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Regolamento Macchine UE 2023/1230: cosa cambia dal 20 gennaio 2027

A cura di Redazione Istituto Formazione Sicurezza · Aggiornato il 15 luglio 2026

Il Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 sostituisce la direttiva 2006/42/CE e si applica dal 20 gennaio 2027. Fissa i requisiti essenziali di sicurezza e salute per la progettazione e la costruzione delle macchine, aggiornandoli ai rischi digitali. Conferma la marcatura CE e rende obbligatoria per i prodotti ad alto rischio la valutazione di un organismo notificato.

Dal 20 gennaio 2027 il Regolamento Macchine sostituisce la direttiva

Il Regolamento (UE) 2023/1230 del 14 giugno 2023 è il nuovo quadro europeo per le macchine. Abroga la direttiva 2006/42/CE, oggi recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010, e si applica a decorrere dal 20 gennaio 2027. Fino a quella data restano validi i prodotti immessi sul mercato secondo la direttiva.

L'entrata in vigore e la piena applicazione non coincidono: il regolamento è già vigente, ma le sue regole diventano obbligatorie per l'immissione sul mercato solo dalla data di applicazione. Questo scarto dà a fabbricanti, importatori e organismi notificati il tempo di adeguare progetti, procedure e accreditamenti al nuovo quadro.

La scelta della forma regolamentare, direttamente applicabile, elimina i disallineamenti nati dai diversi recepimenti nazionali della direttiva. Le stesse regole di progettazione, documentazione e marcatura valgono così in modo identico in tutti gli Stati membri, riducendo il contenzioso sull'equivalenza delle certificazioni.

Il campo di applicazione copre le macchine e i «prodotti correlati»: componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e le quasi-macchine, destinate a essere incorporate in un insieme più ampio.

L'impatto riguarda in modo particolare i costruttori italiani di macchinari, comparto di rilievo nell'export nazionale. L'adeguamento tempestivo al regolamento è anche un fattore competitivo: dimostrare la conformità al nuovo quadro facilita l'accesso ai mercati dell'Unione a partire dalla data di applicazione.

Le novità principali del nuovo Regolamento Macchine

La continuità con il passato resta forte: molti requisiti essenziali di sicurezza sono ereditati dalla direttiva 2006/42/CE. Il regolamento non riscrive da zero la logica della sicurezza dei macchinari, ma la aggiorna dove la tecnologia l'ha resa incompleta, aggiungendo temi assenti quando la direttiva fu concepita.

L'aggiornamento più rilevante riguarda i rischi digitali. Il regolamento introduce requisiti sulla protezione da corruzione dei software di sicurezza, sulla cybersecurity e sulle macchine con comportamento evolutivo dovuto a sistemi di intelligenza artificiale, prima non contemplate dalla direttiva del 2006.

Confronto tra direttiva 2006/42/CE e Regolamento (UE) 2023/1230
AspettoDirettiva 2006/42/CERegolamento 2023/1230
Tipo di attoDirettiva (recepita dal D.Lgs. 17/2010)Regolamento direttamente applicabile
Piena applicazioneIn vigore fino al 19/01/2027Dal 20 gennaio 2027
Rischi digitaliNon disciplinatiCybersecurity, software, sistemi con IA
Istruzioni d'usoFormato cartaceoAmmesso il formato digitale, cartaceo su richiesta
Prodotti ad alto rischioAllegato IVAllegato I, parte A con valutazione da organismo notificato

La disciplina dei prodotti ad alto rischio cambia impostazione. La vecchia direttiva elencava nell'allegato IV le macchine per cui il fabbricante non poteva certificarsi da solo; il regolamento riordina l'elenco e individua una parte per cui l'intervento dell'organismo notificato è sempre obbligatorio, riducendo i margini di autovalutazione per i dispositivi più critici.

Un'altra novità è la disciplina esplicita della modifica sostanziale: chi trasforma una macchina già immessa sul mercato introducendo nuovi rischi assume gli obblighi del fabbricante. Le istruzioni possono infine essere fornite in formato digitale, con diritto dell'utilizzatore a ottenerle su carta senza costi aggiuntivi.

Il regolamento chiarisce anche il regime delle quasi-macchine: prodotti che non svolgono da soli un'applicazione ben determinata e sono destinati a essere incorporati in altre macchine. Per esse è prevista una dichiarazione di incorporazione e le istruzioni di assemblaggio, non la marcatura CE come macchina completa.

Marcatura CE e valutazione di conformità delle macchine

Il regolamento conferma l'impianto della marcatura CE. Il fabbricante deve rispettare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell'allegato III, redigere il fascicolo tecnico e la dichiarazione di conformità UE, apporre la marcatura e fornire le istruzioni prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio.

Il fascicolo tecnico documenta le scelte di progettazione e le prove svolte, e va conservato a disposizione delle autorità per dieci anni. La dichiarazione di conformità UE è l'atto con cui il fabbricante si assume la responsabilità del rispetto dei requisiti, indicando le norme armonizzate applicate e i dati identificativi della macchina.

Le norme armonizzate, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione, restano lo strumento pratico per presumere la conformità. Un fabbricante che progetta secondo la norma tecnica pertinente beneficia della presunzione di rispetto del requisito essenziale corrispondente, semplificando la dimostrazione e il dialogo con l'organismo notificato.

La marcatura va apposta in modo visibile, leggibile e indelebile prima dell'immissione sul mercato. Accanto ad essa il fabbricante indica i propri dati identificativi e, per i prodotti soggetti a intervento dell'organismo notificato, il numero identificativo di quest'ultimo, così da rendere tracciabile la responsabilità della certificazione.

  • Fabbricante: valuta i rischi, applica i requisiti dell'allegato III e sceglie la procedura di conformità in base alla categoria del prodotto.
  • Organismo notificato: interviene obbligatoriamente per i prodotti ad alto rischio della parte A dell'allegato I.
  • Utilizzatore: mantiene le macchine conformi e le impiega secondo le istruzioni, nel rispetto del Titolo III del D.Lgs. 81/2008.

Dal prodotto conforme all'uso sicuro in azienda

I fabbricanti hanno davanti un periodo per adeguare progettazione, fascicolo tecnico e istruzioni ai nuovi requisiti, soprattutto sul fronte software e cybersecurity. Le macchine con ciclo di sviluppo lungo, progettate ora ma immesse dopo la data di applicazione, devono già incorporare il quadro applicabile dal 2027, per evitare riprogettazioni tardive.

La conformità di origine è condizione necessaria ma non sufficiente. Il Titolo III del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di mettere a disposizione attrezzature adeguate al lavoro, mantenerle in efficienza con verifiche e manutenzioni e destinarle a operatori formati e, dove previsto, abilitati.

Per le macchine prive di marcatura CE perché anteriori alle direttive, il Testo Unico richiede la conformità ai requisiti dell'allegato V. Convivono così due regimi: quello di prodotto, che riguarda chi fabbrica e immette sul mercato, e quello d'uso, che riguarda chi impiega la macchina nel ciclo produttivo quotidiano.

La conoscenza dei requisiti di sicurezza dei macchinari è parte dei contenuti del modulo B per RSPP e ASPP e della formazione all'uso delle attrezzature di lavoro: conoscere ripari, dispositivi di sicurezza e arresti di emergenza orienta l'impiego corretto e la manutenzione.

La formazione dei lavoratori assume un peso crescente proprio per le tecnologie più recenti. Macchine collaborative, sistemi automatizzati e software di controllo richiedono operatori consapevoli dei limiti e dei rischi residui, oltre a procedure aggiornate di manutenzione e di intervento in sicurezza sugli impianti.

La vigilanza del mercato completa il quadro: le autorità nazionali possono ritirare le macchine non conformi e sanzionare gli operatori economici inadempienti, con un sistema di controlli armonizzato in tutta l'Unione. Anche il datore di lavoro, di fronte a una macchina insicura, deve interromperne l'impiego.

Domande frequenti

Da quando si applica il Regolamento Macchine 2023/1230?

Il regolamento si applica a decorrere dal 20 gennaio 2027, quando sostituirà integralmente la direttiva 2006/42/CE. È entrato in vigore nel 2023, ma prevede un lungo periodo transitorio per consentire a fabbricanti e organismi notificati di adeguarsi. Le macchine immesse sul mercato secondo la direttiva prima di quella data restano valide.

Perché si passa da una direttiva a un regolamento?

Un regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza recepimento nazionale. Con la direttiva 2006/42/CE ogni Paese adottava una propria legge di attuazione, generando differenze interpretative. Il regolamento garantisce regole identiche in tutta l'Unione, semplifica la libera circolazione delle macchine e riduce le controversie sull'equivalenza delle certificazioni.

Cosa cambia per le istruzioni d'uso delle macchine?

Il Regolamento 2023/1230 ammette che le istruzioni siano fornite in formato digitale, non più solo cartaceo. L'utilizzatore conserva però il diritto di richiederle su carta senza costi aggiuntivi. Le informazioni sulla sicurezza devono comunque restare accessibili per l'intera vita utile della macchina e comprensibili nella lingua dello Stato di impiego.

Chi modifica una macchina esistente diventa fabbricante?

Sì, quando la modifica è sostanziale. Se un intervento trasforma una macchina già sul mercato introducendo nuovi rischi o aumentando quelli esistenti, chi la esegue assume gli obblighi del fabbricante: nuova valutazione dei rischi, aggiornamento del fascicolo tecnico, dichiarazione di conformità e marcatura CE per la parte modificata, secondo i criteri del regolamento.

Fonti normative e riferimenti

  • Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine — GU UE L 165 del 29/06/20232023-06-29
  • Direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine), recepita in Italia dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo III Capo I (uso delle attrezzature di lavoro)2008-04-30