Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Rep. atti n. 59/CSR — abilitazione degli operatori di attrezzature2025-05-24