Formazione sicurezza dei neoassunti: obblighi e tempi per il datore di lavoro
Aggiornato il 15 luglio 2026
La formazione sulla sicurezza dei neoassunti è tra gli obblighi più delicati: il datore di lavoro deve formare i nuovi assunti prima o contestualmente all'inizio dell'attività, non mesi dopo. Questo articolo spiega quali obblighi scattano all'assunzione, i tempi da rispettare e i corsi da attivare subito.
Quando scatta l'obbligo di formare un neoassunto
L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di garantire a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata. Per i nuovi assunti il momento è preciso: la formazione va assicurata prima o al momento dell'inizio dell'attività, non rimandata a un corso collettivo qualche mese dopo.
Il principio vale per ogni forma contrattuale, compresi tempo determinato, somministrazione e apprendistato. Anche un lavoratore stagionale o a chiamata deve essere formato prima di operare: il carattere temporaneo del rapporto non riduce l'obbligo, semmai lo rende più urgente da organizzare.
Un errore diffuso è confondere la formazione generale e specifica con l'informazione e l'addestramento, che sono adempimenti distinti. L'informazione sui rischi della postazione e l'addestramento all'uso di attrezzature e DPI vanno comunque garantiti all'ingresso, ma non sostituiscono i corsi previsti dall'art. 37: servono entrambe le cose, non l'una al posto dell'altra.
Far lavorare un neoassunto non formato espone il datore di lavoro alle sanzioni dell'art. 55 e, in caso di infortunio nei primi giorni, aggrava in modo netto il profilo di responsabilità. È il periodo statisticamente più a rischio, proprio per l'inesperienza del lavoratore sulla postazione.
Quali corsi servono a un nuovo assunto
Il pacchetto formativo di base di un lavoratore si compone di due parti. Il modulo generale copre concetti di rischio, danno e prevenzione e costituisce credito formativo permanente: chi lo ha già svolto in un rapporto precedente non lo ripete.
La formazione specifica dipende invece dalla classe di rischio del codice ATECO aziendale: rischio basso per uffici e servizi, rischio medio per trasporti e logistica, rischio alto per costruzioni, industria e sanità. Questa parte va sempre erogata, anche a chi possiede già il modulo generale.
A questi corsi si aggiungono gli incarichi speciali: chi userà attrezzature abilitanti o sarà designato addetto alle emergenze segue la formazione dedicata. Il test guidato aiuta a ricostruire l'elenco completo partendo dal ruolo e dal settore.
Il ruolo della formazione già posseduta dal lavoratore
Un neoassunto non parte quasi mai da zero. Il modulo generale è credito permanente e non si ripete mai. La formazione specifica viene riconosciuta se la classe di rischio di provenienza è pari o superiore e i contenuti coprono i rischi della nuova mansione; altrimenti si integra la sola parte mancante.
Chiedere gli attestati precedenti al momento dell'assunzione evita corsi inutili e, soprattutto, permette di capire quali aggiornamenti sono in scadenza. La voce sulle scadenze della formazione aiuta a leggere le date degli attestati esistenti e a programmare i rinnovi.
Come organizzare la formazione dei nuovi assunti senza ritardi
Il modo più affidabile per non farsi trovare impreparati è trasformare la formazione in un passaggio fisso della procedura di assunzione, al pari della visita medica e della consegna dei DPI.
- Al momento dell'assunzione raccogli gli attestati già posseduti e verifica quali crediti sono validi e quali corsi mancano per la mansione assegnata.
- Programma la formazione specifica prima dell'avvio dell'attività, sfruttando videoconferenza sincrona o aula secondo quanto la norma consente per il corso.
- Registra date e attestati nel piano formativo aziendale, così le scadenze di aggiornamento entrano subito nel calendario dei rinnovi.
Per chi assume più persone in periodi ravvicinati conviene passare dal preventivo, che consente di organizzare sessioni dedicate e verificare la congruenza tra ruoli e corsi. Rendere la formazione un passaggio automatico dell'onboarding, e non una pratica da recuperare, è il modo più semplice per non partire mai con un lavoratore non formato. Gli attestati sono rilasciati ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 59/CSR) e s.m.i., con frequenza e verifica finale documentate.
Domande frequenti
Entro quanto tempo va formato un neoassunto?
La formazione va garantita prima o contestualmente all'inizio dell'attività lavorativa, non nei mesi successivi. È una condizione dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e vale per ogni forma contrattuale, compresi tempo determinato, somministrazione e apprendistato. Il periodo iniziale è statisticamente il più a rischio di infortunio, proprio per l'inesperienza del lavoratore sulla postazione.
Un neoassunto che ha già fatto corsi in un'altra azienda deve rifarli?
Non del tutto. Il modulo generale è credito formativo permanente e non si ripete mai. La formazione specifica viene riconosciuta se la classe di rischio di provenienza è pari o superiore e copre i rischi della nuova mansione; in caso contrario si integra la sola parte mancante. Vanno comunque verificate le scadenze degli aggiornamenti.
La formazione dei nuovi assunti può essere fatta fuori orario o a loro spese?
No. L'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la formazione avvenga in orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori. Il tempo dedicato ai corsi è tempo di lavoro retribuito a tutti gli effetti, e i costi restano interamente a carico del datore di lavoro, anche per i rapporti a termine.