Formazione sicurezza del nuovo assunto
La formazione sicurezza del nuovo assunto va erogata prima dell'adibizione alla mansione, secondo le tempistiche dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025: modulo generale, formazione specifica per classe di rischio ed eventuali corsi aggiuntivi per incarichi o attrezzature. Il percorso indica cosa attivare subito e quali crediti riconoscere.
Le tappe del percorso
1Prima dell'adibizione: modulo generale
Se il neoassunto non ha crediti documentati, il percorso parte dal modulo generale su concetti di rischio, prevenzione e organizzazione della sicurezza: identico per tutte le classi di rischio.
2Prima dell'adibizione: formazione specifica
La specifica segue la classe di rischio dell'azienda e i rischi effettivi della mansione: basso, medio o alto. Va completata secondo le tempistiche dell'Accordo 2025, prima che la persona operi.
3Se l'incarico lo richiede: ruoli e attrezzature
Nomine contestuali all'assunzione generano corsi aggiuntivi: preposto per chi coordina, addetto alle emergenze per chi è designato, abilitazione specifica per chi condurrà carrelli o altre attrezzature.
- → Corso preposto 12 ore: il percorso base Accordo 2025 (12 ore)
- → Corso antincendio livello 2: addetti delle attività soggette a controllo VVF (8 ore)
- → Corso primo soccorso gruppo B e C per commercio, servizi e artigianato (12 ore)
- → Patentino muletto: corso di abilitazione per carrelli elevatori semoventi (12 ore)
4Dopo l'ingresso: scadenze da mettere a registro
Registrare subito le date degli attestati e le periodicità di rinnovo evita che il quinquennio scada inosservato; la voce enciclopedica sulle scadenze della formazione riepiloga tutte le periodicità.
Formazione sicurezza del nuovo assunto: cosa prevede l'Accordo 2025
L'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 richiede che la formazione del lavoratore sia completata prima dell'adibizione alla mansione: l'ingresso di un nuovo assunto va quindi pianificato includendo i corsi nel calendario di onboarding, non rinviandoli a organico ormai operativo.
L'obbligo riguarda ogni rapporto che espone la persona ai rischi aziendali: subordinati, somministrati, tirocinanti e stagionali. Per il lavoro da remoto esiste una formazione dedicata che copre i rischi della postazione domestica.
Crediti formativi: quando il nuovo assunto è già in regola
Il modulo generale costituisce credito formativo permanente: se il nuovo assunto lo ha già svolto, documentato da attestato, non si ripete. La formazione specifica è riconoscibile se la classe di rischio di provenienza è pari o superiore e i contenuti coprono i rischi della nuova mansione.
Il controllo va fatto sugli attestati originali, verificando date e periodicità: un attestato valido ma prossimo alla scadenza si gestisce programmando l'aggiornamento, non ripetendo il corso base.
Domande frequenti
Il neoassunto può iniziare a lavorare mentre completa il corso di sicurezza?
La regola dell'Accordo 2025 è che la formazione preceda l'adibizione alla mansione: far operare una persona non ancora formata espone il datore di lavoro a sanzioni e, in caso di infortunio, ad aggravi di responsabilità. La soluzione pratica è inserire i corsi nel calendario di onboarding, prima dell'operatività.
Il nuovo assunto arriva con attestati della vecchia azienda: valgono ancora?
Il modulo generale vale sempre, essendo credito formativo permanente. La specifica è riconoscibile se la classe di rischio di provenienza è pari o superiore e i contenuti coprono i rischi della nuova mansione; diversamente si integra la parte mancante. Verifica sempre gli attestati originali, con date e monte ore.
Per stagionali, apprendisti e somministrati valgono regole di formazione diverse?
L'obbligo formativo è identico: ogni lavoratore, qualunque sia la forma contrattuale, va formato prima dell'esposizione ai rischi. Cambia semmai la ripartizione dei compiti: nella somministrazione la formazione generale è tipicamente in capo all'agenzia, quella specifica all'utilizzatore. Gli attestati seguono comunque la persona come crediti.